PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
perché la banca resterebbe senza garanzie e non ha senso. Se le garanzie si potessero revocare così facilmente, non servirebbero a tutelare nessuno.

i soldi sono i miei. dalla società sono fuoriuscito e viviamo in uno stato di diritto.
Se vogliamo dire che non sia facile recuperare il credito ok, se vogliamo dire che le banche se ne infischiano del codice civile ok anche quello, ma dal momento che io ho revocato le garanzie e ho abbandonato la società la banca mi deve quietanzare.
 

eldic

Membro Storico
Privato Cittadino
sono due casi diversi.
tu puoi non prestare più garanzia alla sas (se ho ben capito garanzia "indiretta", tramite fidejussione bancaria per cui hai messo i tuoi dindini); i clienti (o più facilemente fornitori) della ditta, venuta meno la garanzia, possono decidere se proseguire i rapporti accettando il maggior rischio.

ma se tu presti garanzia alla sas per un mutuo che questa ha chiesto, con tuo socio puoi litigare quanto ti pare; col cavolo che la banca ti libera.
o il tuo socio trova un altro garante o estingue il debito.
altrimenti ti attacchi; dal punto di vista della responsabilità la tua posizione di garante è a tutti gli effetti identica a quella del debitore.
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Posso "garantire" che la banca non ti molla per niente: o trovi un altro garante o rientrate del debito.

Per quanto riguarda il contratto d'affitto, il proprietario dell'immobile non credo accetterebbe il ritiro del garante, a meno di un cambio di garante.
Se no, ci andrebbe di mezzo l'affittuaria...

Ma perchè date delle garanzie così facilmente, se poi dovete pentirvi ?
Garantire qualcuno è una cosa seria.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Negli schemi bancari a garanzia di aperture di credito, il recesso del fideiussore (quando è consentito) è regolato in maniera diversa da quella prevista nelle fideiussioni prestate in relazione ai contratti di locazione immobiliare.

Con specifico riferimento a quest’ultimo aspetto, il contratto di fideiussione ovvero la clausola pattizia in cui un terzo manifesta la propria volontà di prestare fideiussione per le obbligazioni gravanti sul conduttore, consiste in una dichiarazione che, seppure inserita nel documento costitutivo della locazione, dà luogo ad un diverso negozio ed ad un distinto rapporto rispetto a quello garantito.

L’obbligo del garante del conduttore discende da un autonomo rapporto di fideiussione, accessorio rispetto a quello di locazione, anche se il primo è destinato a garantire l’adempimento del secondo. L’oggetto dell’obbligo incombente sul terzo non discende da un rapporto di locazione, bensì da un rapporto fideiussorio, nel quale non sono, quindi, coinvolte le parti del contratto di locazione, bensì i soli locatore e fideiussore.

In ipotesi di fideiussione prestata da un soggetto terzo a garanzia di un rapporto di locazione, non ricorre, quindi, un’ipotesi di fideiussione omnibus ovvero bancaria a garanzia di apertura di credito, ma di un contratto (atipico) di garanzia che non tratta di obbligazione future o condizionali, ma di quelle nascenti dallo stesso contratto di locazione originariamente concluso: inoltre le obbligazioni sono determinate (o quantomeno determinabili) con riferimento alle parti e all’entità dei canoni locativi, il cui importo è già individuato sulla base delle previsioni contrattuali.

