Graf

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Privato Cittadino
Nell’ Aprile 2006 sono stati pubblicati i regolamenti attuativi del decreto 20 Febbraio 2004, N. 56, che ampliano gli i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio originariamente definiti dalla Legge 197/91 e successive.

Il Decreto 24 Febbraio 2006, N. 143 ed il collegato Provvedimento UIC del 24 Febbraio 2006 regolamentano, quindi, la normativa dell’antiriciclaggio ed indicano precisamente gli obblighi e le modalità di registrazione, tra gli altri, anche dei seguenti soggetti (Articolo 2 – Destinatari)

d) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell’iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
m) mediazione creditizia, in presenza dell’iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

In base alla normativa, i soggetti indicati dovranno:
a) identificare i clienti in relazione ad operazioni di importo superiore a 12.500 Euro;
b) istituire l’archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle operazioni eseguite; La registrazione deve essere fatta entro il trentesimo giorno successivo al compimento dell’operazione.
c) segnalare le operazioni sospette di cui all’art. 3 della legge antiriciclaggio, rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni.
d) segnalare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le violazioni dell’art. 1 della legge antiriciclaggio;
e) istituire misure di controllo interno e assicurare un’adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.


Vorrei domandare come funziona ‘sto rebus dell’antiriciclaggio che la normativa nazionale, sicuramente su ispirazione di quella comunitaria, vi ha affibbiato.
Tale obbligo si assolve con una semplice registrazione di dati anagrafici dei clienti e delle informazioni delle operazione di compravendite immobiliari eseguite o c’è dell’altro? Adempiere a queste norme è "acqua fresca" o una solenne seccatura?
E poi cosa significa “segnalare le operazioni sospette”?
Con quali criteri di giudizio un mediatore può ritenere che un rogito immobiliare è “sospetto”?
Deve indagare? Esplorare? Investigare?
Deve smettere rapidamente giacca e cravatta e indossare il trench sdrucito dell’ Ispettore Colombo, iniziare a fumare il sigaro, cominciare ad intercalare nel suo discorso un “Elementare Watson” ogni tre minuti e, infine, dotarsi di una grande lente di ingrandimento?
E poi come fa a statuire con certezza le violazioni dell’art. 1 della legge antiriciclaggio? Chi è, un Giudice?
E poi cosa significa istituire “misure di controllo interno”?
Trasformare l’agenzia in una caserma? Dotarsi di appositi pass?
Di rilevatori elettronici? Oppure di un sofisticato sistema di allarme?

A sfogliare, leggere ed interpretare la legge italiana in modo letterale c’è, veramente, da divertirsi o da svagarsi cogliendo tutte le forzature e esasperazioni…

Meno male che il 90% di essa, uno pensa, si risolva in retorica, in aria fritta…:p:^^:.

OPPURE NO? :shock::shock::disappunto:

Qualcuno faccia luce, per favore.
 

Antonello

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E poi cosa significa “segnalare le operazioni sospette”?

L'allarme scatta allorquando entra in Agenzia un politico.
Più in alto è di grado (deputato, senatore o ministro) e più le sirene dell'allarme suonano con maggiore intensità e frequenza.
Da tenere in particolare attenzione e tremore i Ministri della Repubblica Italiana.
Non costumano portare denari nel portafoglio.
Assolvono l'obbligo del pagamento i portaborse o gli amici, anche se sconosciuti al personaggio.
 

Graf

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Un Ministro Ligure? :^^::^^:
Naturalmente Ministri a capo di Ministeri con Portafoglio....:p;)
 

GestimIT

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Nell’ Aprile 2006 sono stati pubblicati i regolamenti attuativi del decreto 20 Febbraio 2004, N. 56, che ampliano gli i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio originariamente definiti dalla Legge 197/91 e successive.

Il Decreto 24 Febbraio 2006, N. 143 ed il collegato Provvedimento UIC del 24 Febbraio 2006 regolamentano, quindi, la normativa dell’antiriciclaggio ed indicano precisamente gli obblighi e le modalità di registrazione, tra gli altri, anche dei seguenti soggetti (Articolo 2 – Destinatari)

d) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell’iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
m) mediazione creditizia, in presenza dell’iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

In base alla normativa, i soggetti indicati dovranno:
a) identificare i clienti in relazione ad operazioni di importo superiore a 12.500 Euro;
b) istituire l’archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle operazioni eseguite; La registrazione deve essere fatta entro il trentesimo giorno successivo al compimento dell’operazione.
c) segnalare le operazioni sospette di cui all’art. 3 della legge antiriciclaggio, rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni.
d) segnalare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le violazioni dell’art. 1 della legge antiriciclaggio;
e) istituire misure di controllo interno e assicurare un’adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.


