immodavide

Membro Attivo
Agente Immobiliare
ma scusa, se uno rogita subito, registrerà solo la proposta, Se invece ci sarà una tempistica più lunga e con pagamenti intermedi registrerà il preliminare.
Oppure prima si fa la proposta e si registra e poi si aspetta il preliminare e si registra pure quello?
 

Vima

Membro Attivo
Privato Cittadino
ma scusa, se uno rogita subito, registrerà solo la proposta, Se invece ci sarà una tempistica più lunga e con pagamenti intermedi registrerà il preliminare.
Oppure prima si fa la proposta e si registra e poi si aspetta il preliminare e si registra pure quello?

Dopo tutto ciò che si è detto in precedenza e visto che, come al solito, ci sono pareri discordanti, per fugare i tuoi dubbi, ti consiglio vivamente di rivolgerti ai funzionari e/o meglio ai dirigenti dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nella zona in cui operi.
 

immodavide

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ora però, che resti tra di noi:confuso:, Ma effettivamente lo dico con un tono di bonaria polemica. Ma noi queste cose non le dovremmo sapere? che diamine, come facciamo a farci considerare dei professionisti quando abbiamo dei dubbi su cose che dovrebbero essere basilari??:shock::disappunto:
 
O

Oris

Ospite
O a un notaio, che ti chiarirà quanto detto.

Certo che le AdE non sono le più affidabili in questo (la pensano tutte diversamente) ma la legge è chiara, e ciò che la legge non scrive non si può immaginare... ;)

Se la legge dice :"le scritture private non autenticate" e non specifica "tranne quelle che saranno sostituite entro un numero minore di 20 giorni" quello che dite è errato.

Io mi sento di appoggiare la tesi che propongo e di rifutare le altre, pur seguendone la prassi per praticità.

Quando faccio una interpretazione di una legge, LEGGO, e tra le interpretazioni di comodo e quella SEVERA scelgo la seconda ch eporta di solito meno danni. ;)
 

Vima

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ora però, che resti tra di noi:confuso:, Ma effettivamente lo dico con un tono di bonaria polemica. Ma noi queste cose non le dovremmo sapere? che diamine, come facciamo a farci considerare dei professionisti quando abbiamo dei dubbi su cose che dovrebbero essere basilari??:shock::disappunto:

Hai perfettamente ragione! Io, per quanto mi riguarda, cerco sempre di andare a fondo dei problemi (sono pignola, ma è un tratto del mio carattere), pertanto non mi fermo all'apparenza: tuttavia, talvolta, è veramente difficile appurare quale sia la verità, dal momento che spesso le Leggi sono farraginose e contradditorie, prestandosi quindi facilmente a diverse interpretazioni e penso che sia così, anche perchè coloro che sono preposti all'emanazione di Leggi e Decreti in realtà o "ci fanno o ci sono" (fingono di esserlo o sono veramente ignoranti e/o superficiali?). Pertanto, finché perdurerà questa incresciosa situazione, altro non ci resta se non raccogliere più pareri dei cosiddetti "esperti in materia" (mi fa persino ridere!): tu parli della ns. professione, ma vogliamo parlare della superficialità e dell'ignoranza imperante oggi ovunque, anche e soprattutto tra i cosiddetti "esperti in materia"? Forse siamo così da sempre, ma oggi più che mai, e questo è uno (se non il principale) motivo di derisione nei confronti dell'Italia da parte di altri Paesi più civili. Perdona il mio sfogo, ma io la penso così!
 

Vima

Membro Attivo
Privato Cittadino
O a un notaio, che ti chiarirà quanto detto.

Certo che le AdE non sono le più affidabili in questo (la pensano tutte diversamente) ma la legge è chiara, e ciò che la legge dnon scrive non si può immaginare... ;)

Personalmente, ho consultato 6 notai e 4 avvocati, che mi hanno fornito la loro personale e differente interpretazione e questo alla faccia della Legge, che, come affermi, è chiara!
 
O

Oris

Ospite
La legge è chiara: si registra le scritture: non dice solo quelle ch eci pare a noi ne quelle che paiono all'ade o al notaio.

Le scritture.

Chiara ccome l'acqua.

Poi se si fa un interpello all'AdE (e non a un impiegato di questa) e questa sostiene quello che dici tu e tutti i tuoi legali bene, altrimenti.... meglio adempiere e non dare consigli strani o prendere atto dello stato di cose...

