Antonello

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Agente Immobiliare
.......riscontro antonello che lo sportello di conciliazione ti piace molto e sempre più, agiungo che a mio avviso saresti sia preparato che predisposto per diventare un ottimo giudice di conciliazione ci hai mai pensato???.....:ok:
Ha ragione Oris.............il conciliatore non è un giudice.......cerca di avvicinare le parti in dissidio e propone per l'appunto una........... conciliazione.
Ci avevo pensato ma.................troppi fastidi e poco......argiant (si capisce?).
Il conciliatore altro non è che un esperto della materia per la quale è stata richiesta la conciliazione.
Se verte sul legale la CCIAA lo propone da un elenco a disposizione.
Si tratta di gente preparata, seria, pragmatica e conciliante.
Ho assistito decine di volte a delle conciliazioni, qualcuna mi interessava in prima persona ed altre per dei clienti.
Sono rimasto contento dei risultati.
Pensate che in media l'80% delle richieste viene evasa con successo.
Non sono invece contento della prassi da seguire con il codice di procedura civile.
E' stancante, utile solo agli avvocati che si arrichiscono con parcelle da capogiro sconosciute al fisco, senza alcun rschio da parte loro......e quando vinci............ti chiamano per comunicarti che "abbiamo vinto"......se perdi (dopo tutte le loro promesse di vittoria)....ti comunicano che "hai perso...tu e solamente tu" e che comunque dovrai pagare anche l'insuccesso del tuo avvocato.
 

synstar

Nuovo Iscritto
io probabilmente proporrò di liquidare la situazione col 30% di quanto "credo" mi possa chiedere...insomma...un migliao di euro per chiuderla qui,visto che comunque sono costretto a pagare.
Mi sembra una formula abbastanza conveniente no?
oltre,ne parlerà col mio legale...qualora dovessi perdere...per il saldo se ne discute tra un 3 o 4 anni

Aggiunto dopo 38 minuti :

continuo a capire sempre meno...leggo nel forum e trovo questo:

Molto interessante..anche se "castrante " :triste: ,in riferimento anche ai tanti temi simili dibattuti...



Appello Roma, Sezione 2 Civile, Sentenza n. 70 del 08/01/2009


L'agente immobiliare svolge un'attività di mediazione tra persone che intendono, rispettivamente, acquistare e vendere un immobile e matura il diritto alla provvigione solo se le parti concludono l'affare per effetto del suo intervento.

Nella pratica seguita nelle agenzie, al potenziale acquirente, che si dichiara interessato ad acquistare un certo immobile, viene fatta firmare una proposta irrevocabile d'acquisto, che poi l'agente sottopone al venditore, il quale, a sua volta, si impegna a vendere.

La Corte d'Appello di Roma ha precisato che le operazioni appena descritte non fanno di per sé nascere il diritto dell'agenzia alla provvigione, se non sono accompagnate dalla conclusione di un vero e proprio accordo, giuridicamente vincolante tra le parti, che assuma inequivocabilmente la forma di un contratto, quanto meno di un preliminare.

Più nel dettaglio ... la Corte d'Appello di Roma mette in evidenza che la nozione di "conclusione dell'affare", dalla quale discende il diritto alla provvigione del mediatore, postula l'esistenza di un accordo giuridicamente rilevante tra le parti e, pertanto, tra loro vincolante.

A tal fine, non è sufficiente che le parti abbiano sottoscritto, rispettivamente, una proposta ed un'accettazione, ma è necessario altresì che i documenti contenenti tali dichiarazioni siano pervenute a conoscenza della controparte contrattuale, considerata la loro natura recettizia.

La proposta irrevocabile, che l'agenzia fa firmare all'ipotetico acquirente, non ha tanto la funzione di esprimere al venditore una inequivocabile volontà di acquistare l'immobile, quanto quella di manifesta al mediatore un serio interesse ed impegno di trattare l'affare in vista della conclusione del contratto. Tale dichiarazione scritta, infatti, non è rivolta direttamente al venditore, ma è rilasciata nelle mani del mediatore.

Ne deriva che, in mancanza della stipula di un vero e proprio contratto, preliminare o definitivo, concluso tra alienante e acquirente presenti, all'agenzia non basta allegare la proposta irrevocabile sottoscritta dal potenziale compratore ed un’accettazione firmata dal venditore al fine di ottenere la provvigione, ma è necessaria, altresì, la prova che proposta e accettazione siano pervenute a conoscenza dei rispettivi destinatari, così da potersi reputare effettivamente esistente un accordo contrattuale vincolante tra le parti.

Nota dell'Avv. Raffaele Plenteda

omissis)

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 18024 pubblicata l'8/06/2004 il Tribunale di Roma, accogliendo l'opposizione proposta da V.L. e M.O., ha revocato il D.I. n. 10669/2001 emesso dal Presidente a favore di D.B., titolare dell'agenzia E. di Roma, respingendo la di lei domanda volta ad ottenere dagli ingiunti il pagamento della somma di Lire 12.000.000 oltre IVA quale provvigione spettantele per la mediazione svolta per l'acquisto dell'appartamento sito in Roma alla Via (omissis), posto in vendita da P. e L.M., in virtù della clausola della scrittura 25/01/2001, contenente proposta irrevocabile di acquisto, con la quale i proponenti compratori si obbligavano a pagare il compenso mediatorio anche "in caso di revoca della presente proposta ovvero di mancata sottoscrizione del contratto preliminare per mio fatto o colpa".
Il primo Giudice infatti, premesso che la B. non si era presentata a rendere l'interrogatorio formale deferitole, ha ritenuto che gli opponenti non si fossero sottratti colpevolmente alla sottoscrizione del preliminare, poiché non avevano ricevuto tempestivo invito alla conclusione del preliminare, e che quindi la B. non avesse diritto alla provvigione, perché la stessa mediatrice non aveva loro comunicato "le circostanze ..... che avrebbero indotto le parti a concludere il contratto con diverse condizioni e clausole", in particolar modo in ordine alla diversa titolarità dell'immobile quale risultante dai pubblici registri; infine che la sottoscrizione della proposta e l'invio dell'accettazione dei venditori non rappresentava un accordo giuridicamente vincolante e costituiva una mera fase preparatoria del preliminare medesimo.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello D.B., con citazione notificata il 19/11/2004, con il quale ne censura tutti i cardini argomentativi, concludendo per il rigetto dell'opposizione e vittoria delle spese di entrambi i gradi. Si sono costituiti gli appellati, i quali rilevano l'infondatezza del gravame, ribadiscono di aver dimostrato nel precedente grado di non aver potuto esaminare alcun documento di provenienza della proprietà dell'immobile in capo ai venditori, e chiedono la conferma della sentenza impugnata. I procuratori delle parti hanno quindi rassegnato le conclusioni definitive all'udienza collegiale dell'11/04/2008; alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c. la Corte ha ritenuto la causa in decisione.

Motivi della decisione.

