M

mata

Ospite
Puoi acquistare liberamente, il bene è liberamente trasferibile e serenamente utilizzabile.
Salvo utilizzare tale carenza dell'immobile per formulare una offerta leggermente più bassa di quanto preventivato...
Unico problema può derivare dall'acquisto mediante mutuo: alcune banche pretendono la regolarità del cespite sotto ogni profilo, qualora tu dovessi richiedere un finanziamento potrebbe rappresentare un problema.
Scusa, in base a quale norma il bene "é serenamente utilizzabile"?

Scusate ma forse ricordo male, ma l'agibilità (ex abitabilità) non è obbligatoria solo dopo pratiche del 2001 e se non presente basta la comunicazione in comune che se non risponde entro 30 giorni fa fede la richiesta (e quindi al rogito si va con la "domanda" di agibilità inoltrata al comune) attendo eventuali smentite :)
In base a quali norme ricordi che prima del 2001 non esisteva l'obbligo di agibilità?
 
Ultima modifica di un moderatore:

Avv Luigi Polidoro

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Professionista
scusa la mia cocciutaggine ed ignoranza, ma cosa intendi per:

In che circostanza mi può venire richiesta l'agibilità?
per il mutuo fin ora sia i notai che alcune banche mi dicono sempre di stare "sereno" in quanto l'immobile è antecedente al 67???
considerate che nell'ultima banca dove sono andato ieri per chiedere informazioni in merito, riguardo alla documentazione che richiede sull'immobile, si limita a richiedere tre documenti:copia compromesso, copia visura (aggiornata) e copia atto provenienza....
apparentemente nient'altro!!!!!
Benissimo, ci sono alcune banche che in fase di perizia chiedono anche l'agibilità (molto poche in verità), la maggior parte no. Se la banca da te prescelta rientra in queste ultime, nessun problema.

Scusa, in base a quale norma il bene "é serenamente utilizzabile"?
Mata, è chiaro che le ragioni per cui un immobile è privo di agibilità possono essere le più varie. Alcune incidono sulla utilizzabilità del bene, ma converrai che si tratta di ipotesi statisticamente poco frequenti, soprattutto in presenza di edifici di risalente costruzione.
Molte volte l'abitabilità / agibilità manca semplicemente perché il costruttore ed il primo acquirente non si sono occupati di perfezionare la relativa pratica presso l'ente comunale.
Se @Archimede77 vuole conoscere le ragioni della mancata presenza della agibilità, potrà incaricare un tecnico che effettuerà tutti i controlli del caso. Ritengo però che non sia necessario, trattandosi di edificio risalente agli anni '50 e regolarmente abitato.
 
M

mata

Ospite
Benissimo, ci sono alcune banche che in fase di perizia chiedono anche l'agibilità (molto poche in verità), la maggior parte no. Se la banca da te prescelta rientra in queste ultime, nessun problema.


Mata, è chiaro che le ragioni per cui un immobile è privo di agibilità possono essere le più varie. Alcune incidono sulla utilizzabilità del bene, ma converrai che si tratta di ipotesi statisticamente poco frequenti, soprattutto in presenza di edifici di risalente costruzione.
Molte volte l'abitabilità / agibilità manca semplicemente perché il costruttore ed il primo acquirente non si sono occupati di perfezionare la relativa pratica presso l'ente comunale.
Se @Archimede77 vuole conoscere le ragioni della mancata presenza della agibilità, potrà incaricare un tecnico che effettuerà tutti i controlli del caso. Ritengo però che non sia necessario, trattandosi di edificio risalente agli anni '50 e regolarmente abitato.
Non dubito che sia abitato/utilizzato, ma se non vi è il certificato, non potrebbe esserlo: e se dopo una scossa di terremoto (od anche senza) crolla? C'era il collaudo statico? E il progetto strutturale al genio civile?
 

Avv Luigi Polidoro

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Professionista
I tuoi dubbi sono più che legittimi, Mata, ma in genere (parlo per la mia piccola esperienza) si tratta di problematiche burocratiche.
Ad ogni modo @Archimede77 potresti anche procedere come suggerisce @mata , facendo accertare da un tecnico la reale situazione dell'immobile.
 

Archimede77

Membro Junior
Privato Cittadino
Innanzitutto grazie a tutti per la gradita partecipazione,
Come anticipato da @luigi, credo che il problema possa essere "solo" burocratico (nulla di ufficiale però),invece, sull'atto di provenienza risulta che sull'edificio sono stati effettuati gli atti di collaudo, comunque, come consiglia @mata, se volessi fare delle verifiche a chi mi dovrei rivolgere?
Se abito in un immobile non agibile, sono passibile di sanzioni?
Come faccio a sapere la data ufficiale di costruzione o come data di riferimento si intende la data del rilascio della licenza edilizia?
Un ultima domanda riguardante la solita norma del 67, l'edificio deve essere ultimato entro quella data o è sufficiente che i lavori (licenza edilizia) siano solo iniziati antecedentemente, ma protratti oltre il 67???
 

