Antonello

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sinceramente no... però...
Te lo spiego con parole da mediatore, ex sensale:risata::D:risata:.
Hai sottoscritto una proposta depositando presso il mediatore una cifra X a titolo di caparra nel caso la proposta venisse accettata:confuso:.
Nella proposta hai indicato un termine entro il quale detta proposta dovrà essere accettata o meno:rabbia:.
Prima ipotesi: la proposta non viene accettata = restituzione del tuo assegno ed amici come prima:shock::disappunto::applauso:.
Seconda ipotesi: proposta accettata = incasso dell'assegno da parte del venditore ed obbligo dell'AI a registrare laproposta entro venti giorni:stretta_di_mano::stretta_di_mano::applauso:.
Nella proposta, accettata, avevi espresso il desiderio di meglio puntualizzare deteminati passaggi.
Dette puntualizzazioni le volete indicare in un accordo scritto che volete anche chiamare compromesso.
Bene. Puoi fare tutto quello che vuoi.:stretta_di_mano::occhi_al_cielo::stretta_di_mano:
Allora sottoscrivete un compromesso ove indicate tutto quello che per voi sembra o ritenete essenziale per la definizione della pratica di compravendita.
Entro 20 giorni dalla data della sottoscrizione dovete registrare questa seconda scrittura e, in presenza del mediatore, tale obbligo è a suo carico, dietro provvista.:shock::soldi::sorrisone:
Poi farete anche l'atto di comprevendita dal notaio, ma questo diventa un suo problema.:p:p:D:):p
Mi sembra che sia chiaro.
In caso di dubbi, sono quà.:ok::confuso::occhi_al_cielo::confuso:
ciao:stretta_di_mano:
 

gtgt

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Seconda ipotesi: proposta accettata = incasso dell'assegno da parte del venditore ed obbligo dell'AI a registrare laproposta entro venti giorni.
Nella proposta, accettata, avevi espresso il desiderio di meglio puntualizzare deteminati passaggi.
Dette puntualizzazioni le volete indicare in un accordo scritto che volete anche chiamare compromesso.
Bene. Puoi fare tutto quello che vuoi.
Allora sottoscrivete un compromesso ove indicate tutto quello che per voi sembra o ritenete essenziale per la definizione della pratica di compravendita.
Entro 20 giorni dalla data della sottoscrizione dovete registrare questa seconda scrittura e, in presenza del mediatore, tale obbligo è a suo carico, dietro provvista.

Quindi sarebbe obbligatorio registrare sia la proposta di acquisto accettata, sia il contratto preliminare (compromesso). Giusto?

Ma nella realtà di tutti i giorni non si fa registrare sempre solo il compromesso?
 

linda251

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ok enrikon... credo di avere capito...
prendiamo la seconda ipotesi: a proposta accettata io pensavo (e dimmi se sbaglio). la proposta viene accettata ma io l'assegno al proprietario non lo consegno (ne consegno solo una fotocopia), l'assegno originale lo faccio avere al proprietario nel momento della nostra seconda scrittura (che io chiamerei preliminare) e che si farà da un notaio entro i 20 giorni dalla sottoscrizione della proposta.
registrerei solamente il preliminare....
 

gtgt

Membro Attivo
Privato Cittadino
Nella realtà di tutti i giorni si parcheggia anche in doppia fila.
... finchè non ti beccano non succede niente...

Ho dovuto parcheggiare due volte in 5 anni tramite agenzia e la prima volta mi hanno fatto parcheggiare addirittura in terza fila senza registrarmi :disappunto:, mentre almeno la seconda volta mi hanno detto che per la terza fila bisognava registrarsi... :soldi:

Mi sa che, esclusi naturalmente gli agenti di immobilio, la maggior parte allora parcheggia in doppia fila se non in terza...
 

Antonello

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Converrebbe prima leggere gli allegati, poi ne discutiamo.