Tutti si fa in quel modo, ma secondo il testo tutti facciamo male.

;)

Permettetemi iun PS.

Evitate di dare autorità ai vostri pareri dicendo ho sentito quello e quell'altro.

Solo i TESTI in diritto fanno fede, le sentenze, gli interpelli... roba ufficiale.
Il resto è fuffa.
“Ques.: N. 238258 - Rub. 500
Il D.P.R. n. 131/1986 assoggetta all’obbligo di registrazione i “contratti preliminari di ogni specie”, entro il termine di venti giorni dalla data dell’atto (articolo 13), mediante il pagamento dell’imposta fissa di € 168 (articolo 10 della parte I della tariffa).
Nella nota in calce a quest’ultima norma si precisa che se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria l’imposta deve essere corrisposta nella misura dello 0,5%; mentre in caso di acconti di prezzo non soggetti ad i.v.a. si applica la percentuale del 3%. In entrambi i casi l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.
Dalla disposizione in esame si desume: a) l’obbligo di registrazione del contratto preliminare; b) che tale registrazione deve precedere quella del contratto definitivo, ma nulla vieta che essa sia successiva alla stipulazione del medesimo.
L’obbligo di registrazione del contratto preliminare deve pertanto ritenersi sussistere anche se entro il termine fissato dalla legge per tale adempimento le parti siano addivenute alla stipula del contratto definitivo.
Fonte il Sole 24 ore
Piero Gualtierotti”
 
