Umberto Granducato

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Agente Immobiliare
RTICOLO 10 DIRITTO DI RECESSO Ciascuna parte ha diritto di recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta all’altra parte. A titolo di corrispettivo dell’esercizio del diritto di recesso è dovuta da ciascuna parte una somma pari al … %* della provvigione pattuita. Nel caso di incarico conferito in esclusiva ai sensi dell’art. 9 il venditore potrà recedere gratuitamente fino al 10° giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione, fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo per il restante periodo di vigenza dell’incarico. Resta inteso che, in ogni caso, il diritto di recesso potrà essere esercitato solo fino a che non venga comunicata una proposta di acquisto conforme all’incarico ricevuto. Nel caso di contratto concluso al di fuori dei locali commerciali si applica il cd. Codice del Consumo, D. Lgs. 206/2005 accordo fiaip anama fimaa con associazione consumatori Regione Piemonte datata 2010

Quello che non mi è chiaro però ė se stiamo parlando di un accordo oppure se c'è un riferimento legislativo. Ossia: se firmo un incarico e non c'è là clausoletta indicata cosa succede? Cosa dice la legge?
Se é un accordo firmato dalle associazioni per i propri adepti vale come il codice deontologico ossia zero
 
U

Utente Cancellato 65257

Ospite
direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE. (14G00033) (GU Serie Generale n.58 del 11-3-2014) le associazioni di categoria come fimaa prevedono un modulo da scaricare con la denominazione incarico di vendita con diritto di recesso. I moduli delle camere di commercio di Lodi varese Venezia milano Crotone ma sicuramente tantissimi altri inseriscono articoli 8 o 9 con dicitura diritto di recesso a 10 giorni senza penale ma anche almeno due con conferma lettera raccomandata. Se il venditore/professionista non fornisce informazioni preventive sul diritto di recesso (o le fornisce incomplete e/o errate) il termine per recedere diventa di sessanta giorni -per i contratti sottoscritti fuori dai locali commerciali del venditore-
 
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-csltp-

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Comunque su questa cosa è importantissimo fare chiarezza perché è una questione spigolosa che si ripropone ogni paio di mesi. Ognuno dice la sua ma non ho mai capito quale è l interpretazione corretta
 
U

Utente Cancellato 65257

Ospite
Il decreto è questo tantissime immobiliari si sono adeguate le camere di commercio anche e le associazioni di categoria pure Quindi il diritto di recesso si può esercitare ed è quello che ci ha chiesto il signore del Post.
 

-csltp-

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Quindi incasi mi sembra di capire siano questi:
Incarico firmato nel locale dell agenzia - nessun tipo di recesso presente
Incarico firmato fuori ma con dicitura sul possibile recesso - vale la dicitura (anche un solo giorno)
Incarico firmato fuori senza dicitura - 60giorni per il recesso

Giusto?
 
U

Utente Cancellato 65257

Ospite
Si perchè il decreto ti impone di rendere edotto il cliente o metti il diritto di recesso come clausola nell'incarico e quindi alla firma finale di approvazione dei punti. Oppure dovresti dirlo a voce che il cliente ha la facoltá di ripensarci entro 10 giorni. Il far finta di niente che porta il cliente a poter usufruire dei 60 giorni. Tutto questo se l'incarico viene firmato al di fuori dei locali commerciali del professionista dentro non vi è alcuna possibilitá di recesso.
 

gtgt

Membro Attivo
Privato Cittadino
Signori vi ringrazio per i vostri consigli anche se sono discordanti ma facendo una ricerca su GOOGLE relativamente ad un eventuale disdetta anticipata sarei decisamente in mora in quanto i vari articoli su CAMERA DI COMMERCIO ed anche leggi EUROPEE ESCLUDONO purtroppo la casistica se relativa agli IMMOBILI ma è relativa ai beni di consumo e servizi, ma nelle Esclusioni ci sono purtroppo la Case ed i relativi contratti.Credo di avere interpretato bene quanto dicono e sono dispiaciuto mi ero illuso circa la fattibilità.

Ricordati che comunque è sempre applicabile l'art. 1755 del c.c. per stabilire se al mediatore spetta o meno la provvigione.
 

Umberto Granducato

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Agente Immobiliare
Si perchè il decreto ti impone di rendere edotto il cliente o metti il diritto di recesso come clausola nell'incarico e quindi alla firma finale di approvazione dei punti. Oppure dovresti dirlo a voce che il cliente ha la facoltá di ripensarci entro 10 giorni. Il far finta di niente che porta il cliente a poter usufruire dei 60 giorni. Tutto questo se l'incarico viene firmato al di fuori dei locali commerciali del professionista dentro non vi è alcuna possibilitá di recesso.
Ma allora quella dei due gg cos era?
 

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