Gli allegati

Aggiunto dopo 5 minuti :

Che strano, gli allegati non appaiono.
Riprovo
 

Allegati

  • OBBLIGHI PER LA REGISTRAZIONE.doc
    19,5 KB · Visite: 74
  • OBBLIGHI PER I MEDIATORI ALLA REGISTRAZIONE.doc
    23 KB · Visite: 67
  • OBBLIGO CONTRATTI DA REGISTRARE SOLE 24 ORE.doc
    20,5 KB · Visite: 61
  • REGISTRAZIONE ATTI PRIVATI MODALITA'.doc
    64,5 KB · Visite: 73
  • REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI AFFITTO ESPERTO SOLE 24 ORE.doc
    30,5 KB · Visite: 56

Ferruccio Tommasi

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Chiariamo diversi aspetti.
1)Se l'affare è concluso tramite intervento di un mediatore, la caparra confirmatoria lasciata in deposito fiduciario al professionista deve essere contestualmente consegnata al venditore al momento stesso dell'accettazione, che deve essere tempestivamente comunicata alla parte acquirente.
2)una volta accettata la proposta la stessa a tutti gli effetti diventa vincolante tra le parti ed ha effetti giuridici,se l'acquirente non rispetta l'accordo perde la caparra, se non li rispetta il venditore deve versare il doppio, fatta salva la facoltà delle parti di chiedere in sede giudiziaria l'adempimento del contratto.
3)Linda non può consegnare la fotocopia dell'assegno ma il titolo in originale perchè ha valenza di caparra confirmatoria, mentre i versamenti successivi vengono definiti acconto prezzo.
4)Nella proposta di acquisto è buona norma inserire che verrà sostituita entro e non oltre 10 gg dall'accettazione da un contratto preliminare, che la legge impone venga redatto, nella forma e nei contenuti, come l'atto definitivo. Tale contratto annula e sostituisce la proposta di acquistoche il tal caso perde di efficacia.Viene registato il preliminare entro i 20 giorni dalla data di sottoscrizione(Nota ad Antonello ex sensale:il termine compromesso non è corretto quindi professionalmente non viene usato. La definizione corretta è "contratto preliminare di compravendita immobiliare")
5)I professionisti seri redigono personalmente il preliminare in funzione dell'esigenza delle parti e lo portano a registrare presso l'agenzia del territorio competente.Per la registrazione nulla è dovuto al mediatore perchè comprensiva nella provvigione.Chi chiede compenso compie una scorrettezza.
6)Linda se vuole essere maggiormente tutelata e se il rogito non viene fatto entro i tempi canonici(60gg.)può far trascrivere il preliminare in conservatoria. Si ricorda infatti che l'agenzia rilascia un numero progressivo dell'avvenuta registrazione ma non controlla e non rientra nei suoi compiti verificare se lo stesso immobile è stato registrato più volte. :disappunto:
Infine l'atto di rivalsa è dell'agente immobiliare perchè per l'agenzia delle entrate ha l'obbligo di registrazione. Se non paga la sanzione l'agente l'Agenzia escuterà dalle parti contraenti e prenderà provvedimenti nei confrontio del professionista che possono arrivare sino alla radiazione.
 

Antonello

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Agente Immobiliare
1)Se l'affare è concluso tramite intervento di un mediatore, la caparra confirmatoria lasciata in deposito fiduciario al professionista deve essere contestualmente consegnata al venditore al momento stesso dell'accettazione, che deve essere tempestivamente comunicata alla parte acquirente.
1) Direi, per correttezza: l'assegno deve essere consegnato alla parte venditrice solo dopo che la parte acquirente è stata resa edotta dell'accettazione.
Tale contratto annula e sostituisce la proposta di acquistoche il tal caso perde di efficacia.Viene registato il preliminare entro i 20 giorni dalla data di sottoscrizione
4) La proposta va registrata a prescindere che si vada al compromesso o all'atto pubblico.
Non può essere annullata da nessuno in quanto è una scrittura sottoscritta, accettata e registrata. Per questi motivi rimane agli atti presso l'AdE, a vita.
Compromesso, contratto preliminare di compravendita immobiliare, scrittura privata o preliminare di compravendita definiscono la stessa cosa.