O

Oris

Ospite
Per ricordarvi di cosa parliamo:
Estratto Versione Aggiornata D.P.R. 131/1986 :
“ Testo Unico Imposta di Registro “:
Art. 10 Soggetti obbligati a richiedere la registrazione.
Sono obbligati a richiedere la registrazione:
* a. le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali
e per gli atti pubblici e privati formati all’estero nonchè i rappresentanti delle
società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all’art. 4;
* b. i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica
amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti,ricevuti o autenticati;
* c. i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi
giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro
funzioni;
* d. gli impiegati dell’amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d’ufficio a norma dell’art. 15.
* d.bis :Gli agenti immobiliari sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta (di Bollo e di Registro) per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.
Relativamente alle Scritture private non autenticate di natura negoziale:
CONTRATTO PRELIMINARE CESSIONE di CONTRATTO ( art 1406 c.c.)
CONTRATTO DI LOCAZIONE CONTRATTO di AFFITTO FONDI RUSTICI
CONTRATTI DI COMODATO
etc e/o comunque delle altre “ Scritture private non autenticate di Natura Negoziale
“è dovuta a carico delle parti contraenti ai sensi DPR 26 Aprile 1986, n.131 e per gli effetti del disposto del relativo art. 2 ,Tariffa allegata ,
Parte I :
- Articolo 10 ( Contratti preliminari di ogni specie);
- Articolo 5 comma 1 (Locazione e affitto beni immobili ) ;
- Articolo 5 comma 4 (Comodato beni immobili ) ;
L’adempimento relativo alla REGISTRAZIONE DELL’ATTO potrà avvenire mediante Deposito della “Scrittura privata non autenticata di natura negoziale “in originale , stessa formata nel rispetto dell’ Imposta di Bollo ( Euro 14,62 ogni 4 facciate con non oltre 100 righe presso l’Agenzia delle Entrate a scelta del contribuente previo pagamento anticipata dell’ imposta di registro da calcolarsi per i seguenti atti e con i seguenti criteri :
—- CONTRATTO PRELIMINARE :
Relativo a immobile il cui “ Trasferimento risulta Soggetto ad IVA “ e dove nell’atto
stesso non ci sono versamenti di Caparre/Depositi Cauzionali e/o di Garanzia e/o
Clausole di Garanzia , per tale contratto preliminare l’adempimento relativo alla
registrazione non è obbligatorio se non in “CASO d’USO” secondo quanto normato :
(INTERPRETAZIONE ESTENSIVA della NORMA)
dall’ Art.5 comma secondo D.P.R. 131/1986 Testo Unico Imposta di Registro :
Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d’uso Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d’uso quelli indicati nella parte seconda.
Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso
d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all’imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l’imposta non è dovuta a norma dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma dell’art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies), dello stesso decreto.
Estratto art.6 : Caso d’usoEstratto art.6 : Caso d’usoEstratto art.6 : Caso d’usoEstratto art.6 : Caso d’uso
“Si ha caso d’uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le
amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento “
INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DELLA NORMATIVA A cura
AGENZIA ENTRATE :
“Il contratto preliminare ” è un atto ,scrittura privata negoziale che ricade
sempre negli obblighi di registrazione “
CONTRATTO PRELIMINARE :
Relativo a immobile il cui “ Trasferimento risulta Soggetto ad IVA “ e dove nell’atto
stesso ci sono versamenti di Caparre/Depositi Cauzionali e/o di Garanzia e/o Clausole
di Garanzia , per tale contratto preliminare l’adempimento relativo alla registrazione è obbligatorio ;
CONTRATTO PRELIMINARE:
Relativo a immobile il cui “ Trasferimento risulta NON Soggetto ad IVA “ e dove
nell’atto stesso ci sono o non ci sono versamenti di Caparre/Depositi Cauzionali e/o di Garanzia e/o Clausole di Garanzia , per tale contratto preliminare l’adempimento
relativo alla registrazione è obbligatorio ;
PROPOSTA DI ACQUISTO ACCETTATA
− relativa ad una transazione immobiliare essendo una scrittura privata non
autenticata di natura negoziale rientra tra gli atti per i quali l’adempimento
relativo alla registrazione è obbligatorio, ( anche se pre-contratto);
PROPOSTA DI ACQUISTO da ACCETTARE o Non Mai ACCETTATA
relativa ad una transazione immobiliare pur essendo una scrittura privata non
autenticata ,atto unilaterale , non avendo natura negoziale non rientra negli atti per i quali sia obbligatoria la registrazione ; ; ; ;
INCARICO scritto di VENDITA /ACQUISTO :
− sono atti scritture/private assimilabili a incarichi professionali idonei a svolgere una attività il cui corrispettivo è da assoggetta ad IVA quindi non rientrano negli atti per i quali la registrazione è obbligatoria salvo il CASO D’USO;
CONTRATTI PRELIMINARI :
* Pagamento IMPOSTA DI REGISTRO mediante utilizzo MOD F23 e Deposito
di almeno un Originale del “CONTRATTO PRELIMINARE “ presso l’Agenzia
delle Entrate a scelta del contribuente entro 20 (VENTI) giorni dalla data di
sottoscrizione ;
* MOD F23 quietanzato in Originale deve essere consegnato insieme al MOD 69 e ad
una copia originale della “ Scrittura/ Titolo” in esempio “ Contratto Preliminare “
