Massimo Chimienti

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Rappresentando una garanzia per l’eventuale e futura azione esecutiva, l’ipoteca può colpire solo quei beni che possono essere oggetto di tale azione esecutiva, vale a dire quei beni che possono essere venduti.

Lo ha precisato la Commissione tributaria provinciale di Bari che, con la sentenza n. 133/15/10 ha annullato (limitatamente ai crediti di natura tributaria) il provvedimento di iscrizione ipotecaria adottato dal concessionario della riscossione sull’immobile sul quale la contribuente ha, però, la titolarità del solo diritto di abitazione.

Rappresentando l’ipoteca una garanzia per l'eventuale e futura azione esecutiva - argomentano i giudici di merito - ne discende che la stessa può colpire soltanto quei beni che possono essere oggetto di tale azione esecutiva, vale a dire quei beni che possono essere venduti: difatti, solo dove è possibile quell'azione può esservi la relativa garanzia.

In buona sostanza, alienabilità ed ipotecabilità del bene devono andare di pari passo. Nella fattispecie, il diritto di abitazione non può essere oggetto di ipoteca, in ossequio al divieto di alienazione sancito dall'art. 1024 c.c.; né l’ipotecabilità di tale diritto è ricompresa nell'elencazione di cui all'art. 2810 c.c. o prevista da leggi speciali.

In considerazione di ciò, la CTP Bari ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento di iscrizione ipotecaria, sia pur limitatamente ai crediti di natura tributaria (i soli che rientrano nella sua giurisdizione).

Commissione tributaria provinciale Bari, sez. XV, sentenza 25/06/2010, n. 133
 

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