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Contratti A DISTANZA e Fuori Dai Locali Commerciali: MAGGIORI tutele in Caso di Recesso
In Tema di Contratti negoziati Fuori dei Locali Commerciali e di Contratti A DISTANZA, ë stato I recentemente Pubblicato il D.Lgs. 21/2014 il Che ha recepito la Direttiva 2011/83/UE sui CD Diritti dei Consumatori. In Particolare La Nuova disciplina SI applicazione ai di Contratti conclusi Dal 13 Giugno 2014[DOUBLEPOST=1403162229,1403162052][/DOUBLEPOST]Contratti a distanza e fuori dai locali commerciali: maggiori tutele in caso di recesso
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In tema di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e di contratti a distanza, è stato recentemente pubblicato il D.Lgs. 21/2014 che ha recepito la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. In particolare la nuova disciplina si applica ai contratti conclusi dal 13 Giugno 2014.
Cosa si intende per contratti a distanza
Sono i contratti stipulati senza la presenza fisica simultanea di venditore e del consumatore e comprendono le proposte di acquisto a mezzo posta, le vendite tramite contatti telefonici, gli acquisti tramite internet, le televendite, ecc.
Cosa si intende per contratti fuori dai locali commerciali
Sono i contratti che vengono sottoscritti o che comunque si perfezionano (ad es. mediante consegna della merce) in un luogo diverso dai locali in cui l'azienda o il professionista esercita la propria attività, come ad esempio in casa dell'acquirente, in alberghi o altri locali dove vengono effettuate presentazioni, durante gite organizzate per scopi promozionali o nei centri commerciali, per strada, per corrispondenza o in base a un catalogo che il consumatore ha consultato senza la presenza dell’operatore commerciale.
Ad essere precisi con il nuovo decreto rientrano in questa categoria di contratti anche quelli sottoscritti nel locale commerciale del venditore, ma nel caso in cui il consumatore sia stato avvicinato in un luogo diverso e successivamente condotto nel locale del venditore.
Come cambia il diritto di recesso
Una delle principali novità introdotte dal decreto, riguarda il diritto di recesso (c.d. diritto di ripensamento), che potrà essere esercitato dal consumatore tramite raccomandata a/r (o posta certificata) entro il termine di 14 giorni solari (e non più 10), senza dover fornire alcuna motivazione.
Il termine di 14 giorni decorre dalla data di conclusione del contratto (per i servizi) o di consegna della merce (per i beni).
Qualora il venditore ometta di fornire al consumatore le informazioni sull’esistenza del diritto di recesso, il termine per esercitarlo diventa di 12 mesi decorrenti dalla fine del periodo di recesso iniziale (quindi, in totale, 14 giorni più 12 mesi), mentre in precedenza il termine era di 60 gg. (per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali) e di 90 gg. (per i contratti a distanza).
Se nel frattempo il venditore adempie all'obbligo dell'informativa nei confronti del consumatore, il termine scatta da quel momento (per 14 giorni).
Si uniforma, dunque, la disciplina dei contratti stipulati "fuori dai locali commerciali" con quella dei contratti "a distanza".
Come esercitare il recesso
Il recesso dall'acquisto entro il termine di 14 giorni, può essere comunicato attraverso questo fac simile. Questo invece il modello da utilizzare nel caso in cui il termine per esercitare il diritto di recesso sia di 12 mesi.
Quali sono gli obblighi del venditore e del consumatore
Il venditore ha l'obbligo di rimborsare il prezzo pagato dal consumatore, comprese le spese di consegna, entro e non oltre 14 giorni (prima il termine era di 30 giorni) dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso. È nulla ogni clausola che ponga limiti al rimborso nei confronti del consumatore.
Dal canto suo il consumatore, sempre entro il termine di 14 giorni dalla comunicazione del proprio recesso, deve rispedire il prodotto al venditore, anche se lo ha già usato, ma a condizione che l’abbia fatto con la dovuta diligenza e al solo scopo di verificare la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei prodotto stesso. Prima, invece, l'"integrità sostanziale” del prodotto da restituite era un elemento imprescindibile ai fini dell’esercizio del recesso.
Quali altre novità sono state introdotte
E’ stata ampliata la serie di informazioni ("informativa precontrattuale") che il venditore deve fornire al consumatore prima della conclusione del contratto stipulato a distanza o fuori dai locali commerciali. A tal proposito il decreto contiene una serie istruzioni tipo sul recesso che, debitamente compilate, possono essere fornite al consumatore per assolvere i relativi oneri informativi.
Infine le nuove disposizioni non si applicano ai contratti per i quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 euro (prima la soglia era di 26 euro).

FONTE MODULI.IT
 

Irene1

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
In un aggiornamento sulla contrattualistica ci avevano accenato di questa possibilità, e più precisamente sui contratti che noi potremmo prendere quali incarichi e mandati fuori dalla nostra sede.......
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Come si fa a paragonare una proposta d'acquisto o un conferimento d'incarico di un immobile con l'acquisto di una scatola di caffè ?

Non credo proprio che ci riguardi, però stiamo attenti ad ulteriori informazioni...
 

Irene1

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Lo so Silvana, ma il concetto si basa sul fatto che non è il cliente a recarsi presso la struttura del " venditore", in questo caso dovremmo anche inserire la clausola con la quale diamo la possibilità di recedere entro 14 giorni dalla firma..... diversamente, come spiegato, diventano 12 mesi.

In fatti, lo studio che ci segue per la contrattualistica ci ha espressamente detto di non firmare mandati o incarichi fuori dalla nostra sede.

Che dire......
 
Ultima modifica:

topcasa

Membro Storico
Come si fa a paragonare una proposta d'acquisto o un conferimento d'incarico di un immobile con l'acquisto di una scatola di caffè ?

Non credo proprio che ci riguardi, però stiamo attenti ad ulteriori informazioni...
Prova a chiedere ad un legale o ad una associazione di categoria e vedrai ..[DOUBLEPOST=1403194609,1403194488][/DOUBLEPOST]
Lo so Silvana, ma il concetto si basa sul fatto che non è il cliente a recarsi presso la struttura del " venditore", in questo caso dovremmo anche inserire la clausola con la quale diamo la possibilità di recedere entro 14 giorni dalla firma..... diversamente, come spiegato, diventano 12 mesi.

In fatti, lo studio che ci segue per la contrattualistica ci ha espressamente detto di non firmare mandati o incarichi fuori dalla nostra sede.

Che dire......
su questo argomento avevamo gia' fatto un 3d circa un anno fa
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Se leggi il decreto ci riguarda eccome, non come venditori che non vendiamo appartamenti ma come professionisti che stilano un contratto con il consumatore nel momento in cui chiedi, se lo chiedi, al tuo cliente un conferimento di incarico e non una proposta .
 

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