all’UFFICIO dell’Agenzia Entrate prescelto per il relativo Adempimento formale di
Deposito e di Registrazione ;
NB: Imposta con arrotondamento a Euro
IMPOSTA di REGISTRO :
In Termine Fisso per il titolo negoziale al di là del contenuto patrimoniale dello stesso ,pari a Euro 168,00 codice 109T da indicare nel Mod F 23 ;
IN Termine Proporzionale :
1. 0,50 % sulle somme versate a titolo di “Caparra Confirmatoria “,imposta a titolo di di quietanza ( DPR 26 Aprile 1986, n.131 e per gli effetti del disposto del relativo art. 2 ,Tariffa allegata , Parte II articolo 5 ) codice 109T da indicare nel Mod F 23 ;
2. + 3% ( DPR 26 Aprile 1986, n.131 e per gli effetti del disposto del relativo art. 2 ,Tariffa allegata , Parte I Articolo 9) sulle somme di pagamento a titolo di Caparra Penitenziale e di Acconti sul prezzo diversi da quelli concordati contestuali all’atto notarile di trasferimento ovvero di “Dazioni di pagamento aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale” a condizione che tali pagamenti non siano imponibili e soggetti ad IVA , indicando il codice 109T nel Mod F 23 ;
• N.B: Il totale dell’Imposta di Registro da versare dovendo usare il Codice 109T dovrà essere sommato ,relativamente alle singole imputazioni di cui sopra , e pagato in un unico MOD F23 NB: Imposta con arrotondamento a Euro
DPR 131/1896:Estratto nota art. 10 della Parte Prima Tariffa Se il contratto
preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente art. 6;
-
se prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti alla imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 40 del testo unico si applica il precedente art. 9.art. 9.art. 9.art. 9.
− In entrambi i casi l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la
registrazione del contratto definitivo
− CESSIONE di CONTRATTI art 1406 c.c. :
Pagamento IMPOSTA DI REGISTRO mediante utilizzo MOD F23 e Deposito di almeno una copia originale del “ CESSIONE di CONTRATTO “ presso l’Agenzia delle Entrate a scelta del contribuente entro 20 (VENTI) giorni dalla data di sottoscrizione ;
N.B. :La “Cessione di un Contratto” da un punto di vista fiscale,avrà l’obbligo della menzione nell’atto di Cessione del Contratto ceduto degli estremi identificati dello stesso e di quelli relativi alla sua registrazione presso agenzia delle entrate registrazione che comunque deve avvenire prima del deposito presso agenzia delle entrate dell’atto di cessione di contratto .in precedenza MOD F23 quietanzato in originale deve essere consegnato insieme al MOD 69 e ad almeno un Originale della “Scrittura/ Titolo” in esempio “ CESSIONE di Contratto “ all’UFFICIO dell’Agenzia Entrate prescelto per il relativo Adempimento formale di Deposito e di Registrazione;
IMPOSTA di REGISTRO :
DPR 131/1986 : Art. 31 : Cessione del contratto
* 1. La cessione del contratto è soggetta all’imposta con l’aliquota propria del contratto ceduto, con esclusione della cessione prevista dall’articolo 5 della parte I della tariffa.
* 2. Per la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo gratuito l’imposta si applica con l’aliquota stabilita per il corrispondente contratto a titolo oneroso.
In Termine Fisso per il titolo negoziale al di là del contenuto patrimoniale
dello stesso ,pari a Euro 168,00 codice 109T da indicare nel Mod F 23 ;
IN Termine Proporzionale :
o 0,50 % sulle somme eventualmnete RIMBORSATE a qualsiasi titolo ,imposta a titolo di di quietanza ( DPR 26 Aprile 1986, n.131 e per gli effetti del disposto del relativo art. 2 ,Tariffa allegata , Parte II articolo 5 ) codice 109T da indicare nel Mod F 23;
o + 3% ( DPR 26 Aprile 1986, n.131 e per gli effetti del disposto del relativo art. 2 ,Tariffa allegata , Parte I Articolo 9) sulle somme di pagamento a titolo di CORRISPETTIVO DI CESSIONE a condizione che tali pagamenti non siano imponibili e soggetti ad IVA , indicando il codice 109T nel Mod F 23 ;
N.B: Il totale dell’Imposta di Registro da versare dovendo usare il Codice 109T dovrà essere sommato ,relativamente alle singole imputazioni di cui sopra, e pagato in un unico MOD F23
NB: Imposta con arrotondamento a Euro
CONTRATTI DI LOCAZIONE :
In generale
Pagamento imposte mediante utilizzo MOD F23 e Deposito di almeno una copia originale del “CONTRATTO di LOCAZIONE “presso l’Agenzia delle Entrate a scelta del contribuente entro 30 (TRENTA) giorni dalla data più vecchia tra quella di sottoscrizione e/o di inizio della locazione;
MOD F23 in originale deve essere consegnato insieme al MOD 69 e al contratto di locazione all’ UFFICIO Agenzia Entrate per il relativo Adempimento formale di Deposito e di Registrazione ;
CESSIONE di CONTRATTO di LOCAZIONE :
“SENZA PAGAMENTO DI CORRISPETTIVO”
Pagamento IMPOSTA DI REGISTRO mediante utilizzo MOD F23 entro 30 (trenta) giorni dalla cessione e Deposito dello stesso MOD F23 presso l’Agenzia delle Entrate a scelta del contribuente entro 20 (VENTI) giorni dalla data di cessione del contratto di locazione ;
− Esempio : cessione azienda e contestuale subentro /cessione del contratto di
locazione immobile uso diverso dall’abitativo ,ai sensi art 36 legge 392/ 1978;
N.B. :
La “ Cessione di un Contratto” da un punto di vista fiscale , avrà l’obbligo della menzione nell’atto stesso degli estremi identificati del contratto originario cedutolo stesso e di quelli relativi alla sua registrazione presso agenzia delle entrate registrazione che comunque deve avvenire prima del deposito presso agenzia delle entrate dell’atto di cessione di contratto .
