onepiece

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Comunque dopo aver studiato il caso, l avvocato a cui mi sono rivolto mi ha detto che non essendoci alcun vicolo di solidarietà nel contratto di locazione Russo se ne può uscire ...
L ho detta in parole molto povere non essendo esperto in materia
 

Luna_

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Appunto non c'è solidarietà ma sussidiarietà alla luce tralaltro di questa iper recente sentenza della Cassazione . Un caso non si studia in mezza giornata. Hai letto la sentenza che ti ho indicato? Guarda che è come se fosse uscita ieri una sentenza di novembre
 

onepiece

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In realtà sono 4 giorni che lo studia ...
Si ho letto ... se non ho capito male prima di arrivare a Russo dovrebbe essere citato Bruno
 

jerrySM

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Cassazione Civile, Sezione VI, Sentenza 12-11-2015, n. 23111

Essendoci una responsabilità sussidiaria , anche alle luce della recentissima sentenza 2015 di cui ti copio la massima è che ho appena finito di leggere nella sua interezza,prima che si arrivi all'originario conduttore ne deve passare di acqua sotto i ponti. A meno che l'eredità del secondo conduttore sia a 0 prima deve essere intentata causa verso il secondo conduttore.

Quello che dici è giustissimo, da quello che ho capito però nel caso esposto da onepiece non c'è mai stato nessun subentro, ovvero non c'è mai stata nessuna comunicazione ne al locatore ne all'Agenzia che il Sig. C sia subentrato al Sig. B come conduttore nel contratto di locazione in seguito alla cessione dell'azienda. Questo invece doveva obbligatoriamente avvenire nei tempi e modi previsti dall'art.36 della legge 392/1978 che riporto:
"Il conduttore puo' sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purche' venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore puo' opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Nel caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente, puo' agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte."
Non avendo il locatore, quindi, mai ricevuto comunicazione del subentro e non avendo sopratutto avuto modo eventualmente di opporsi adducendo eventuali gravi motivi, come era suo diritto e come è previsto per legge, il suo solo ed unico interlocutore resta il solo ed unico (per lui, per l'agenzia,ed anche a livello civilistico) conduttore dell'immobilecome stabilito da contratto,cioè il Sig.B
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
@jerrySM io non so che mestiere tu faccia però ti ripeto,l'adempimento fiscale è solo ed esclusivamente fiscale e in nessuna maniera vale ai fini della prova in termini di opponobilita inquanto non ha valore di atto pubblico. Inoltre se devi difendere qualcuno o sostenere le tue difese non puoi basati solo sul dato di legge....sarebbe stupendo non tener conto di fiumi di giurisprudenza , in particolare della Suprema Corte , in ambito forense.E pure gli stessi magistrati farebbero meno fatica a decidere. Invece...come giurisprudenza insegna e sottolinea nel nostro caso concreto (La Cassazione , non il Tribunale Pinco Pallo) e molto spesso vale,i comporta menti concludenti successivi sono equiparati alla notifica. Qui il locatore ha riscosso i canoni,ci sono dei bonifici,delle prove certe del suo comportamento.Cosa si vuole di piu?
Invito alla lettura del link

La cessione del Contratto di Locazione ad uso commerciale
Detto questo il forum è tale e non prevede un parere dettagliato da studio legale. Per ulteriori meglio un avvocato vis a vis per i motivi sovraesposti,che tralaltro conferma che il primo conduttore puo dormire sonni tranquilli.Per me la disamina del caso a parole finisce qui.
 

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