Vorrei domandare come funziona ‘sto rebus dell’antiriciclaggio che la normativa nazionale, sicuramente su ispirazione di quella comunitaria, vi ha affibbiato.
Tale obbligo si assolve con una semplice registrazione di dati anagrafici dei clienti e delle informazioni delle operazione di compravendite immobiliari eseguite o c’è dell’altro? Adempiere a queste norme è "acqua fresca" o una solenne seccatura?
E poi cosa significa “segnalare le operazioni sospette”?
Con quali criteri di giudizio un mediatore può ritenere che un rogito immobiliare è “sospetto”?
Deve indagare? Esplorare? Investigare?
Deve smettere rapidamente giacca e cravatta e indossare il trench sdrucito dell’ Ispettore Colombo, iniziare a fumare il sigaro, cominciare ad intercalare nel suo discorso un “Elementare Watson” ogni tre minuti e, infine, dotarsi di una grande lente di ingrandimento?
E poi come fa a statuire con certezza le violazioni dell’art. 1 della legge antiriciclaggio? Chi è, un Giudice?
E poi cosa significa istituire “misure di controllo interno”?
Trasformare l’agenzia in una caserma? Dotarsi di appositi pass?
Di rilevatori elettronici? Oppure di un sofisticato sistema di allarme?

A sfogliare, leggere ed interpretare la legge italiana in modo letterale c’è, veramente, da divertirsi o da svagarsi cogliendo tutte le forzature e esasperazioni…

Meno male che il 90% di essa, uno pensa, si risolva in retorica, in aria fritta…:p:^^:.

OPPURE NO? :shock::shock::disappunto:

Qualcuno faccia luce, per favore.

Beh, per fare luce sulla questione servirebbero i riflettori dello stadio di San Siro....

Ti posso dire che il tutto si riassume al fatto che se un terrorista afgano, con il viso coperto e un AK47 sulle spalle entra in agenzia tu sei tenuto a segnalarlo.... :sorrisone:

A parte gli scherzi, le cose stanno più o meno così:

(parliamo solo della casistica degli agenti immobiliari, per i mediatori creditizi è più complesso)

Per ogni OPERAZIONE e per ogni PRESTAZIONE (sono due cose diverse) aventi oggetto un movimento di denaro (anche presunto) superiore ai 15.000 Euro (non 12.500, il tetto è stato nuovamente alzato con una recente modifica), l'AI è tenuto ad effettuare una ADEGUATA VERIFICA dei soggetti interessati.

I soggetti quali sono?

Il proprietario che ti conferisce incarico a vendere = ti fa svolgere una PRESTAZIONE, lo devi verificare

Chi acquista e chi vende = compiono una operazione, li devi verificare e devi registrare l'operazione entro 30gg dal compimento

Come funziona la verifica?

Semplice.

Io vengo da te e ti dico:
"Voglio vender casa"

Tu mi censisci in anagrafica, mi fai (ovviamente...) firmare l'informativa privacy per il trattamento dei miei dati e siccome il valore della mia casa è superiore ai 15.00 Euro (a meno che non mi chiamo Barbie e ho una casa di plastica...) mi informi che ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio sei tenuto ad effettuare una adeguta verifica nei miei confronti, pertanto mi chiedi della documentazione che attesti la veridicità delle mie generalità (documento d'identità e codice fiscale) e della mia reale possibilità a disporre del bene (visura dell'immobile, certificati attestanti la proprietà del bene, ecc.)

Se i documenti forniti non corrispondono al vero, scatta l'anomalia.....

Ma diciamo che tutto sia a posto.....

Dopo un po' di tempo trovi un tizio che vuole comprare la mia casa, quindi che fai?