In precedenza Non deve essere effettuato alcun adempimento ,se cambia il proprietario dell’immobile salvo la citazione nell’atto di trasferimento degli estremi identificativi del bene immobile oggetto della locazione
MOD F23 quietanzato in copia originale deve essere consegnato insieme al MOD 69 e ad almeno un originale della “ Scrittura/ Titolo” in esempio “CESSIONE di Contratto “ all’ UFFICIO dell’Agenzia Entrate prescelto per il relativo Adempimento formale di Deposito e di Registrazione ;
NB: Obbligo di consegnare /depositare per PROROGA copia originale MOD F23 entro 20 giorni dal pagamento presso l’Ufficio Agenzia entrate dove è stato registrato il contratto principale.
IMPOSTA di REGISTRO :
In Termine Fisso per il titolo negoziale al di là del contenuto patrimoniale dello stesso ,pari a Euro 67,00 codice 110T da indicare nel Mod F 23 ;
CONTRATTO di LOCAZIONE
− Riferito a “ IMMOBILI ABITATIVI & STRUMENTALI “
“LOCATORE PERSONA FISICA “
PRIMA REGISTRAZIONE
IMPOSTA DI REGISTRO in misura Proporzionale ( contratto di locazione relativo ad Immobili Abitativi e/o Strumentali posto in essere da “ Locatore Persona Fisica “) pari al 2% (due per cento ) del Canone Annuale di Locazione codice 115T da indicare nel Mod F 23 con versamento minimo pari a Euro 67,00 ;
PRIMA REGISTRAZIONE
IMPOSTA di REGISTRO ASSOLTA per l’ INTERO PERIODO DI
LOCAZIONE
in fase di Deposito e prima Registrazione :
IMPOSTA DI REGISTRO pari al 2% (due per cento ) del Canone Annuale di Locazione dell’ Intero Periodo ,meno lo sconto , per pagamento anticipato intero periodo , sconto da calcolare sottraendo dall’ Imposta di Registro piena sopra determinata il valore pari alla meta del “Tasso interesse legale” moltiplicato per gli anni costituenti intero periodo;
Oggi il “TASSO INTERESSE LEGALE” è pari a saggio del 2,5% quindi in un contratto di 4 anni ( primo periodo ) lo sconto in percentuale corrisponderà al valore della seguente moltiplicazione : (metà tasso interesse legale ) 1,25% x 4 (primo periodo di 4anni ) = al saggio del 5% ;
IMPOSTA DI REGISTRO da pagare indicando il codice 107T nel Mod F 23 con versamento minimo pari a Euro 67,00;
PRIMA REGISTRAZIONE
IMPOSTA DI REGISTRO : 0,50 % a titolo di imposta di quietanza ( DPR 26 Aprile 1986, n.131 e per gli effetti del disposto del relativo art. 2 ,Tariffa allegata Parte II Articolo 5) da calcolare sulle eventuali somme versate da Terzi a titolo di DEPOSITO CAUZIONALE e/o sui valori di cui alle GARANZIE/FIDEIUSSIONI rilasciate da Terzi con versamento senza minimo codice tributo 109T da indicare nel Mod F 23;
Nel caso in cui la GARANZIE / FIDEIUSSIONI contenuta nel CONTRATTO DI LOCAZIONE stesso non identifichino una somma precisa ma tali garanzie siano valida per tutta la durata del contratto e garantiscano genericamentetutte le obbligazioni contrattuali del CONDUTTORE , la SOMMA da prendere valida per il calcolo dell’ IMPOSTA DI REGISITRO risulta essere il valore dell’intero corrispettivo contrattuale di periodo ( 4 anni ) somma sulla quale dovrà essere calcolata l’imposta di registro di cui sopra ;
NB: Imposta con arrotondamento a Euro
− CONTRATTI di LOCAZIONE riferito a “ Immobili Abitativi”
CANONE DI LOCAZIONE ESENTE IVA Art .10 DPR 633/1972
“ LOCATORE detentore di Partita IVA che pone in essere la LOCAZIONE nell’esercizio di impresa arti e/o professione”
PRIMA REGISTRAZIONE
IMPOSTA DI REGISTRO in misura Proporzionale (contratto di locazione relativo ad Immobili Abitativi destinazione da rilevare in riferimento alla categoria catastale posto in essere da “ Locatore detentore di Partita IVA nell’esercizio di impresa ,arti e/o professioni ) pari al 2% (due per cento ) del Canone Annuale di Locazione , codice 115T da indicare nel Mod F 23 con versamento minimo pari a Euro 67,00 ;
PRIMA REGISTRAZIONE
IMPOSTA di REGISTRO ASSOLTA per l’ INTERO PERIODO DI LOCAZIONE
in fase di Deposito e prima Registrazione :
IMPOSTA DI REGISTRO pari al 2% (due per cento ) del Canone Annuale di Locazione dell’ Intero Periodo ,meno lo sconto , per pagamento anticipato intero periodo , sconto da calcolare sottraendo dall’ Imposta di Registro piena sopra determinata il valore pari alla meta del “Tasso interesse legale” moltiplicato per gli anni costituenti intero periodo ;
Oggi il “TASSO INTERESSE LEGALE” è pari a saggio del 2,5% quindi in un contratto di 4 anni ( primo periodo ) lo sconto in percentuale corrisponderà al valore della seguente moltiplicazione : (metà tasso interesse legale) 1,25% x 4 (primo periodo di 4anni ) = al saggio del 5% ;
IMPOSTA DI REGISTRO da pagare indicando il codice 107T nel Mod F 23
con versamento minimo pari a Euro 67,00;
PRIMA REGISTRAZIONE
IMPOSTA DI REGISTRO : 0,50 % a titolo di imposta di quietanza ( DPR 26 Aprile 1986, n.131 e per gli effetti del disposto del relativo art. 2 ,Tariffa allegata , Parte II Articolo 5 ) da calcolare sulle eventuali somme versate da Terzi a titolo di DEPOSITO CAUZIONALE e/o sui valori di cui alle GARANZIE/FIDEIUSSIONI rilasciate da Terzi con versamento senza minimo codice tributo 109T da indicare nel Mod F 23;
Nel caso in cui la GARANZIE/FIDEIUSSIONI contenuta nel CONTRATTO DI LOCAZIONE stesso non identifichino una somma precisa ma tali garanzie siano valida per tutta la durata del contratto e garantiscano genericamente

