Stavo analizzando il caso in particolare, il tuo punto di vista a carattere generale lo ritengo condivisibile, anzi molto perspicace, però a me non interessa...., per ora.... in questa discussione....

Smoker
Io non rispondevo a te... ma al post di P2000 sopra di te, che non ho quotato... :(
Chiaramente no! Però il perno di tutto, a mio avviso, è il cliente compratore, che con il suo comportamento (firma la proposta con un'agenzia e poi compra con un'altra) ha creato tutto questo casino! Le agenzie, come spesso accade, ci si sono trovate in mezzo, tra l'altro dovendo sopportare l'umiliazione ( visti i tempi) di dover lavorare gratis!!​
 
Scusa Smoker, chiariamo prima di tutto che la clausola per il mutuo è sospensiva e non risolutiva :
- clausola sospensiva sospende gli effetti di un contratto fino all'accadere dell'evento.
- clausola risolutiva rende nulli gli effetti del contratto all'accadere dell'evento.
Premesso questo, ripeto , la proposta, di per sè nulla, senza nessun valore legale ab substantiam, ha però intrinseco ed enorme valore di prova ai fini del nesso causale creato dall'agenzia A con i clienti.... in parole povere l'agenzia A ha diritto a richiedere di essere pagata , non perchè ha fatto la proposta ( che non ha valore ) ma perchè la proposta prova che c'è stato nesso tra lei ed i clienti . Fabrizio
Una clausola è come la metti tu, nel caso è scritto "risolutivamente".

Una CONDIZIONE all'ottenimento mutuo potrebbe essere benissimo risolutiva, non consigliabile firmarla per e parti, ma l'agente matura immediatamente il diritto, nel caso, e lo mantiene pure.
 
Scusa Smoker, chiariamo prima di tutto che la clausola per il mutuo è sospensiva e non risolutiva :
- clausola sospensiva sospende gli effetti di un contratto fino all'accadere dell'evento.
- clausola risolutiva rende nulli gli effetti del contratto all'accadere dell'evento.
Premesso questo, ripeto , la proposta, di per sè nulla, senza nessun valore legale ab substantiam, ha però intrinseco ed enorme valore di prova ai fini del nesso causale creato dall'agenzia A con i clienti.... in parole povere l'agenzia A ha diritto a richiedere di essere pagata , non perchè ha fatto la proposta ( che non ha valore ) ma perchè la proposta prova che c'è stato nesso tra lei ed i clienti . Fabrizio

Mi è sufficiente la risposta, però non condivido il contenuto poichè lo ritengo errato...

Ad maiora

Smoker
 
Purtroppo non è una mia interpretazione, ma solo l'oggettiva lettura ed applicazione di leggi. Fabrizio

dubito fortemente....

clausola risolutiva rende nulli gli effetti del contratto all'accadere dell'evento.
Premesso questo, ripeto , la proposta, di per sè nulla, senza nessun valore legale ab substantiam

mi indichi dove è previsto questo caso di nullità?

Smoker
 
Smoker...dl mio punto di vista stai dando a quella "condizione contrattuale" un'importanza che non ha e che - aggiungo anche - se fosse come dici tu...forse sarebbe un boomerang (legalmente parlando) per l'agenzia che l'ha inserita in contratto, e mi spiego subito.
Mentre invece condivido al 100% il parere di StudioPCI che in quella prima proposta vede quel c'è: la prova provata che quel cliente che poi è diventato acquirente è stato presentato a Mauro da quella prima agenzia, la quale h aperlatro anche curato la trattativa sino al punto da avere in mano una proposta gradita da entrambi i contraenti (e che molto probabilmente si è ripetuta identica a se stessa nellla compravendita effettivemente avvenuta co l'assistenza di altro mediatore!

La ragione per la quale l'importanza che dai alla condizione non sussiste (e anche in quesro condivido che StudioPCI continui a parlarti di "sospensiva") è in ben due fattori (manco uno solo!!!):
1) che l'acquisto sia condizionato all'ottenimento di un mutuo è NELLA SOSTANZA una una clausola sospensiva, e solo un incompetente può formularla al contrario, ossia come risolutiva (prima magagna dell'agenzia , in ta caso);
2) non dimentichiamo che la promessa produce SOLO effetti obbligatori e non effetti reali (in senso strettamente giuridico) e che la clausola risolutiva DA CODICE CIVILE produce effetti EX TUNC , non ex nunc!!!!!!! Per cui: non ottengo il mutuo? Bon! Anches l'ho messa (sbagliando) come risolutiva ....il rapporto obbligatorio perde efficacia dal momento in cui è sorto!!!!
3) qui viene il bello : l'unica ragione al mondo per la quale un mediatore potrebbe metetre come risolutiva quella che IN NATURA è una condizione sospensiva...sta proprio nel fatto (miserello) di poter provare a dire un domani "ah, ma che m'importa! L'effetto ex tunc si produce solo tra i contraenti!". Ora, a parte che questo sarebbe tutto da studiare e cavillare, ma il bello è che ..siccome l'estensore di quella proposta mal fatta è lo stesso mediatore che (presumiano) volesse trarne questo tipo di vantaggio......allora sì che per Mauro sarebbe festa grande!!!! Potrebbe cavalcare con molto gusto la tigre della incompetenza professionale e persino della malafede professiomale del mediatore....e magari ....chiedere LUI il risarcimento dei danni!!!!
 
Perchè nei formulari della proposta di acquisto per il venditore non viene specificata l'entità della provvigione? Questo risolverebbe molte controversie...
 

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