aLEcAS

Membro Attivo
Professionista
Ti consiglio di rivolgerti ad un tecnico abilitato.
- La richiesta, corredata di tutta la documentazione prescritta, deve essere inoltrata entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento (art. 25, comma 1). I lavori comunque si intendono conclusi entro 3 anni dalla data di inizio lavori.
- Molti comuni hanno delibere proprie per determinare la sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464 euro (art. 24, comma 3). Per esperienza personale ti dico che a meno di altre delibere specifiche del Tuo Comune è sanzionata la mancata presentazione e non il ritardo per cui ad una richiesta di certificato di agibilità che avevo presentato 20 giorni dopo la comunicazione di fine lavori il Comune aveva emanato ingiunzione di pagamento della sanzione per il ritado. Ho risposto chiedendo l'annullamento in autotutela dicendo che ....il termine di 15 giorni è un termine di natura ordinatoria e non perentoria. Ciò che risulta, peraltro, comprovato anche dal fatto che, come evidenziato più sopra, non è prevista alcuna specifica sanzione per la ritardata presentazione della richiesta del Certificato di Agibilità. L’irrogazione della sanzione per ritardo, dunque, è illegittima, in quanto viola principi fondamentali di ‘tipicità’ e ‘tassatività’ della materia sanzionatoria; non è ammesso irrogare sanzioni non espressamente previste per legge, né è consentito interpretare normative sanzionatorie in via analogica e/o estensiva.
- La richiesta intesa al rilascio del certificato deve essere corredata della seguente documentazione:
a. richiesta di accatastamento dell'edificio (art. 25, comma 1, lett. a). Dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione (art. 4, comma 1, del D.P.R. 425/1994);
b. dichiarazione, debitamente sottoscritta, con la quale il privato attesta che l'opera è conforme a quella prevista nel progetto approvato o presentato con la denuncia di inizio attività, che i muri si sono prosciugati e che gli ambienti sono salubri (art. 25, comma 1, lett. b). La dichiarazione di conformità delle opere realizzate con quelle progettate deve considerarsi attinente al profilo igienico-sanitario dell'immobile in quanto si collega al visto reso dal sindaco sul progetto ai sensi dell'art. 220 del T.U. 1265/1934. Tale dichiarazione, infatti, serve a trasferire sulle opere effettivamente realizzate il giudizio positivo espresso preventivamente dal comune sui profili igienici e sanitari risultanti dalla progettazione e valutabili in astratto. La dichiarazione proviene dallo stesso richiedente e quindi dal titolare del permesso di costruire ovvero dal presentatore della denuncia, dai loro successori o aventi causa (e non più dal direttore dei lavori come in precedenza);
c. dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici a uso civile alle prescrizioni in materia di sicurezza degli impianti ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove richiesto dalla normativa, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti (art. 25, comma 1, lett. c). Attestazione di conformità alla normativa in
materia di sicurezza degli impianti di cui alla legge 41/1990;
d. dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli edifici a uso civile alla normativa in materia di contenimento di consumo di energia negli edifici dichiarazione di conformità alla normativa in materia di risparmio energetico contenuta nella legge 10/1991. Compreso anche Attestato Prestazione Energetica;
e. nel caso della realizzazione delle opere in cemento armato, normale e precompresso e a struttura metallica, il richiedente dovrà altresì allegare alla richiesta una copia del certificato di collaudo statico. Ciò, tuttavia, solamente quando all'adempimento non abbia già provveduto il collaudatore dei lavori (al quale il comma 7 dell'art. 67 assegna il compito della trasmissione allo sportello unico);
f. dichiarazione, resa dal tecnico abilitato, di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, laddove non già in possesso dello sportello unico (art. 25, comma 3, lett. d).
Inoltre sarebbe utile ottenere ed allegare Autorizzazione allo scarico fognario

Il Decreto legge n. 69/2013 (cd. Decreto del fare) ha apportato rilevanti novità anche in tema di certificati di agibilità degli immobili. In dettaglio, il citato decreto ha modificato l’articolo 24 del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) introducendo due nuovi commi.
La procedura per il certificato di agibilità è cambiata: si prevede espressamente, infatti, la autocertificazione. L’interessato, infatti, potrà presentare la dichiarazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità. La dichiarazione dovrà essere corredata dalla precedente documentazione
 
M

mata

Ospite
Innanzitutto grazie a tutti per la gradita partecipazione,
Come anticipato da @luigi, credo che il problema possa essere "solo" burocratico (nulla di ufficiale però),invece, sull'atto di provenienza risulta che sull'edificio sono stati effettuati gli atti di collaudo, comunque, come consiglia @mata, se volessi fare delle verifiche a chi mi dovrei rivolgere?
Se abito in un immobile non agibile, sono passibile di sanzioni?
Come faccio a sapere la data ufficiale di costruzione o come data di riferimento si intende la data del rilascio della licenza edilizia?
Un ultima domanda riguardante la solita norma del 67, l'edificio deve essere ultimato entro quella data o è sufficiente che i lavori (licenza edilizia) siano solo iniziati antecedentemente, ma protratti oltre il 67???
Penso tu abbia un po' di -più che legittima- confusione e ti occorra un consulente tecnico per accertare che sia tutto in regola, sia dal punto di vista della regolarità edilizia che catastale e per l'agibilità.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto