Mark700

Membro Junior
In una compravendita tra un privato e un impresa di costruzioni SRL formata
da 3 soci ( 1 presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante e 2 consiglieri) oltre la presenza del legale rappresentante è sufficente la presenza anche di 1 solo dei 2 consiglieri per rendere valido l'atto?

Grazie.
 

Antonello

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In una compravendita tra un privato e un impresa di costruzioni SRL formata
da 3 soci ( 1 presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante e 2 consiglieri) oltre la presenza del legale rappresentante è sufficente la presenza anche di 1 solo dei 2 consiglieri per rendere valido l'atto?
Grazie.
C'è da vedere nell statuto e nell'atto costitutivo i poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Normalmente ha pieni poteri di agire in nome e per conto anteponendo il timbro della società...........in alcuni casi è però lilìmitato per determinate operazioni.
Controlla gli atti..guarda che va bene anche una visura camerale..........c'è scritto tutto.
 

Mark700

Membro Junior
L'organo amministrativo,conformemente alla sua struttura stabilita dai soci
con la decisione di nomina,è investito dei piu ampi poteri per la gestione ordinaria
e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni
per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Il consiglio di amministrazione,qualora non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto
della nomina,elegge nel suo seno il presidente ed eventualmente un vice presidente
che sostituisca il presidente nei casi di assenza.
il consiglio di amministrazione puo delegare tutti quei poteri che sono per legge
delegabili al presidente del consiglio di amministrazione od a uno o più consiglieri.
Una delega non esclude le altre e il consiglio di amministrazione ne determina l'estensione.
La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano all'amministratore unico
o al presidente del consiglio di amministrazione o,in caso di sua assenza o impedimento al vice presidente se nominato.
La firma del vice presidente fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano altresì agli amministratori delegati,se nominati
nei limiti della delega conferita.
 

Antonello

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L'organo amministrativo,conformemente alla sua struttura stabilita dai soci
con la decisione di nomina,è investito dei piu ampi poteri per la gestione ordinaria
e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni
per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Il consiglio di amministrazione,qualora non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto
della nomina,elegge nel suo seno il presidente ed eventualmente un vice presidente
che sostituisca il presidente nei casi di assenza.
il consiglio di amministrazione puo delegare tutti quei poteri che sono per legge
delegabili al presidente del consiglio di amministrazione od a uno o più consiglieri.
Una delega non esclude le altre e il consiglio di amministrazione ne determina l'estensione.
La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano all'amministratore unico
o al presidente del consiglio di amministrazione o,in caso di sua assenza o impedimento al vice presidente se nominato.
La firma del vice presidente fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano altresì agli amministratori delegati,se nominati
nei limiti della delega conferita.
..........pienamente d'accordo....ma tanti amministratori o presidenti del consiglio di amministrazione possono compiere atti sino a 3 milioni (per dire)....oltre occorre la votazione dell'intero consiglio di amministrazione.............è tutto riportato nella visura camerale..........
 

Mark700

Membro Junior
..........pienamente d'accordo....ma tanti amministratori o presidenti del consiglio di amministrazione possono compiere atti sino a 3 milioni (per dire)....oltre occorre la votazione dell'intero consiglio di amministrazione.............è tutto riportato nella visura camerale..........

Quello che ho incollato è la parte denominata "poteri".
Quindi basta il rappresentante legale?

Ciao :)
 

Antonello

Nuovo Iscritto
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Agente Immobiliare
Quello che ho incollato è la parte denominata "poteri".
Quindi basta il rappresentante legale?
Ciao :)

..SI........
La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano altresì agli amministratori delegati,se nominati nei limiti della delega conferita
.............quello cui accennavo erano i limiti della delega.
 

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