Alinad

Membro Attivo
Privato Cittadino
Gentili, vi chiedo consiglio. anni fa ho acquistato un appartamento per il tramite di un'agente immobiliare. lo stesso immobile lo avevo già visto con un altro intermediario.
un paio di anni fa, l'agente che mi fece vedere l'immobile per primo intenta causa contro di me per ottenere la provvigione di spettanza per aver contribuito all'acquisto di quell'immobile. Il giudice di pace nei giorni scorsi sentenzia che gli devo una provvigione perché ha partecipato all'affare. Preciso che all'epoca dell'acquisto da parte mia il primo intermediario non aveva più l'incarico e la casa è stata acquistata a un prezzo diverso da quello proposto dal primo intermediario.
Esistono i presupposti per contestare la decisione del Giudice di Pace? esiste un qualche caso simile a cui appellarmi? posso eventualmente rivalermi sul secondo intermediario. così non ritrovarmi ad aver pagato due volte?
 

Alinad

Membro Attivo
Privato Cittadino
E' un problema, dal momento che in merito ci sono sentenze diverse e antitetiche.

Alcuni giudicano in un modo e altri nel modo opposto....

Puoi provarci, ma non so se intentare una causa con avvocato costi meno di una provvigione..
Se riesco a trovare delle sentenze...anche solo una, di un caso simile in cui ci si è espressi a favore dell'acquirente vale la pena provare...tra quello che ho già pagato all'acquisto e quello che devo pagare ora...manco un principe del foro...

solo non mi voglio avventurare pensando di tentar la sotre
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Però devi riconoscere che il nesso causale c'è stato: l'agente che ti ha fatto vedere l'immobile per primo, ha contribuito all'affare.

Non ho in mano sentenze che ti diano ragione al 100%, quindi da questo punto di vista non riesco a darti una mano.

Di quale cifra stiamo parlando?

Considerato che l'esito delle cause è incerto anche quando si ha ragione (strano ma vero), forse ti conviene "abbozzare" (come si dice a Roma) e pagare.

Ti passo questo articolo se mai ti potesse servire:


Sentenza n. 9226 del 23.4.2014 della II Sezione della Corte Suprema di Cassazione.
L'esclusiva di zona è la condicio sine qua non affinchè l'agente di commercio maturi il diritto alle provvigioni indirette. È quanto stabilito dalla sentenza n. 9226 del 23.4.2014 della II Sezione della Corte Suprema di Cassazione. Il caso in oggetto riguardava la posizione di un agente di commercio che conveniva in giudizio la Preponente esponendo che negli ultimi giorni del mese di aprile dell'anno 1987 aveva avuto modo di riscontrare che nelle province di Parma, Reggio e Modena operava a sua insaputa un altro agente della ditta ;una volta rivoltosi alla sede della società preponente, "aveva dall'amministratore delegato ricevuto conferma di quanto informalmente appreso ed, al contempo, assicurazione che sarebbero state pagate le provvigioni anche per gli affari conclusi dal nuovo agente; che successivamente, sollecitato il pagamento anche di tal ultime provvigioni" la Preponente aveva reso edotto l'agente, "sulla scorta di una lettera risalente a tre anni prima e rimasta senza seguito, della revoca dell'esclusiva per le province di Parma, Reggio e Modena; che, nondimeno, la dichiarazione unilaterale di revoca non poteva sortire alcun effetto". L'agente ricorrente chiedeva, pertanto, che la Preponente fosse condannata a corrispondere "le provvigioni su tutti gli affari conclusi nel territorio delle province di Parma, Reggio e Modena, in misura non inferiore al 5%" relativamente a due operazioni concluse con un determinato cliente e a corrispondere altresì le indennità di fine rapporto e il risarcimento di tutti i danni patiti. Il Tribunale adito accoglieva la domanda dell'agente.
La Preponente proponeva appello e la Corte, in riforma parziale della sentenza di primo grado impugnata, riconosceva solo per una parte la ragione del credito dedotta dall'agente ricorrente. A seguito di tale decisione l'agente proponeva ricorso per Cassazione ma veniva rigettato e di conseguenza confermata la sentenza di appello.
La Corte adita affermava che l'esclusiva di zona è la condizione necessaria affinché l'agente possa aver diritto all'incasso delle provvigioni indirette e ciò in base al principio secondo cui l'art. 1743 c.c. (Esclusiva di zona) è imprescindibile dall'art. 1748 c.c. (Diritti dell'agente) in tema di provvigioni – anche indirette – e che quindi l'esclusiva di zona costituisce l'indispensabile presupposto del diritto a percepire le provvigioni indirette.
Ciò significa quindi che in caso di deroga dell'esclusiva di zona, l'agente non avrà più diritto alla corresponsione delle provvigioni relative ad affari conclusi nella zona di competenza dal preponente sia direttamente che per il tramite di altri agenti.
Si legge ancora nella sentenza n. 9226 cit., che "il diritto di esclusiva costituisce un elemento naturale, non già essenziale, del contratto di agenzia, sicchè esso può essere validamente oggetto di deroga ad opera della volontà delle parti, deroga che può desumersi anche in via indiretta, purchè in modo chiaro ed univoco dal regolamento pattizio del rapporto, ove in concreto incompatibile con il detto diritto". Ed ancora, che "dalla pattuizione con cui le parti abbiano stabilito che il preponente ha diritto di nominare più agenti nella stessa zona è consentito desumere anche l'esclusione della provvigione per l'agente per le vendite concluse dallo stesso preponente, pure nell'ipotesi in cui sia stato convenuto un regime di esclusiva limitato agli affari trattati dagli agenti con determinati clienti, nominativamente indicati. Più esattamente, in relazione a tale ultimo profilo, si reputa, siccome correttamente ha ritenuto il secondo giudice, che, a tenor dell'abrogato art. 1748, 2 co., c.c., la pattuizione dell'esclusiva costituiva l'imprescindibile presupposto del diritto alla percezione delle provvigioni cosiddette "indirette"; che l'inciso finale del 2 co. – "salvo che sia diversamente pattuito" – esprimeva la possibilità che, nonostante la pattuizione dell'esclusiva, le parti si accordassero nel senso che non fossero dovute le provvigioni "indirette" per gli affari direttamente conclusi dal preponente e destinati ad avere esecuzione nella zona riservata".
Su tali principi la Corte Suprema di Cassazione ha quindi negato il diritto alle provvigioni indirette in favore dell'agente che aveva ignorato (e mai contestato) per oltre tre anni la revoca dell'esclusiva di zona disposta dalla Preponente e pertanto ha rigettato il ricorso proposto.


