marcanto

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Haaaaaaa!!!!!!!! Vedo orde di pseudo acquirenti e agenti immobiliari sotto il mio ufficio che chiedono a gran voce a quanto ammontano le spese condominiali passate presenti e future. Un incubo!!!!
Le informazioni riguardo alle spese condominiali possono essere rilasciate soltanto ai condomini proprietari ,non ad agenti immobiliari seppur con esclusiva, ne tanto meno a probabili acquirenti. Giusto farsi dire dal venditore se ci sono liti condominiali interne, o verso terzi e l'entitá della cifra. Importantissimo in questi tempi farsi dire dal venditore lo stato di morositá dei condomini e in che proporzione questo incida su tutto il condominio. Un condominio dove esista più della metá di condomini morosi è a rischio che le somme dovute possano essere messe in carico agli altri condomini. Importante farsi dare dal venditore un regolamento di condominio e controllare che non sia stata inserita la clausola che le spese condominiali e le morositá,anche elevate di un condomino regolarmente rendicontate negli anni, debbano ricadere solo ed esclusivamente sul acquirente ultimo. Io amministrando su Milano ho provveduto a mettere in RDC questo nel caso di immobili in condomini con morositá elevate e con possibilitá di immobili venduti in Asta. Claudia@
Ecco !!! Grazie
Si è chiamato l'amministratore in causa .......e amministratore è arrivato :^^:

Ricordo a @marcanto che l’agente immobiliare normalmente si accerta che il venditore porti al rogito la quietanza per le spese condominiali dovute fino al momento del rogito, e lo sollecita a procurarsela se il venditore non si muove, proprio perché deve tutelare gli interessi di entrambe le parti.
E questo CONFERMA il sunto che indico già dal post #2 ........

Sicuramente ad un secondo sopralluogo porterò con me un tecnico per ulteriori verifiche, quale profilo è solitamente più indicato? Un geometra? Un architetto?
sarebbe troppo facile rispondere subito d'impulso .....ma non lo faccio.
L'acquisto di una casa / appartamento è un atto importante.

facciamo un esempio
supponi di stare in ospedale per un appendicite, vai in sala operatoria e > chi vorresti che ti operasse: un medico oppure un infermiere ?

la risposta in questo caso è ovvia: ti fai operare dal medico!
Il medico sta all'indegnità e all'architetto - cosi come l'infermiere sta al geometra.

Ma non aggiunge nulla di + di quanto ho già riportato... con la cassazione del 2012 da cui la riforma del condominio...

E l'ultima che ti ho messo è del 2018... fresca fresca.
Tra l'altro in sede di rogito notarile viene inserita una dichiarazione volta a far luce sulla posizione del Venditore rispetto al Condominio.
E quindi sei del mio stesso avviso .......perchè sembrava proprio il contrario.

---- però si parla di condomino... e l'amministratore non è tenuto a rilasciare i documenti al primo che passa per informarsi...
Mica ho detto che il l'acquirente la richiesta la deve fare lui all'amministratore !!!
La fa al venditore condòmino, che a sua volta la gira all'amministratore
 
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francesca63

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Privato Cittadino
E questo CONFERMA il sunto che indico già dal post #2 ........
Non mi pare proprio.
Tu al post #2 dici genericamente che l’acquirente deve verificare, io ti dico che normalmente l’agente fa di più; si procura , o ricorda al venditore di procurarsi , la quietanza che attesta l’assenza di spese non pagate (e verifica che il venditore lo faccia) .
Questo nonostante i pregiudizi nei confronti degli agenti che mi pare (se non sbaglio) di intravedere nei tuoi post.

supponi di stare in ospedale per un appendicite, vai in sala operatoria e > chi vorresti che ti operasse: un medico oppure un infermiere ?

la risposta in questo caso è ovvia: ti fai operare dal medico!
Il medico sta all'indegnità e all'architetto - cosi come l'infermiere sta al geometra.
Ti fai operare dal medico, ma la flebo te la mette perfettamente l’infermiere.
Se ti serve costruire un ponte vai da un ingegnere ( operazione chirurgica) ;se devi verificare la regolarità urbanistica va bene un geometra ( flebo).
Sbaglio ?
 

ludovica83

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Privato Cittadino
E quindi sei del mio stesso avviso .......perchè sembrava proprio il contrario.


