la proposta d’acquisto è irrevocabile. Al fine di evitare la vessatorietà di tale
clausola, deve essere indicato un termine certo (decorrente dalla data della proposta d’acquisto) e non
eccessivamente lontano, entro il quale debba avvenire l’accettazione da parte del venditore, con
conseguente limitazione del periodo entro il quale l’aspirante compratore vede ristretta la propria
libertà contrattuale.
Qualora fosse necessario sottoporre tale termine a trattativa privata tra le parti, esso dovrà essere ben
determinato e non eccessivamente lontano dalla data della proposta d’acquisto (indicativamente non
più di 60 giorni).