tore.mileto

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Poiché avevo alcune perplessità in merito ai contratti di locazione a canone concordato ho rivolto alcuni quesiti all'Agenzia delle entrate. Ritenendo che l'argomento possa interessare, di seguito trascrivo il mio quesito e la risposta dell'Agenzia delle Entrate:
Testo richiesta informazioni:
buongiorno, chiedo cortesemente di sapere se, per godere delle agevolazioni fiscali previste col regime della cedolare secca e canone concordato, sia necessario:
a) redigere il contratto di locazione utilizzando obbligatoriamente l'allegato al decreto interministeriale del 16/01/2017 del min. infrastrutture;
b) ottenere sul calcolo dell'affitto la vidimazione da parte di una associazione che abbia sottoscritto i patti territoriali;
c) se tale vidimazione debba essere apportata, oltre che sul prospetto di calcolo, anche sul contratto firmato dalle parti.
ringrazio e porgo distinti saluti.
salvatore mileto

Testo risposta:
Gentile signor Mileto.
In merito alla stipula dei contratti a canone concordato, pur non essendo la questione di natura fiscale, la informiamo che gli stessi vanno stipulati utilizzando lo schema contrattuale di cui all’allegato A del DM 16/01/2017.
Riguardo, invece, agli aspetti prettamente fiscali la informiamo che per i contratti a canone concordato ‘non assistiti’ nella stipula dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, l’acquisizione dell’attestazione da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo territoriale, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni.
L’attestazione può anche non essere apportata direttamente sul contratto ma va conservata in allegato allo stesso, e può essere allegata in sede di registrazione al fine di documentare la sussistenza dei requisiti, laddove il contribuente chieda di fruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai fini dell’imposta di registro.
Per maggiori informazioni le consigliamo la consultazione della Risoluzione n. 31/E/2018 disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione “Normativa e prassi”.
Cordiali saluti.


Questa risposta è resa a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare n.42/E del 5 agosto 2011 e non a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000.
 
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tore.mileto

Membro Attivo
Professionista
Per ottenere la vidimazione del calcolo del canone concordato è necessario rivolgersi ad una delle associazioni ,dei proprietari o degli inquilini, che hanno sottoscritto l'accordo nell'ambito del comune in cui si trova l ' immobile.
 

ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
Per maggiori informazioni le consigliamo la consultazione della Risoluzione n. 31/E/2018 disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione “Normativa e prassi”.

Dalla circolare, a scanso di equivoci:

"L’attestazione non risulta, invece, necessaria, ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni fiscali, per i contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati Accordi territoriali dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal citato decreto."

Il grassetto l'ho aggiunto io.
 

Danilo Tops

Membro Attivo
Privato Cittadino
Dalla circolare, a scanso di equivoci:

"L’attestazione non risulta, invece, necessaria, ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni fiscali, per i contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati Accordi territoriali dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal citato decreto."

Il grassetto l'ho aggiunto io.

Interessante questa discussione...approfondiamola. Parlando di residenza, il conduttore è obbligato a prendere residenza nel comune dell’immobile e/o è anche condizione necessaria per il locatore per usufruire del regime fiscale agevolato?
 

ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
No, non mi risulta che sia necessaria la residenza per usufruire dell'aliquota agevolata, per altre agevolazioni spettanti all'inquilino invece potrebbe.
 

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