Se ne parlò anche qui:


..... facendo riferimento a questa sentenza qui:


Comunque le sentenze non sono una scienza esatta, e non fanno legge.
In matematica 1 + 1 fa sempre 2.
In giurisprudenza, 1+1 in generale fa 2. Per gli amici fa 3, per i nemici fa 1.

non mi voglio avventurare pensando di tentar la sorte

Ogni volta che ti rivolgi ad un avvocato, tenti la sorte.
Egli è un professionista da te pagato, che ti aiuta ad avere ragione quando hai torto, ma a volte può farti avere torto quando hai ragione.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Gentili, vi chiedo consiglio. anni fa ho acquistato un appartamento per il tramite di un'agente immobiliare. lo stesso immobile lo avevo già visto con un altro intermediario.
un paio di anni fa, l'agente che mi fece vedere l'immobile per primo intenta causa contro di me per ottenere la provvigione di spettanza per aver contribuito all'acquisto di quell'immobile. Il giudice di pace nei giorni scorsi sentenzia che gli devo una provvigione perché ha partecipato all'affare. Preciso che all'epoca dell'acquisto da parte mia il primo intermediario non aveva più l'incarico e la casa è stata acquistata a un prezzo diverso da quello proposto dal primo intermediario.
Esistono i presupposti per contestare la decisione del Giudice di Pace? esiste un qualche caso simile a cui appellarmi? posso eventualmente rivalermi sul secondo intermediario. così non ritrovarmi ad aver pagato due volte?
scusa, ma ci vogliono piu dettagli x esprimere un opinione.
Tu hai mostrato la fattura col pagamento della provvigione alla seconda agenzia e lui ti condanna a pagare anche la prima? mi riesce un po difficile crederci...
cosa c'e scritto nella sentenza esattamente?
 

Alinad

Membro Attivo
Privato Cittadino
scusa, ma ci vogliono piu dettagli x esprimere un opinione.
Tu hai mostrato la fattura col pagamento della provvigione alla seconda agenzia e lui ti condanna a pagare anche la prima? mi riesce un po difficile crederci...
cosa c'e scritto nella sentenza esattamente?