Schedato, informativa privacy e TAC! Lo vai a verificare, quindi ti fai fornire documenti che attestino che lui è proprio lui (documenti d'identità e cod. fiscale), documentazione che attesti il suo stato di possibilità d'acquisto (un nullatenente disoccupato come fa ad acquistare una villa o un semplice appartamento?).

Se qualcosa "puzza" scatta l'anomalia....

Se il tizio cinese che vuole comprare una villa a Cernobbio ti dice che farà transitare una ingente somma in dollari mediante un conto svizzero, qualcosa dovrebbe scattare nel tuo cervello e una segnalazione dovrebbe partire... o no?

Diciamo che fondamentalmente la normativa è una rottura di scatole che ti obbliga a segnalare i personaggi che in altre situazioni avresti mandato fuori dalla porta e tanti saluti e che ti obbliga a registrare tutte le varie operazioni svolte dalle persone con cui hai a che fare su un apposito registro cartaceo oppure (meglio) in un apposito software denominato AUI (Archivio Unico Informatico).

Spero di essere stato esauriente, ho descritto la casistica più comune, ma quando si ha a che fare con compravendite tra aziende dove devi verificare persone giuridiche, fisiche in qualità di soci e/o rappresentanti legali, scattano poi tutta una serie di variabili e meccanismi assurdi....

Un buon software e un buon consulente possono aiutarti a semplificare il tutto....

A presto
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Io vengo da te e ti dico:
"Voglio vender casa" Tu mi censisci in anagrafica

Dopo un po' di tempo trovi un tizio che vuole comprare la mia casa, quindi che fai?
Schedato, informativa privacy e TAC

Mi sembra che l'obbligo scatti allorquando i clienti (acquirenti e venditori) firmini un contrattino e non al conferimento dell'incarico.
Sbaglio?
 

barsotti armando

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Agente Immobiliare
SEI SEI ASSOCIATO FIAIP conosci la normativa e la sua applicazione e se Non Sei Associati FIAIP asscoiati se conoscerla beneed avere la gamma completa degli adempimneti da fare
 

GestimIT

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Mi sembra che l'obbligo scatti allorquando i clienti (acquirenti e venditori) firmini un contrattino e non al conferimento dell'incarico.
Sbaglio?

Anche al conferimento dell'incarico, in quanto ti conferisce mandato a vendere un bene di valore superiore ai 15.000 Euro che pertanto comporterebbe un movimento pecuniario superiore al minimo stabilito dalla normativa.

Cito testualmente:
Il Dlgs 231/2007 ha introdotto, a partire dal 29/12/2007, alcune novità tra cui quella dell’obbligo di Adeguata Verifica della clientela che sostituisce e amplia il precedente obbligo di identificazione del cliente.
Essa va applicata oltre che alle operazioni di valore superiore a € 15.000,00, anche alle prestazioni professionali (es: acquisto-vendita-locazione immobili o attività – compresa la cessione)
Il D.lgs. 231/2007 cita espressamente che gli Agenti Immobiliari debbono osservare gli obblighi di Adeguata Verifica
“quando instaurano un rapporto continuativo o è conferito dal cliente l’incarico a svolgere una prestazione professionale”.
quando eseguono operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro
Questo significa che l’adeguata verifica va effettuata SICURAMENTE ogni qualvolta un soggetto, sia esso persona fisica che giuridica o società di qualunque tipologia, conferisca incarico di vendita-acquisto-cessione-locazione (qualora il valore superi l’importo di € 15.000,00), sia esso verbale che scritto, all’Agente/Agenzia.
Logicamente la stessa procedura sarà attuata nei confronti dell’acquirente/i qualora si arrivi alla proposta di acquisto/locazione, preliminare o direttamente al rogito.

I documenti acquisiti ai fini delle adeguate verifiche e delle registrazioni devono essere mantenuti per 10 anni.
 

barsotti armando

Membro Attivo
Agente Immobiliare
chiedendoi scusa ma credo che ad ogni persona spetti la propria competenza in materia in questo caso di antiriciclaggio ma certamnete in questo forum non è possibile controbattere e fare lezioni di scuola ...........la normativa è complessa e semplice poi ci sono le circolri pubbliche e di settore quindi le interpretazione lasciamle a chi quotidianmente studia e applica la normativa stessa. La FIAIP è una di queste federazioni che dedica attenzione e divulga informazioni precise e coincidenti ai proprio associati .
 

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