carlor

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Professionista
L'acconto IRPEF calcolato a spanne NON NECESSARIAMENTE è pro-Tremonti. Non lo è ad esempio allorché le detrazioni per ristrutturazioni (41% o 36% o entrambi) finiscono quest'anno (decima, quinta o terza rata, secondo i casi, computata con UNICO 2011) e/o allorché le spese mediche del 2011 risulteranno inferiori (Dio voglia) a quelle del 2010. In tale eventualità infatti l'imposta IRPEF netta per i redditi 2011 sarà superiore, ceteris paribus, all'analoga dei redditi 2010.
Comunque, detto tra noi tanto per divago, rispetto a noi Nostradamus e Rol erano scolaretti alle prime armi!
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Comunque, detto tra noi tanto per divago, rispetto a noi Nostradamus e Rol erano scolaretti alle prime armi!

La citazione di passati e recenti sensitivi, insieme ai ceteris paribus, possiamo metterla in cornice? Non prima di aver meditato su una possibile conseguenza futura.....

Rebus sic stantibus, abrogata lege abrogante, non reviviscit lex abrogata. Del resto vale il brocardo adducere inconveniens non est solvere argumentum

p.s.: fra un pò ci cacciano .......
 

andrea boschini

Moderatore
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Rebus sic stantibus, abrogata lege abrogante, non reviviscit lex abrogata.

;)...è una locuzione latina che, tradotta letteralmente, significa abrogata la legge abrogante, la legge abrogata non ritorna in vigore. È un principio del diritto romano.

brocardo adducere inconveniens non est solvere argumentum
....
:D è un brocardo latino; significa letteralmente portare eccezioni non è risolvere la questione.

Giusto per chi ( come me ) il latino l'ha dimenticato:risata::risata:
Per il resto devo farvi i piu' sentiti complimenti per come state sviscerando la questione "cedolare " :applauso::applauso:
Questo e' lo spirito di un Forum :ok:
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Giusto per chi ( come me ) il latino l'ha dimenticato

Giusto per mettere le cose in chiaro ..... confessiamo (pluralis sine maiestatis) che per le citazioni abbiamo fatto ampio uso di Wikipedia...! ;) Per cui anche per la voce "brocardo" , che è italiana, rimando alla stessa ...... comunque non è commestibile e nemmeno un OGM derivato da cardi e broccoli....

Per i complimenti, grazie a voi per lo spazio che ci è concesso per confrontare opinioni ed inerpretazioni. :applauso:
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
p.s.: fra un pò ci cacciano .......



Anzi, è un onore avere sulle nostre pagine tante dotte dissertazioni !!!!
Confesso che me le sono tradotte, così ho rispolverato un pò di latino... però il brocardo non l'avevo mai sentito nominare :confuso:
ho imparato una cosa nuova !

C'è qualche altra citazione latina adatta alla situazione così non ci facciamo mancare proprio niente ???:^^::^^::^^::^^::^^:

Silvana
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Bonum diem, domina! Salve! Ut vales? Scherzi a parte, questa è una trappola per topi in cui finiranno per cadere ignari contribuenti che, in buona fede, tra incroci di IRPEF e cedolare, annualità contrattuali, opzioni, modelli 69, raccomandate a babbo morto, calcoli, ricalcoli, finiranno per ricevere da Equitalia una marea di cartelle in automatico che neanche se lo immaginano. In ambito accertativo sarà poi interessante verificare come coordinare la cedolare con quella disposizione prevista nell'ambito dei redditi da locazione: il canone di locazione dichiarato in UNICO non poteva essere inferiore al maggiore importo tra l'85% del canone pattuito e il 10% del valore catastale. Che fine farà tale disposizione? Bonum vesperum!
 