Le note tra parentesi sono del 2007 quindi garantisco solo il testo originale
 

Vima

Membro Attivo
Privato Cittadino
Per ricordarvi di cosa parliamo:


Le note tra parentesi sono del 2007 quindi garantisco solo il testo originale

Tutto molto bene, cose che peraltro conosco da tempo! Peccato che quando nel Testo si fa riferimento alla Proposta d'acquisto accettata (sorta di "Precontratto", come la si definisce) non la si assimili al vero e proprio atto Preliminare! In fondo il cosiddetto "Preliminare" altro non sarebbe che la "Scrittura riproduttiva della Proposta accettata": quindi, entro i 20 gg. o registri la Proposta accettata o registri il cosiddetto Preliminare, in quanto i due hanno la medesima valenza precontrattuale! Altrimenti...rimando a quanto già ho ampiamente esposto! L'importante è registrare la scrittura privata di natura negoziale (che precede il Rogito) entro 20 gg. dalla sottoscrizione, sia essa la sola Proposta accettata, sia esso il solo cosiddetto Preliminare, siano entrambi, ove l'uno (ovvero il cosiddetto Preliminare) prevedesse modifiche sostanziali rispetto alla scrittura precedente.
Per fartela breve, la Proposta accettata ed il cosiddetto "Preliminare" si equivalgono e se non riportano elementi che differiscono o registri l'una o registri l'altro.
 
O

Oris

Ospite
VIma, risbagli, e di molto, perché non capisci che la legge (anzi il dpr) NON fa alcuna distinzione se una scrittura è una rproduzione di un altra, se ne frega altamente, aggiungi cose che non SONO scritte perché ti piace così... (tipico atteggiamento di noi AI tra l'altro).

LA definizione pre-contratto è mia, perchè sono note di una discussione del 2007, dove ho già affrontato questo argomento con chi a quei tempi aveva il rifiuto del nuovo adempimento.

Proposta di acquisto va registrata, come leggi sopra, proprio perché lo dice l'AdE nella sua interpretazione restrittiva (perché a qeui tempi FIAIP sosteneva che la proposta pre-contrtto, anche se accettata non era negozio, cosa sconfessata proprio dall'AdE con un interpello, chiedi conferma)..

A volte il problema non sono gli esperti che non sanno le cose, ma noi che non vogliamo impararle e aggiungiamo del nostro, salvo poi renderci conto che quel nostro non è scritto da nessuna parte. ;)
 

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