Mica ho detto che il l'acquirente la richiesta la deve fare lui all'amministratore !!!
La fa al venditore condòmino, che a sua volta la gira all'amministratore
E vabbè son capaci tutti di rispondere dopo @bit100...

:risata::risata::risata:

Cmq ringrazio @bit100 perchè nonostante tutti gli anni a Milano non sapevo di questa possibilità di inserire in Regolamento...
:riflessione: considerando che qui non ci sono morosi... in 38 anni in tutto il condominio 1 sola vendita... e i condomini spesso pagano ancora prima del ricevimento del mav...

:occhi_al_cielo: tanto per far qualcosa di diverso... variazione del regolamento di condominio...

A parte che... non vorrei sbagliarmi...
Ma non c'è la questione che quando si fanno suddette modifiche anche approvate da tutta l'assemblea non sono "ostative" per il nuovo arrivato?
Mi ricordo un qualcosa a riguardo... Solo per curiosità :riflessione:
Non vincola solo quelli che l'hanno approvato? E in virtù di quale legge?

E' nulla (e non semplicemente annullabile) la delibera che attribuisce esclusivamente all'acquirente le spese maturate negli anni precedenti l'acquisto dell'unità immobiliare in condominio e nell'anno in corso, per il quale è prevista la solidarietà tra alienante ed acquirente. Questo il principio sancito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 2265 del 7 febbraio 2017.
 
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marcanto

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Tu al post #2 dici genericamente che l’acquirente deve verificare, io ti dico che normalmente l’agente fa di più; si procura , o ricorda al venditore di procurarsi , la quietanza che attesta l’assenza di spese non pagate (e verifica che il venditore lo faccia) .
io stesso nel proseguire ho asserito di essere stato volutamente generico perchè mi interessava portare l'attenzione ANCHE su tali aspetti ....anche essi importanti!!!
a proposito di attenzione ......ti è sfuggito tale mio post successivo :^^:

Questo nonostante i pregiudizi nei confronti degli agenti che mi pare (se non sbaglio) di intravedere nei tuoi post.
ti assicuro che sbagli, non ho pregiudizi.
anche se va anche detto che vi è un interesse (implicito) affinché la vendita vada a buon fine ......te lo dice chi ha conosciuto gli agenti imm perché per vari anni ha fatto consulenza tecnica (e il tecnico) per un responsabile di un noto marchio del settore.
Certo,come si dice non va fatto di tutta l'erba un solo fascio ......ma vi sono molti agenti che operano con professionalità e serietà.
Hoppsss ......anche questo l'ho detto !!!! ma sei proprio distratta :D

Cmq ringrazio @bit100 perchè nonostante tutti gli anni a Milano non sapevo di questa possibilità di inserire in Regolamento...
Ti dico di più .......diciamo che questa "moda" di inserirlo nel regolamento contrattuale ha preso a funzionare o ad essere usata dopo che una sentenza ha LEGITTIMATO tali previsioni (per l'argomento che si discute) nello stesso regol contrattuale.

per essere chiaro vi è una sentenza che ha legittimato le previsioni nel regolamento, e che prevedevano i rapporti tra condòmino venditore, condòmino acquirente e condominio........corte che ha sentenziato secondo quanto previsto nello stesso reg contrattuale.
 
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ludovica83

Membro Vintage
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Ti dico di più .......diciamo che questa "moda" di inserirlo nel regolamento contrattuale ha preso a funzionare o ad essere usata dopo che una sentenza ha LEGITTIMATO tali previsioni (per l'argomento che si discute) nello stesso regol contrattuale.

per essere chiaro vi è una sentenza che ha legittimato le previsioni nel regolamento, e che prevedevano i rapporti tra condòmino venditore, condòmino acquirente e condominio........corte che ha sentenziato secondo quanto previsto nello stesso reg contrattuale.
Citi la sentenza? grazie...
Perchè parla di RDC bit100.