Non ho la sentenza sotto mano quindi non posso citare testualmente...ma in sostanza ci condanna a pagare perché il primo agente ci ha messo in contatto con l'ex proprietario di casa.
Resta il fatto che noi non abbiamo acquistato dal proprietario di casa, ma per il tramite di un'altra agenzia. abbiamo dimostrato il tutto con fatture, preliminare di acquisto registrato all'AdE e atto notarile in cui compare ovviamente anche l'intermediario. e non solo abbiamo anche dimostrato che il mandato dell'agente che ci ha citato al momento dell'acquisto di casa non aveva più mandato e vi era un regolare mandato con un altro agente (documenti che abbiamo prodotto chiedendoli alla ex proprietaria di casa). tutto regolarmente data e firmato
 

Alinad

Membro Attivo
Privato Cittadino
Però devi riconoscere che il nesso causale c'è stato: l'agente che ti ha fatto vedere l'immobile per primo, ha contribuito all'affare.

ma io non capisco...l'agente mi ha vedere l'appartamento.vero!..ma a un prezzo tale che io non ho neanche avviato una trattativa.

Tantè che poi ho comprato a un prezzo diverso. Nel mio caso non era sufficiente che l'intermediario avesse messo in contatto me e il ven
Però devi riconoscere che il nesso causale c'è stato: l'agente che ti ha fatto vedere l'immobile per primo, ha contribuito all'affare.

Non ho in mano sentenze che ti diano ragione al 100%, quindi da questo punto di vista non riesco a darti una mano.

Di quale cifra stiamo parlando?

Considerato che l'esito delle cause è incerto anche quando si ha ragione (strano ma vero), forse ti conviene "abbozzare" (come si dice a Roma) e pagare.

Ti passo questo articolo se mai ti potesse servire:


Sentenza n. 9226 del 23.4.2014 della II Sezione della Corte Suprema di Cassazione.
L'esclusiva di zona è la condicio sine qua non affinchè l'agente di commercio maturi il diritto alle provvigioni indirette. È quanto stabilito dalla sentenza n. 9226 del 23.4.2014 della II Sezione della Corte Suprema di Cassazione. Il caso in oggetto riguardava la posizione di un agente di commercio che conveniva in giudizio la Preponente esponendo che negli ultimi giorni del mese di aprile dell'anno 1987 aveva avuto modo di riscontrare che nelle province di Parma, Reggio e Modena operava a sua insaputa un altro agente della ditta ;una volta rivoltosi alla sede della società preponente, "aveva dall'amministratore delegato ricevuto conferma di quanto informalmente appreso ed, al contempo, assicurazione che sarebbero state pagate le provvigioni anche per gli affari conclusi dal nuovo agente; che successivamente, sollecitato il pagamento anche di tal ultime provvigioni" la Preponente aveva reso edotto l'agente, "sulla scorta di una lettera risalente a tre anni prima e rimasta senza seguito, della revoca dell'esclusiva per le province di Parma, Reggio e Modena; che, nondimeno, la dichiarazione unilaterale di revoca non poteva sortire alcun effetto". L'agente ricorrente chiedeva, pertanto, che la Preponente fosse condannata a corrispondere "le provvigioni su tutti gli affari conclusi nel territorio delle province di Parma, Reggio e Modena, in misura non inferiore al 5%" relativamente a due operazioni concluse con un determinato cliente e a corrispondere altresì le indennità di fine rapporto e il risarcimento di tutti i danni patiti. Il Tribunale adito accoglieva la domanda dell'agente.
La Preponente proponeva appello e la Corte, in riforma parziale della sentenza di primo grado impugnata, riconosceva solo per una parte la ragione del credito dedotta dall'agente ricorrente. A seguito di tale decisione l'agente proponeva ricorso per Cassazione ma veniva rigettato e di conseguenza confermata la sentenza di appello.
La Corte adita affermava che l'esclusiva di zona è la condizione necessaria affinché l'agente possa aver diritto all'incasso delle provvigioni indirette e ciò in base al principio secondo cui l'art. 1743 c.c. (Esclusiva di zona) è imprescindibile dall'art. 1748 c.c. (Diritti dell'agente) in tema di provvigioni – anche indirette – e che quindi l'esclusiva di zona costituisce l'indispensabile presupposto del diritto a percepire le provvigioni indirette.
Ciò significa quindi che in caso di deroga dell'esclusiva di zona, l'agente non avrà più diritto alla corresponsione delle provvigioni relative ad affari conclusi nella zona di competenza dal preponente sia direttamente che per il tramite di altri agenti.
Si legge ancora nella sentenza n. 9226 cit., che "il diritto di esclusiva costituisce un elemento naturale, non già essenziale, del contratto di agenzia, sicchè esso può essere validamente oggetto di deroga ad opera della volontà delle parti, deroga che può desumersi anche in via indiretta, purchè in modo chiaro ed univoco dal regolamento pattizio del rapporto, ove in concreto incompatibile con il detto diritto". Ed ancora, che "dalla pattuizione con cui le parti abbiano stabilito che il preponente ha diritto di nominare più agenti nella stessa zona è consentito desumere anche l'esclusione della provvigione per l'agente per le vendite concluse dallo stesso preponente, pure nell'ipotesi in cui sia stato convenuto un regime di esclusiva limitato agli affari trattati dagli agenti con determinati clienti, nominativamente indicati. Più esattamente, in relazione a tale ultimo profilo, si reputa, siccome correttamente ha ritenuto il secondo giudice, che, a tenor dell'abrogato art. 1748, 2 co., c.c., la pattuizione dell'esclusiva costituiva l'imprescindibile presupposto del diritto alla percezione delle provvigioni cosiddette "indirette"; che l'inciso finale del 2 co. – "salvo che sia diversamente pattuito" – esprimeva la possibilità che, nonostante la pattuizione dell'esclusiva, le parti si accordassero nel senso che non fossero dovute le provvigioni "indirette" per gli affari direttamente conclusi dal preponente e destinati ad avere esecuzione nella zona riservata".
Su tali principi la Corte Suprema di Cassazione ha quindi negato il diritto alle provvigioni indirette in favore dell'agente che aveva ignorato (e mai contestato) per oltre tre anni la revoca dell'esclusiva di zona disposta dalla Preponente e pertanto ha rigettato il ricorso proposto.