Con la prima doglianza la B. deduce l'irrilevanza della circostanza, ritenuta invece decisiva dal primo Giudice, della mancata convocazione dei promittenti acquirenti alla sottoscrizione del preliminare: perché il mediatore non aveva alcuna facoltà di invitare le parti a contrarre, perché le parti si erano già impegnate all'acquisto e, rispettivamente, alla vendita, perché gli acquirenti avrebbero potuto essi stessi provvedere all'invito; e con l'ultima censura, alla prima strettamente connessa, contesta l'affermazione del Tribunale che le parti non avessero ancora assunto reciprocamente gli obblighi ed i diritti scaturenti da un vero accordo preliminare.
In effetti se è vero che il mediatore nel corso della trattativa non ha il potere di obbligare le parti ad addivenire ad incontri, è pur vero che rientra tra i suoi obblighi contrattuali di comunicare alle parti le circostanze note che possano influire sulla sicurezza dell'affare (art. 1759 c.c.), ed a tal fine la B. avrebbe dovuto assumere una qualche iniziativa idonea a chiarire gli aspetti rimasti non definiti circa la titolarità dell'immobile. Sotto il secondo profilo, non risponde al vero che le parti avessero già assunto un impegno vincolante, che altrimenti non vi sarebbe stata necessità di invocare la clausola che prevedeva il pagamento anche in ipotesi di revoca della proposta o mancata conclusione colposa del contratto. Invero la dichiarazione di accettazione della proposta dei M., inviata ai coniugi O. - L. a mezzo di telegramma non sottoscritto, consente di ritenere che l'attività negoziale posta in essere dalle parti non avesse superato lo stadio dei "meri rapporti giuridici preparatori".
Va invero ricordato che, trattandosi di atti traslativi relativi a beni immobili, la proposta e l'accettazione, per pervenire ad un risultato contrattuale perfetto, non solo debbono essere sottoscritti dai contraenti (nella specie mancherebbe la sottoscrizione degli accettanti), ma quegli atti, in ragione della loro natura recettizia, debbono essere diretti all'altra parte e da questa ricevuti, mentre la proposta rilasciata nelle mani del mediatore non ha un inequivoco significato di impegno vincolante espresso alla controparte (che nella specie neppure emerge dal contesto del documento); essi infatti hanno generalmente mera funzione di manifestazione di impegno verso il mediatore (a garanzia del quale vengono rilasciati) di serietà della volontà di trattare per concludere l'affare; sicché in mancanza della prova della ricezione, da parte degli ipotetici destinatari, dei documenti contenenti rispettivamente la proposta e l'accettazione non può predicarsi l'esistenza di un accordo negoziale di carattere vincolante per entrambe le parti. Infine, per quanto concerne l'ultimo rilievo dell'appellante, i proponenti avevano spiegato le ragioni delle loro perplessità e, non avendo ottenuto alcuna tempestiva e soddisfacente risposta da parte del mediatore, non avevano alcun obbligo di provocare l'incontro per la conclusione del preliminare, dalla quale anzi intendevano astenersi in mancanza dei richiesti chiarimenti e garanzie.
Con la seconda censura l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe stravolto arbitrariamente i fatti provati, ignorando che ella aveva dato immediata comunicazione ai promittenti acquirenti del fatto che i venditori avevano ricevuto la proprietà dell'immobile per successione dal padre, e che proprio in virtù di tali assicurazioni i sigg.ri O. - L. avevano sottoscritto la proposta irrevocabile, negando poi, a mezzo del proprio legale, di aver ricevuto informazioni sulla provenienza del bene.
In verità la B. ha sempre affermato, ma in alcun modo dimostrato, di aver immediatamente informato i proponenti del fatto che l'appartamento era pervenuto ai M. per successione dal defunto padre: ciò nonostante che ancora con lettera 14/02/2001 (prodotta dall'opposta) il legale dei proponenti avesse contestato all'E. la mancata giustificazione del titolo dei venditori a disporre dell'immobile ed il 19/02/2001 avesse ribadito che la visura immobiliare avesse dato esito negativo per la voltura della denuncia di successione, pur risalente a circa due anni prima. Anzi è sintomatico che, dopo la prima richiesta di chiarimenti da parte dei proponenti, abbia - immediatamente reagito con il telegramma 8/02/2001 con il quale dichiarava che "si ritiene libera, come ritiene liberi anche i promittenti venditori, di concludere un contratto di vendita con terzi ....", così di fatto le parti; ammettendo poi, tramite il dott. E.C. (lettera 16/02/2001), probabilmente suo consulente legale, che "copia dei documenti è ora in mio possesso", e lasciando intendere che tali documenti non erano già stati consegnati ai proponenti acquirenti; mentre appare una tardiva correzione di posizione, in carenza di idonea prova, la successiva affermazione, contenuta nella lettera del medesimo dott. C., che i proponenti aveva già ricevuto la stessa documentazione.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle ulteriori spese del presente grado, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da D.B. avverso la sentenza n. 18024 del emessa dal Tribunale di Roma nel giudizio pendente tra essa appellante e V.L. e M.O., così decide:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) condanna D.B. a rifondere agli appellati le spese del presente grado (…)

Depositata in Cancelleria l'8 gennaio 2009.

Da questo si evince...prima fai il Preliminare e meglio e' :^^: :^^:

indi....che c'entra pagare per la visione se la sentenza parla chiaramente di stipula di accordo tra le parti???
 
