Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
In attesa delle conferme di Luciano, Seroli, Leonardo e chi si voglia aggiungere, riporto alcune riflessioni postate sul thread originario.

p.s.: mi associo nella ripetuta richiesta di affiancare alle affermazioni la normativa di riferimento.

Cominciavo a ricostruire il castello legislativo nazionale: dal dlgs 192/2005 di attuazione della direttiva 2002/91/CE, coordinato con D.lgs. 311/2006, con DM 26/6/09, con la L 99/2009 e con D.Lgs. 56/2010, facendo finta di ignorare che qualcosa era stato abrogato dalla L. 133/2008, prendendo atto che il DM 26/6/09 dava finalmente attuazione all Dir. 2002/91/CE su sollecitazione della CE che dal 2006 aveva avviato la procedura di messa in mora nei confronti dell'Italia; avevo preso pure atto che il D.Lgs 192/2005 fissava in 180gg, decorrenti dal 9 ottobre 2005, il termine per la presentazione del provvedimento del 26/06/2009 (sich!), ecc. ecc. ecc., ed ecco che la CE emette una nuova DIR 2010/31/UE del 19/05/2010 pubblicata dalla GUCE che "abroga" la Dir 2002/91/CE salvo alcune precisazioni.

Comincio a perdermi e farmi suggestionare da chi afferma: "tutto rinviato al 2013 e 2015...
Noto un PICCOLO PARTICOLARE: finora noi abbiamo parlato di ACE= Attestato Certificazione Energetica.
La nuova Dir 2010/31 parla ormai di APE= Atestato di Prestazione Energetica....;
.... sicuri di parlare della stessa cosa, se si usano due definizioni diverse?

Non è che l'Italia si culla ancora sul trattato di Roma e non si accorge che mentre diamo l'attuazione all'altro ieri, la CE dà attuazione al dopodomani?
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Questa nuova direttiva ha differito gli obblighi comunitari dello Stato italiano ma ha anche introdotto nuovi vincoli (addirittura ho letto dell'obbligo di riportare le informazioni energetiche in ogni informazione pubblicitaria)

[/I]

io trovo una buona cosa che voi riportiate le informazioni energetiche sulla pubblicità
indipendentemente da obblighi o meno, questo è dare un servizio, un buon motivo per rivolgersi ad un Agenti Immobiliari
 

geofin.service

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ancora non ho capito che cosa si sono inventati, ma una cosa è certa, finchè non cambia la normativa locale (nel mio caso regione lombardia), secondo me non è cambiato nulla!
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
la confedilizia di forlì mi ha appena risposto: <<La Legge Regionale dell'Emilia Romagna rimane valida e vincolante per tutti gli immobili presenti in regione, anche in considerazione del fatto che al momento non sono previste sanzioni per inadempienza.>>
 

Seroli

Membro Senior
Agente Immobiliare
Un Ingegnere di la', ha detto che anche loro hanno chiesto al loro Centro Studi e gli hanno risposto che la notizia riportato da il Sole 24 ore è priva di fondamento.

Rimaniamo in attesa di Luciano.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Un Ingegnere di la', ha detto che anche loro hanno chiesto al loro Centro Studi e gli hanno risposto che la notizia riportato da il Sole 24 ore è priva di fondamento.

Rimaniamo in attesa di Luciano.

Un ingegnere di la è un pò curioso: per rimediare, a supporto della categoria, assicuro che la direttiva 2010/ 31/UE è scaricabile dalla G.U. della Com. Europea e quindi esiste.

Il punto è quindi chiarire cosa contiene: in ogni caso da come ho dedotto dalle precedenti, la Dir. Europea deve essere recepita da una legge nazionale, e resa applicabile dalle norme di attuazione: per la precedente direttiva alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia, Liguria...) hanno anticipato le norme di attuazione nazionali.
Piemonte e Lombardia hanno previsto anche le sanzioni e l'ente ispettivo.

Direi quindi che al momento prealgono le norme regionali, che potranno intanto subire ritocchi per riavvicinarsi alle linee guida nazionali promulgate successivamente. Poi quando sarà promulgata la legge di armonizzazione della dir. europ 2010/31 dovremo aspettarci modifiche alla norma nazionale e/o regionale.

Personalmente sfogliando la direttiva ho avuto l'impressione che questa intenda incrementare il contenuto dell'attestato, e non di diminuirne la portata: quindi l'apparente differimento delle date, non sarebbe relativo a quanto sancito dalla 2002/91, che la C.E. considera recepita dal 4/1/2006 e applicata dal 4/1/2009 unicamente per gli art. 7,8,9.
Riguarderebbe forne nuove metologie di calcolo, l'inclusione si ulteriori impianti, e nuove richieste, es. ispezione periodica anche per i condizionatori.

A mo di esempio leggo l'ultimo comma dell'art. 12 Rilascio dell'Attestato di prestazione energetica.:
"L'obbligo di rilasciare un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia disponibile e valido un attestato rilsciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE o ....
 

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