Se non paga la sanzione l'agente l'Agenzia escuterà dalle parti contraenti e prenderà provvedimenti nei confrontio del professionista che possono arrivare sino alla radiazione.
Questa mi è assolutamente nuova.
So che al momento della registrazione paghi il quantum indicando nei: cod. 109T l'importo dell'imposta; cod. 671T la sanzione; cod. 731T gli interessi.
Devi prima compilare l'F23, versare e poi registrare.
Se non hai versato anche la somma della sanzione e degli interessi, non registri.
Se puoi fornire più particolari, specie sulla radiazione (dall'ex ruolo, dal REA o dal RI).
Grazie
 

Ferruccio Tommasi

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Gentile Antonello, senza alcuno spunto polemico,
al punto 1
Contestualmente all'accettazione viene consegnata al venditore la caparra confirmatoria e deve essere comunicata al proponente l'avvenuta accettazione entro le 24 ore a mezzo, telegramma, fax, od altro mezzo idoneo. Non a caso si chiama confirmatoria ed chi ha avanzato la proposta ne è consapevole ed è chiaramente indicato sul modulo da lui sottoscritto
al punto 4.
la proposta può essere condizionata e questa condizione ha effetto sospensivo. Come precedentemente affermato se viene inserita la condizione che verrà sostituita da un preliminare non va registata ed entro i termini da registrato quest'ultimo. Le procedure, i codici ed i relativi importi sono cose note a tutti gli addetti ai lavori, ma non esplicitano il quesito posto da Linda che palesa la volontà di voler essere maggiormente tutelata.
Infine questa tipologia di contratti hanno l'obbligo della forma scritta e possono essere appunto definiti scrittura privata se definiti dalle parti, scrittura privata autenticata se accertata l'identità da pubblico ufficiale, atto pubblico se redatto da notaio.Il termine compromesso è "sporco ed improprio" anche se usato correntemente e sta a indicare anche il contratto preliminare ma più attinente al negozio che definisce il ricorso delle parti all'arbitraggio di terzi.
L'ultima nota evidenziata era riferito alla sanzione comminata in caso di omessa registrazione del preliminare o come più ti piace chiamarlo. E' palese che in caso di tardiva registazione va inserita la sanzione pecuniaria nell'F23 la cui copia di avvenuto versamento va presentata allo sportello unitamente al mod.69.
Nel recente passato sono stati definiti i ruoli e gli obblighi del mediatore professionale al quale sono stati fatti carico mansioni più complesse. Non si limita più a mettere in contatto le parti e garantirne la sicurezza dell'affare per aver diritto alla provvigione. Non sto ad elencarli perchè sono certo che li conosci perfettamente. Le sanzioni e le procedure a carico dell'inadempiente, come indicato all'art. 1764 c.c. partono dalle sanzioni pecuniarie, alla sospensione fino a sei mesi ed, in caso di recidiva e reiterateità nelle mancate ed omesse obbligazioni, ora molto più numerose, per 3 o più volte,la cancellazione. Questo vale anche per il mandatario a titolo oneroso.
Di tutto ciò potremmo discuterne all'infinito perchè la problematica non verte sulle disposizioni vigenti, ma sui criteri di interpretazione delle stesse.
Stiamo vivendo un periodo estremamente difficoltoso e l'unico mezzo per superare la crisi è la professionalità.
Da sempre il nostro settore è inflazionato da abusivi ed improvvisati: per questa ragione nei cartelli di vendita esposti appare sempre più spesso laa dicitura "no agenzie" e che, a differenza di altri paesi europei in Italia il totale delle compravendite immobiliari per oltre il 50% è rappresentato da accordi tra privati, la dice lunga... non trovi?:triste:
 

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