gregorio xiii

Nuovo Iscritto
Cedolare Secca - Effetti sugli adeguamenti ISTAT

Un commercialista ha convinto il mio inquilino che in base all'Art.3 del Dlgs 23/2011 , io, optando per la cedolare secca, non ho il diritto di richiedere l'adeguamento ISTAT maturato fino al momento dell'esercizio dell'opzione. In realtà l'art.3 comma 11 del Dlgs parla di sospensione dell'indice per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione. Non trova quindi giustificazione affermare che il Dlgs ha effetto anche su quanto già maturato dal contratto prima dell'opzione.
L'equivoco forse nasce dal fatto che il testo dell'art.3 comma 11 - nel citare l'indice (evidentemente per identificare l'indice di cui si tratta) - riprende quasi per intero il titolo della tabella ISTAT utilizzata - per l'appunto - per il calcolo degli adeguamenti: "... e' sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facolta' di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente".
Ad una lettura non superficiale dovrebbe però essere di tutta evidenza - anche per principio costituzionale - che la rinuncia agli adeguamenti contrattuali ha inizio solo con l'esercizio dell'opzione. Semmai, andrebbe ricordato che gli effetti della sospensione (congelamento del canone) si riverberano fino all'annualità successiva a quella dell'eventuale rinuncia all'opzione da parte del locatore, poichè, anche tornando al precedente regime fiscale, egli non potrà richiedere sulla nuova annualità l'indicizzazione del canone relativa agli aumenti intervenuti nell'anno precedente (in quanto in quell'annualità l'indice era sospeso). In buona sostanza, è comunque riconosciuto un extra bonus di un anno al conduttore (e di "dieta" al locatore).
Ma in nessun caso sarà facile dimostrare che l'opzione ha anche effetti retroattivi.
Credo che la questione sarà causa di parecchie controversie e che necessiti un'inerpretazione autentica dell'Agenzia delle Entrate.
Invoco un parere specialistico. Grazie
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
il canone di locazione dichiarato in UNICO non poteva essere inferiore al maggiore importo tra l'85% del canone pattuito e il 10% del valore catastale. Che fine farà tale disposizione? Bonum vesperum!

Qui cominci a seminare panico e zizzania: ed in primis verrebbe da dire che stai scherzando, poi ti viene il dubbio e ti chiedi: perchè dici ciò?

Rivado a vedere la circolare: a pag. 26 si dice che si paga la cedolare sul maggiore tra canone e rendita catastale rivalutata. Effettivamene prima occorreva che già l'85% del canone fosse maggiore della rendita......
In compenso però prima i mesi sfitti ed i mesi locati, dello stesso anno impositivo, facevano "gruppo" e se prevaleva il "poco" canone sulla rendita catastale annuale, si dichiarava il solo canone. Adesso per i mesi sfitti si paga IRPEF sulla rendita, per i mesi locati si paga (opzionalmente) col regime alternativo.

Silvana ci stimola a scorrere le citazioni di Wiki adatte alla situazione: eccone allora qualche altra proponibile:

Aliquando et insanire iucundum est oppure
Aliud est celare, aliud tacere che pare sia stata applicata abbondantemente dal legislatore.......
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Qui cominci a seminare panico e zizzania: ed in primis verrebbe da dire che stai scherzando, poi ti viene il dubbio e ti chiedi: perchè dici ciò?

Rivado a vedere la circolare: a pag. 26 si dice che si paga la cedolare sul maggiore tra canone e rendita catastale rivalutata. Effettivamene prima occorreva che già l'85% del canone fosse maggiore della rendita......
In compenso però prima i mesi sfitti ed i mesi locati, dello stesso anno impositivo, facevano "gruppo" e se prevaleva il "poco" canone sulla rendita catastale annuale, si dichiarava il solo canone. Adesso per i mesi sfitti si paga IRPEF sulla rendita, per i mesi locati si paga (opzionalmente) col regime alternativo.

Silvana ci stimola a scorrere le citazioni di Wiki adatte alla situazione: eccone allora qualche altra proponibile:

Aliquando et insanire iucundum est oppure
Aliud est celare, aliud tacere che pare sia stata applicata abbondantemente dal legislatore.......

Il fatto è che, come diceva Flaiano, "ho poche idee, ma confuse". Più leggo quelle benedette cinquantatre paginette della circolare direttoriale, più mi si confondono le idee. Ad ogni modo la disposizione da me citata era riferita ad una norma inserita nella Finanziaria 2005 per rafforzare i poteri di accertamento del Fisco. Tutto qua. Nessuna altra intenzione se non quella di cercare di capire se quella disposizione poteva considerarsi estensibile alle ipotesi in cui si opterà per il regime sostitutivo. ;)
 

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