marco20

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Una precisasione...
In sintesi...ho fatto istallare personalmente da una ditta C un camino che mi ha provocato dei danni alla casa..questa ditta non ne vuole sapere di pagare i danni...col fatto che i lavori sono stati fatti prima che io andassi a rogito con B ma successivamente alla chiusura della pratica edilizia (agibilità ecc ecc) so che la colpa è mia...era solo un modo per vedere se riesco a "recuperare" qualcosa!
La casa l'ho comprata da B e costruita in area PEEP (so che ci sono dei valori massimi di vendita) ma la convenzione dice anche che è "...Il prezzo effettivo di ogni singolo alloggio potrà variare in più o meno in funzione del piano, degli affacci, delle esposizioni e diogni altro eventuale elemento da valutarsi dalla concessionaria (impresa)..".
Quindi non so se mi conviene fare questi casini o piuttosto intentare una causa che non so cosa possa costarmi con la ditta C.
Mi sembrava la strada più corta discutere con B anche se mi rendo conto che non è corretto..
Accetto consigli.
Grazie
 

Antonello

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Marco20 quest'ultima tua ha qualche attinenza con le somme versate in contanti o è un'altra discussione?
 

Bagudi

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La casa l'ho comprata da B e costruita in area PEEP (so che ci sono dei valori massimi di vendita) ma la convenzione dice anche che è "...Il prezzo effettivo di ogni singolo alloggio potrà variare in più o meno in funzione del piano, degli affacci, delle esposizioni e diogni altro eventuale elemento da valutarsi dalla concessionaria (impresa)..".



Quello che tu stai citando è il riferimento alla prima vendita, da costruttore a socio o acquirente.

Silvana
 

vixent

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Professionista
in pratica mi sembra di capire che B ha permesso ad A(tu) che non era ancora propietario di fare dei lavori(camino) tramite C, quest'ultimo fa un lavoro fatto male e A vuole rifarsi su B? complimenti :applauso::applauso::applauso::applauso:
 

robertobosco

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Attualmente il divieto di trasferimento di denaro tra soggetti diversi è di euro 4.999,99.
Nel 2006 era maggiore e modificato diverse volte sino ad oggi.
Pertanto le trasgressioni vanno valutate in relazione alle date in cui i trasferimenti (apagamenti) in denaro sono avvenuti e i massimali previsti in tali date dalle vigenti normative antiriciclaggio.
 

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