Tirando le fila di questo (lungo e noioso) discorso, ne consegue che il fideiussore può recedere dall’obbligazione fideiussoria solo se liberato dal creditore (locatore). In giurisprudenza inoltre sono ormai consolidati i principi per cui:

a) il recesso anticipato del fideiussore prima della scadenza del contratto esclude l’operatività della garanzia fideiussoria per le obbligazioni maturate a seguito della prosecuzione della locazione. Sebbene la fonte del legame contrattuale continui ad essere costituita dall’originario contratto di locazione, la recedibilità della garanzia è conforme al principio generale del nostro ordinamento che tende ad evitare la perpetuità dei vincoli obbligatori nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 1375 (Esecuzione di buona fede) cod. civ., alla base del comportamento delle parti nell’esecuzione del contratto (Cass. n°8129/2009);

b) il contratto di fideiussione può essere ceduto secondo la disciplina della cessione del contratto, la quale comunque esige che, oltre il consenso del creditore, il contratto sia a prestazioni corrispettive e che queste non siano state ancora eseguite. Tuttavia, se il ceduto non libera il cedente (art. 1408, co. 2 cod. civ.), costui rimane obbligato, in via sussidiaria, nel caso in cui il cessionario non adempia alle obbligazioni assunte verso il creditore garantito.

Il meccanismo di recesso nelle fideiussioni a garanzia di affidamenti, invece, è più complesso e articolato. Le fideiussioni bancarie (omnibus) sono contratti in genere a tempo indeterminato e, per tale ragione, contengono clausole che consentono al fideiussore di recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata. In tale ipotesi, la comunicazione di recesso si reputa conosciuta dalla banca solo quando giunge ai suoi uffici.

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la banca ha ricevuto il recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento su indicato. Per quanto poi concerne i rapporti di apertura di credito bancario intrattenuti con il debitore, il recesso del fideiussore si rende operante soltanto quando la banca abbia potuto recedere, a sua volta, dai detti rapporti, secondo i principi di correttezza e buona fede e sia, conseguentemente, cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni emessi ed ancora in circolazione.

Questa linea di pensiero è stata accolta dalla Suprema Corte (n°831/1998), secondo la quale, non può ritenersi conforme ai principi di buona fede (ed è, quindi, tale da rendere inoperante la fideiussione) il comportamento della banca che, ricevuta la comunicazione di recesso del fideiussore, non esercita a sua volta immediatamente il recesso dall’apertura del credito, e ciò perché, con l‘esercizio di recesso, il fideiussore manifesta chiaramente il proprio interesse a non rispondere di obbligazioni ulteriori e diverse da quelle esistenti in quel momento.

Vanno segnalate, tuttavia, pronunce ancora più recenti, nelle quali, la Cassazione, riallacciandosi alla pronuncia appena ricordata, ha formulato alcuni distinguo, ripetendo testualmente questo (condivisibile) passo:

Non implica certo che l’indicato principio di correttezza e buona fede imponga automaticamente alla banca di recedere dal rapporto di apertura di credito in conto corrente, nei riguardi dl debitore principale, solo perché si è verificato il venir meno di una garanzia personale in precedenza prestata da un fideiussore. E’ indubbio che in simili frangenti, la banca creditrice, pur sempre tenuta al dovere di protezione dell'altro contraente, debba anche farsi carico di valutare l’incidenza dell’eventuale prosecuzione del rapporto di apertura di credito sulla posizione del fideiussore e, debba perciò tenere conto dell’eventuale aumento per quest’ultimo del rischio di non poter più in seguito esercitare fruttuosamente i propri diritti di regresso. Ma occorre, appunto, che si dia una situazione di tal genere, che, cioè, la prosecuzione del rapporto con il debitore comporti non già il semplice perdurare di quel rischio per il fideiussore (il quale comunque vi è esposto per il fatto stesso di aver prestato garanzia per debito altrui), bensì un ingiustificato e imprevedibile aumento di esso. Né può trascurarsi che i medesimi doveri di esecuzione del contratto secondo buona fede e di protezione dell’altro contraente operano anche nel rapporto tra la banca e il debitore principale, nei cui riguardi una repentina revoca dell’apertura del credito potrebbe non essere assolutamente giustificata dal mero fatto che un fideiussore sia receduto dalla garanzia precedentemente prestata”.

La questione, quindi, non può ritenersi (almeno sul piano civilistico) del tutto risolta.
 

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