Se ne parlò anche qui:


..... facendo riferimento a questa sentenza qui:


Comunque le sentenze non sono una scienza esatta, e non fanno legge.
In matematica 1 + 1 fa sempre 2.
In giurisprudenza, 1+1 in generale fa 2. Per gli amici fa 3, per i nemici fa 1.



Ogni volta che ti rivolgi ad un avvocato, tenti la sorte.
Egli è un professionista da te pagato, che ti aiuta ad avere ragione quando hai torto, ma a volte può farti avere torto quando hai ragione.

Siamo stati condannati a pagare € 3000 e altri € 4000 li avevamo pagati alla prima agenzia...

La sentenza che mi hai segnalato cita ...

"del mediatore, il quale, cioè, deve avere messo in relazione i contraenti con un'attività causalmente rilevante ai fini della conclusione del medesimo affare"

ma il fatto stesso che io abbia acquistato a un prezzo inferiore a quello proposta dal primo intermediario non dimostra che la relazione tra i contraenti NON è CAUSA RILEVANTE ai fini della conclusione dell'affare? ma lo è stato bensì il prezzo?
..... facendo riferimento a questa sentenza qui:


Se non capisco male secondo questa sentenza io non dovrei essere tenuta a pagare...in quanto la "messa in relazione" delle parti non è causa rilevante della conclusione dell'affare...anzi come nel caso della sentenza solo l'attività di intermediazione della seconda agenzia che ha permesso di concordare un prezzo per noi accessibile ha permesso la conclusione dell'affare.
Però devi riconoscere che il nesso causale c'è stato: l'agente che ti ha fatto vedere l'immobile per primo, ha contribuito all'affare.

Non ho in mano sentenze che ti diano ragione al 100%, quindi da questo punto di vista non riesco a darti una mano.

Di quale cifra stiamo parlando?

Considerato che l'esito delle cause è incerto anche quando si ha ragione (strano ma vero), forse ti conviene "abbozzare" (come si dice a Roma) e pagare.

Ti passo questo articolo se mai ti potesse servire:


