Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
se intendi conformita anche con i progetti depositati in comune, la legge non lo impone.
Impone la conformità catastale: solo a Parma e in Toscana è obbligatorio redigere il certificato di conformità urbanistica (o referto tecnico o RTN) che è il documento che attesta la conformità fra catasto, progetti e stato di fatto.
E' una cosa che dovrebbe essere obbligatoria ovunque. In molte regioni non sanno neanche cos'è...
Questo fatto mi è nuovo. Ne prendo atto: ma mi sembra di aver imparato da immobilio esattamente il contrario.
La conformità catastale (peraltro sfido chiunque a produrmi una legge che impone questo) è tutt'altra cosa ed assai più complicata, credo.
Qui la frase è piuttosto sibillina, mi pare. Anche qui, cosa mi sono perso?
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
L’attestazione di conformità delle planimetrie catastali di U.I.U., a seguito
della legge 122 del 30/7/2010
a cura della Commissione “Stime immobiliari e catasto”
A seguito del DL 31/5/2010 n. 78 art. 19 comma 14 l’art. 29 della legge n. 52 del 27/2/85,
che apporta modifiche al codice civile e norme al servizio ipotecario, risulta cosi variato:
“1. Negli atti in cui si concede l’ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l’immobile deve essere
designato anche con l’indicazione di almeno tre dei suoi confini.
1 bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la
costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono
contenere,per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il
riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari,
della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei
predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze
dei registri immobiliari.”
Con la conversione in legge del D.L. citato (legge 122 del 30/7/2010) sono state apportate
ulteriori modifiche all’art. 29 della Legge n. 52 del 27/2/85 articolo (in neretto le variazione rispetto
al decreto) :
“1. Negli atti in cui si concede l’ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l’immobile deve essere
designato anche con l’indicazione di almeno tre dei suoi confini.
https://www.google.it/url?sa=t&rct=...N1Zicq_2m_e5TfAeg&sig2=mtK178LsgRl5FG5fAc28UA


1 bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere,per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla base della disposizioni vigenti in materia catastale . La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione di atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri
immobiliari.”
 

ssimone75

Membro Attivo
Professionista
se intendi conformita anche con i progetti depositati in comune, la legge non lo impone.
Impone la conformità catastale: solo a Parma e in Toscana è obbligatorio redigere il certificato di conformità urbanistica (o referto tecnico o RTN) che è il documento che attesta la conformità fra catasto, progetti e stato di fatto.
E' una cosa che dovrebbe essere obbligatoria ovunque. In molte regioni non sanno neanche cos'è...

Per me è un ulteriore documento totalmente inutile, le finalità sono diverse.
Se poi RTN vuol dire dover fare giocoforza un aggiornamento di interventi (tipo lucernari ) anche in Catasto (dove non hanno rilevanza), allora farebbero meglio a pensare a come far presentare un documento unico...
e poi parliamo di semplificazione...
 
M

mata

Ospite
Questo fatto mi è nuovo. Ne prendo atto: ma mi sembra di aver imparato da immobilio esattamente il contrario.

Qui la frase è piuttosto sibillina, mi pare. Anche qui, cosa mi sono perso?
Nessuna Legge impone la dichiarazione di conformità urbanistica: le uniche dichiarazioni sono quelle di cui all'art. 40 L. 47/85.
 

Bagudi

Fondatore
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Agente Immobiliare
La conformità catastale (peraltro sfido chiunque a produrmi una legge che impone questo) è tutt'altra cosa ed assai più complicata, credo.

Qui hai parlato di conformità catastale e a questo ti ho risposto.

Quella urbanistica la fanno passare col sotterfugio...
 

Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
Scusa, mi speghi la differenza a livello urbanistico tra difformità e abuso?
Perchè tra gli interventi abusivi vi è comunque la difformità...

Detto questo se la difformità è a livello catastale la scheda non deve essere rifatta (è da rifare solo quando intervengono elementi che ne modificano rendita e consistenza, anche delle singoli ambienti).
Se la difformità è urbanistica va regolarizzata la posizione in Comune.

una cosa è difforme se sei stato autorizzato esempio per un lucernario con alcune misure e lo fai di misure diverse, rientra certo in un abuso, ma ha un peso diverso se fai un lucernario che non è presente in progetto. Poi lungi da me, non sono un tecnico sia chiaro.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Quella urbanistica la fanno passare col sotterfugio...
una cosa è difforme se sei stato autorizzato esempio per un l
conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla base della disposizioni vigenti in materia catastale

Scusate, chiaritemi sta cosa: ho sempre letto "conformità urbanistica e catastale":
Ora la citazione di Bagudi sembra parlare solo di conformità catastale , in linea con la risposta di Umberto.

Ma anche Rosa mi pare introduce l'ulteriore punto: la conformità con quanto autorizzato.

Il combinato delle due conformità mi sembra senza dubbi, o no?
 

ssimone75

Membro Attivo
Professionista
una cosa è difforme se sei stato autorizzato esempio per un lucernario con alcune misure e lo fai di misure diverse, rientra certo in un abuso, ma ha un peso diverso se fai un lucernario che non è presente in progetto. Poi lungi da me, non sono un tecnico sia chiaro.

Beh il "peso diverso" è un'altra cosa, anche da un lucernario in più o in meno a una villa intera c'è differenza (e sanzioni diverse), ma sono entrambi abusi. Tuttavia è proprio il primo caso che presenta comunque uno stato difforme, il secondo caso invece è un abuso.
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
la conformità con quanto autorizzato.

Questa è la conformità urbanistica.

La legge parla solo di conformità delle planimetrie, quindi catastale, ma per controllare questa bisogna andare a controllare quella urbanistica in Comune e 99,99 volte su 100 c'è qualcosa che non va.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Questa è la conformità urbanistica.

La legge parla solo di conformità delle planimetrie, quindi catastale, ma per controllare questa bisogna andare a controllare quella urbanistica in Comune e 99,99 volte su 100 c'è qualcosa che non va.
Sai che sono duro di comprendonio.....:^^:
La legge parla solo di conformità delle planimetrie: ma rispetto a cosa?
Se allo stato di fatto, è un conto. Non si va allora in comune: la si confronta con l'esistente.
Se invece deve essere conforme con la planimetria depositata in Comune, mi pare che rientri dalla finestra la concomitante conformità catastale+urbanistica+stato reale della u.i., ed il cerchio si richiude.
 

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