Serafino56

Membro Junior
Privato Cittadino
salve a tutti.
nel gennaio 2011 ho fatto richiesta verbale per l'adeguamento istat a partire dall' anno 2006 ai ragazzi che hanno affittato il locale di cui sono proprietario e in cui esercitano attività di bar; la richiesta è stata accettata, e fino al 30 novembre 2012 mi sono stati accreditati sul conto gli esatti importi mensili. ora, vorrei sapere se è lecito che a gennaio 2013 i suddetti affittuari rivendichino il diritto alla restituzione degli importi istat versatimi per mancata richiesta scritta nel gennaio 2011.
grazie
 

studiopci

Membro Storico
Salve, prima di tutto nel contratto è stato previsto l'adeguamento ISTAT ... epoi vorrei capire questo discorso delle date, perchè a gennaio 2011 hai richiesto l'adeguamento arretrato al 2006 ; perchè ti sono stati accreditati fino al novembre 2012 e perchè da gennaio 2013 potrebbero rivendicare la restituzione e non hanno continnuato a pagare ... cosa è successo. ??? Fabrizio
 

adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
il perchè è semplicemente non è stato esercitato il diritto all'aumento ISTAT per iscritto almeno 30 gg. prima della scadenza annuale, pertanto sono stati versati impropriamente e devono essere rimborsati ciao
 

Serafino56

Membro Junior
Privato Cittadino
Buongiorno, vi ringrazio per le vostre risposte.
l'adeguamento è ovviamente previsto da contratto. A seguito di un cambio gestione da gennaio 2011, l'aumento è stato richiesto dal 2006 perchè non lo avevo mai ottenuto, anche se richiesto con raccomandata, dalla precedente gestione. nel gennaio 2011 però, l'accordo è stato solo verbale e tutto è proceduto regolarmente fino a novembre 2012, in seguito a tale data hanno rinnegato l'accordo verbale e si sono attenuti semplicemente all'importo del contratto di locazione, senza l'adeguamento istat, aggrappandosi al fatto che non ci fosse una richiesta scritta di aumento istat.
Quindi a questo punto, devo restituire le somme che ho percepito da gennaio 2011 a novembre 2012?
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
[...]Quindi a questo punto, devo restituire le somme che ho percepito da gennaio 2011 a novembre 2012?


Se stiamo parlando di un contratto ad uso diverso dall’abitativo che preveda la rivalutazione del canone, la legge di riferimento è ancora la legge n°392/1978 che non consente di derogare al nuovo art. 32 novellato dal DL n°12 del 1985 (art. 1, comma 9-sexies), che non prevede l’aggiornamento automatico del canone, senza necessità di specifica richiesta del locatore (l’art. 79 vieta patti che attribuiscono al locatore vantaggi in contrasto con le disposizioni di legge).

Ora, il primo comma del citato articolo – a differenza di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 24 della stessa legge (norma peraltro abrogata dalla legge di riforma del 1998) sull’aggiornamento del canone nelle locazioni ad uso abitativo che prevede “richiesta con lettera raccomandata” – contiene solo l’inciso “su richiesta del locatore”.

L’omissione (nell’art. 32) di riferimento alle forme di tale richiesta, non essendo prescritta la lettera raccomandata, non può significare altro che la volontà del legislatore di riconoscere alle parti la massima libertà in proposito e, dunque, in mancanza di una forma determinata regolata contrattualmente, potrà ritenersi legittima e produttiva di effetti in proposito anche una preventiva richiesta effettuata verbalmente (nonché implicitamente o per fatti concludenti) dal locatore, nella misura di legge, se i conduttori si sono spontaneamente uniformati alle richieste sull’aggiornamento in questione, con conseguente esclusione della possibilità di pretendere la restituzione delle somme versate per l’aggiornamento del canone, salvo che nel contratto in esame non sia presente una clausola pattizia che ne preveda espressamente la forma scritta.
 

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