Sentenza n. 9226 del 23.4.2014 della II Sezione della Corte Suprema di Cassazione.
L'esclusiva di zona è la condicio sine qua non affinchè l'agente di commercio maturi il diritto alle provvigioni indirette. È quanto stabilito dalla sentenza n. 9226 del 23.4.2014 della II Sezione della Corte Suprema di Cassazione. Il caso in oggetto riguardava la posizione di un agente di commercio che conveniva in giudizio la Preponente esponendo che negli ultimi giorni del mese di aprile dell'anno 1987 aveva avuto modo di riscontrare che nelle province di Parma, Reggio e Modena operava a sua insaputa un altro agente della ditta ;una volta rivoltosi alla sede della società preponente, "aveva dall'amministratore delegato ricevuto conferma di quanto informalmente appreso ed, al contempo, assicurazione che sarebbero state pagate le provvigioni anche per gli affari conclusi dal nuovo agente; che successivamente, sollecitato il pagamento anche di tal ultime provvigioni" la Preponente aveva reso edotto l'agente, "sulla scorta di una lettera risalente a tre anni prima e rimasta senza seguito, della revoca dell'esclusiva per le province di Parma, Reggio e Modena; che, nondimeno, la dichiarazione unilaterale di revoca non poteva sortire alcun effetto". L'agente ricorrente chiedeva, pertanto, che la Preponente fosse condannata a corrispondere "le provvigioni su tutti gli affari conclusi nel territorio delle province di Parma, Reggio e Modena, in misura non inferiore al 5%" relativamente a due operazioni concluse con un determinato cliente e a corrispondere altresì le indennità di fine rapporto e il risarcimento di tutti i danni patiti. Il Tribunale adito accoglieva la domanda dell'agente.
La Preponente proponeva appello e la Corte, in riforma parziale della sentenza di primo grado impugnata, riconosceva solo per una parte la ragione del credito dedotta dall'agente ricorrente. A seguito di tale decisione l'agente proponeva ricorso per Cassazione ma veniva rigettato e di conseguenza confermata la sentenza di appello.
La Corte adita affermava che l'esclusiva di zona è la condizione necessaria affinché l'agente possa aver diritto all'incasso delle provvigioni indirette e ciò in base al principio secondo cui l'art. 1743 c.c. (Esclusiva di zona) è imprescindibile dall'art. 1748 c.c. (Diritti dell'agente) in tema di provvigioni – anche indirette – e che quindi l'esclusiva di zona costituisce l'indispensabile presupposto del diritto a percepire le provvigioni indirette.
Ciò significa quindi che in caso di deroga dell'esclusiva di zona, l'agente non avrà più diritto alla corresponsione delle provvigioni relative ad affari conclusi nella zona di competenza dal preponente sia direttamente che per il tramite di altri agenti.
Si legge ancora nella sentenza n. 9226 cit., che "il diritto di esclusiva costituisce un elemento naturale, non già essenziale, del contratto di agenzia, sicchè esso può essere validamente oggetto di deroga ad opera della volontà delle parti, deroga che può desumersi anche in via indiretta, purchè in modo chiaro ed univoco dal regolamento pattizio del rapporto, ove in concreto incompatibile con il detto diritto". Ed ancora, che "dalla pattuizione con cui le parti abbiano stabilito che il preponente ha diritto di nominare più agenti nella stessa zona è consentito desumere anche l'esclusione della provvigione per l'agente per le vendite concluse dallo stesso preponente, pure nell'ipotesi in cui sia stato convenuto un regime di esclusiva limitato agli affari trattati dagli agenti con determinati clienti, nominativamente indicati. Più esattamente, in relazione a tale ultimo profilo, si reputa, siccome correttamente ha ritenuto il secondo giudice, che, a tenor dell'abrogato art. 1748, 2 co., c.c., la pattuizione dell'esclusiva costituiva l'imprescindibile presupposto del diritto alla percezione delle provvigioni cosiddette "indirette"; che l'inciso finale del 2 co. – "salvo che sia diversamente pattuito" – esprimeva la possibilità che, nonostante la pattuizione dell'esclusiva, le parti si accordassero nel senso che non fossero dovute le provvigioni "indirette" per gli affari direttamente conclusi dal preponente e destinati ad avere esecuzione nella zona riservata".
Su tali principi la Corte Suprema di Cassazione ha quindi negato il diritto alle provvigioni indirette in favore dell'agente che aveva ignorato (e mai contestato) per oltre tre anni la revoca dell'esclusiva di zona disposta dalla Preponente e pertanto ha rigettato il ricorso proposto.


Se ne parlò anche qui:


..... facendo riferimento a questa sentenza qui:


Comunque le sentenze non sono una scienza esatta, e non fanno legge.
In matematica 1 + 1 fa sempre 2.
In giurisprudenza, 1+1 in generale fa 2. Per gli amici fa 3, per i nemici fa 1.



Ogni volta che ti rivolgi ad un avvocato, tenti la sorte.
Egli è un professionista da te pagato, che ti aiuta ad avere ragione quando hai torto, ma a volte può farti avere torto quando hai ragione.

Se non capisco male secondo questa sentenza io non dovrei essere tenuta a pagare...in quanto la "messa in relazione" delle parti non è causa rilevante della conclusione dell'affare...anzi come nel caso della sentenza solo l'attività di intermediazione della seconda agenzia che ha permesso di concordare un prezzo per noi accessibile ha permesso la conclusione dell'affare.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Bagudi ha espresso in poche parole il concetto: in sostanza, non ci si può basare su contenziosi precedenti (e relativi esiti). A parità di condizioni iniziali, due processi con due giudici diversi, possono tranquillamente avere due esiti diversi e contrastanti.

Per questo odio il Diritto e la Giurisprudenza in generale. Non sono scienze esatte come la matematica e l'ingegneria.
 

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