O

Oris

Ospite
le sentenze vanno lette bene ... In quel caso ci sono vari elementi e per una sentenza del genere ce neceono 100 che dicono che il mediatore, per avere diritto, non deve seguire tutta la trattativa ma poter dimostrare il nesso tra la sua opera e l'affare. Con il rischio di esser poco tranquillizzante io consiglio di calcolare bene il rschio, specie quello legato alla dichiarazione sostitutiva. Se anche il giudice dovesse ridurre l'impiego provvisionale a vostro carico poi dovete fare i cinti con un reato più grave: avete mentito allo stato, che è penale. Se ho ragione una soccombenza anche parziale potrebbe far scattare i rimborsi quindi ai costi legali, provvigionali ecc. Dovrete aggiungere la differenza d'imposta ( avete quasi sicuramente pagato in regime di prima casa calcolando l'imponibile sul valore automatico catastale) e sono mazzate perchè verra ricalcolati l'imponibile sul prezzo reale aumentato del 35% oltre a interessi e altre noie fiscali, il penale verrà probabilmente fatto cadere nel nulla... Quindi per risparmiare x euro ne spendete 2x...

Aggiunto dopo 5 minuti :

Io se fossi il conciliatore in separata sede direi alle parti di accontentassi del 75% degli usi per l'impiego provvigionale... Così ad occhio
Ps. Sono iscritto nell'ekenmco dei conciliatori abilitati ma " non pratico" :)
 

Marina Langella

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
E comunque il diritto alla provvigione matura quando l'affare si conclude per mezzo di un intermediatore anche quando ha solo fatto visionare l'immobile in quanto ne sei venuta a conoscenza grazie al suo intervento, Quello che poi è stato il comportamento dell'agente in questione è solo una questione di etica, ma questo non gli toglie il diritto alla provvigione.
 

Umb

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Scusate se intervengo,

Ma Synstar ad un certo punto scrive:

"ci sediamo a tavolino con i venditori ed "un loro tecnico" incaricato ufficialmente di svolgere l'attività di compravendita e limato il prezzo"

ma questo "tecnico" era un mediatore ? è stato pagato in qualche modo ?

altra piccola osservazione:
attenzione alle dichiarazioni mendaci in sede di rogito, l'immobile non conforme genera un'atto nullo, stesso discorso per un eventuale mutuo di cui si parla;

saluti
Umb.
 

synstar

Nuovo Iscritto
Scusate se intervengo,

Ma Synstar ad un certo punto scrive:

"ci sediamo a tavolino con i venditori ed "un loro tecnico" incaricato ufficialmente di svolgere l'attività di compravendita e limato il prezzo"

ma questo "tecnico" era un mediatore ? è stato pagato in qualche modo ?

altra piccola osservazione:
attenzione alle dichiarazioni mendaci in sede di rogito, l'immobile non conforme genera un'atto nullo, stesso discorso per un eventuale mutuo di cui si parla;

saluti
Umb.

Il tecnico in questione (di cui non conosco ruole,valore o altro) è stato pagato dalla parte venditrice per concordare e stipulare la proposta d'acquisto tra privati,lo stesso era presente in sede di atto di rogito.

Non vi è stata nessuna omissione in fase di stipula notarile,l'immobile è stato acquistato allo stato di fatto,privo di classe energetica e quant'altro,
Stesso discorso vale per l'atto di mutuo,in quanto tecnico,procuratore e direttore di banca hanno visionato tre volte l'immobile alla luce della documentazione catastale e di tutti gli incartamenti relativi ed hanno accettato la formula di mutuo (per delineare ho sottoscritto un prodotto mutuo + ristrutturazione)

Per nota di cronaca,ieri naturalmente mi sono presentato a colloquio con l'AI ed abbiamo concordato un valore equo per il suo lavoro.
Ora però mi chiedo,avendo denunciato in fasee di rogito la NON presenza di alcun mediatore e per non incorrere in falsa dichiarazione,la cosa migliore da fare (anche se non lecita) sarebbe versare quanto pattuito all'AI in "nero" (p.s. adesso non facciamo partire falsi moralismi sul corretto o sbagliato in quanto nella mia vita non ho mai trovato nessuno che emettesse il fattura sul 100% del valore di provvigione).
Mi chiedo dunque,come dovrei tutelarmi?
Sarebbe giusto far firmare all'AI una lettera di "nulla a pretendere" verso la mia persona e quelle conivolte nella mia transazione? (mia...perchè per inteso,io sono stato corretto ed ho pattuito una parcella,il venditore,sebbene esista da quanto ho letto sul forum un mandato "verbale" valente quanto uno scritto,ha rifiutato ogni pagamento all'agenzia,la quale ha comunque deciso di non intendere causa - parole dell'AI)
 
O

Oris

Ospite
Credo che non hai altra scelta, oltre a sperare che nessun gdf che legge queste pagine voglia approfondire ;)
 

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