E fai più che bene @brina82 ..... il mio era solo un ennesimo tentativo per tentare di capire da cosa derivasse l'obbligo di pratica sismica nel caso in esame; e direi che è pure l'ultimo!

Magari il tecnico per tenersi largo ce l'ha messa in conto, poi la toglierà... (si spera).

Sennò poi vai a spiegare al committente una pratica in più... :triste:
 
Sì, lo so, ma la minor altezza può essere compensata da una maggiorazione delle superfici dei locali, per mantenere corretta la volumetria. Anche per il cambio d'uso dell'altro ufficio è stato possibile compensare in questo modo.
 
Sì, lo so, ma la minor altezza può essere compensata da una maggiorazione delle superfici dei locali, per mantenere corretta la volumetria. Anche per il cambio d'uso dell'altro ufficio è stato possibile compensare in questo modo.

Questa mi è nuova. E l'altezza limite quale sarebbe?
 
DM 5/7/1975
L’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli

con possibilità di deroga per edifici in comunità montane, mai sentita un possibilità del genere
 

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