In pratica al tuo caso si applica il 2558 cc. Quindi dovresti esserne fuori. E ciò è confermato dalla Cassazione con la sentenza che ti ho postato.
Russo non deve pagare. Anche se la norma speciale,la l. 392/78,prevale sulla generale, il2558c.c.,la Cassazione con le motivazioni che leggi alla fine e che sono anche del tuo caso, da ragione a Russo.
 
In pratica al tuo caso si applica il 2558 cc. Quindi dovresti esserne fuori. E ciò è confermato dalla Cassazione con la sentenza che ti ho postato.

L unica differenza rispetto a quel caso e chi mi fa sorgere qualche dubbio è che nel mio caso... Bruno (che non ha pagato gli affitti ) è morto ... quindi adesso chi pagherà questi affitti ? la madre di Bruno ?
 
I debiti si trasmettono agli eredi,art 754c.c.quindi il locatore deve fare causa agli eredi che accettano l'eredita'. Se accettano con beneficio di inventario rispondono entro il valore del patrimonio del de cuius altrimentcon tutti i loro beni. Ma non sono affari che a Russo interessano.
 
I debiti si trasmettono agli eredi.quindi il locatore deve fare causa agli eredi che accettano l'eredita'. Se accettano con beneficio di inventario rispondono entro il valore del patrimonio del de cuius altrimentcon tutti i loro beni. Ma non sono affari che a Russo interessano.

Ho capito ... quindi Russo per rispondere alla lettera che gli è stata inviata da Coccia tramite avvocato dovrà comunque mettere un suo avvocato per difendersi ... giusto ?
 

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