la normativa protegge tutti i rapporti svolti al di fuori da locali commerciali, cioè stipulati a distanza da questi ultimi (è la dizione del legislatore) e questo è fuori di dubbio.
Per quanto riguarda la dimostrazione siamo in presenza di un contratto firmato dalle parti e soggetto a normativa specifica che concede a una sola delle parti tale tutela. Proprio per la disparità di conoscenza e di posizione chi può recedere è solo il consumatore e non il professionista. Tutela non concessa al cliente che entra in un negozio ecc. a comprare. In questo caso la volontà del cliente si è formata lontano da potenziali pressioni e/o coercizioni e per tale ragione non è tutelata nello stesso modo in cui è tutelata quando accade l'inverso.
Se nel contratto non vi è nessuna menzione del luogo è meglio prepararsi a dovere dimostrare prova, anche testimoniale, d'avere diritto a usufruire di questa normativa. Questo a evitare che la contestazione della controparte sia vincente.
E' altresì evidente che la lettera di recesso deve contenere le modalità di stipula contrattuale (casa del cliente) per invocare la normativa e fa fede sino a contestazione della controparte (AI).
Kurt