"Io amministrando su Milano ho provveduto a mettere in RDC questo nel caso di immobili in condomini con morositá elevate e con possibilitá di immobili venduti in Asta"

E' nulla (e non semplicemente annullabile) la delibera che attribuisce esclusivamente all'acquirente le spese maturate negli anni precedenti l'acquisto dell'unità immobiliare in condominio e nell'anno in corso, per il quale è prevista la solidarietà tra alienante ed acquirente. Questo il principio sancito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 2265 del 7 febbraio 2017.
 
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francesca63

Moderatore
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Privato Cittadino
ti assicuro che sbagli, non ho pregiudizi.
Bene , mi sarò sbagliata...
Sai com’e’ , sono un ex agente .... ;)
Certo,come si dice non va fatto di tutta l'erba un solo fascio ......ma vi sono molti agenti che operano con professionalità e serietà.
Hoppsss ......anche questo l'ho detto !!!! ma sei proprio distratta :D
Può essere, ma in tutta la discussione , l’unico post in cui parli di professionalità dell’agente c’era davanti un “se”.
Un po’ poco come apprezzamento, non credi ?
In questo caso si, se l'agente mobiliare è professionale ma sopratutto onesto e corretto.

Chi è più distratto, io che non ho letto una cosa che non hai scritto, o tu che mi dai della distratta ? Ai posteri l’ardua sentenza...;):fico:
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Ma tu vedi solamente il "se" ....non vedi o non vuoi vedere la frase che è:
"In questo caso si, se l'agente mobiliare è professionale ma sopratutto onesto e corretto."

In questo caso si > a condivisione dell'affermazione che era stata fatta, e che avevo citato.
se l'agente mobiliare è professionale ma sopratutto onesto e corretto > per sottolineare che non tutti sono professionali onesti e corretti.

mi sa che sei tu più distratta :^^:
 

francesca63

Moderatore
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Privato Cittadino
Non credo che la congiunzione condizionale “se” sia vendibile come parte di una asserzione.
Mi sa che la distrazione .....era distratta...
 

marcanto

Membro Senior
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Citi la sentenza? grazie...
Perchè parla di RDC bit100.
si ok
si tratta dell'estensione di una sentenza che avevo gia citato, comunque eccola, in forma più estesa:

Cassazione civile (24654/2010) che più recentemente il Tribunale di Torino (2821/2013) hanno ritenuto che «l’articolo 63, comma 2, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, non sia norma a garanzia dell’acquirente atta a limitare un obbligo che in assenza della stessa esisterebbe comunque, ma una norma posta a tutela del condominio, volta ad attribuire a quest’ultimo un debitore solidale cui, in forza, dei principi generali che regolano la materia, non avrebbe diversamente potuto rivolgersi».
Il condominio si era avvalso della seguente clausola del regolamento:
«In caso di trasferimento di proprietà, al nuovo proprietario spetterà l’obbligo di pagamento di tutte le spese scoperte e di quelle in corso relative ai locali acquistati» per ottenere una ingiunzione di considerevole importo nei confronti dell’assegnatario. A tale ingiunzione aveva proposto opposizione il subentrante, con domanda che tuttavia era stata respinta, avendo ritenuto il Tribunale la perfetta validità della clausola del regolamento contrattuale in forza del quale aveva agito il condominio
."

E' nulla (e non semplicemente annullabile) la delibera che attribuisce esclusivamente all'acquirente le spese maturate negli anni precedenti l'acquisto dell'unità immobiliare in condominio e nell'anno in corso, per il quale è prevista la solidarietà tra alienante ed acquirente. Questo il principio sancito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 2265 del 7 febbraio 2017.
questa, mi sa che non fa al nostro caso perche è una sentenza di annullamento di una delibera.
La delibera non può stabilire chi paga tra vecchi proprietario e nuovo ......è una questione di diritto o giurisprudenziale.

Mi sa che la distrazione .....era distratta...
dipende dai punti di vista ......ognuno è libero/a di interpretare come meglio crede ;)
 
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