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La base imponibile nelle compravendite degli immobili ad uso abitativo

venditore impresa di costruzioni entro quattro anni dalla costruzione
acquirente privato senza agevolazioni
privato con agevolazioni prima casa
altro soggetto in esercizio di impresa

La base imponibile è rappresentata dal corrispettivo effettivamente pagato e dichiarato in atto per la vendita

venditore impresa di costruzioni dopo quattro anni dalla costruzione
acquirente privato senza agevolazioni
privato con agevolazioni prima casa

Dal 1° gennaio 2007 (legge finanziaria per il 2007) per le vendite di immobili e relative pertinenze effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di impresa, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell’immobile, anziché dal corrispettivo pagato.
Tale facoltà deve essere richiesta al Notaio in sede di stipula dell’atto (che praticherà uno sconto del 30% sulla parcella); in atto deve comunque essere indicato il reale corrispettivo scambiato tra le parti e l’eventuale occultamento comporterà la perdita del beneficio concesso con la conseguenza che le imposte si renderanno dovute sul corrispettivo effettivamente pattuito oltre ad una sanzione dal 50% al 100% della differenza tra imposta dovuta ed imposta versata.


venditore impresa di costruzioni dopo quattro anni dalla costruzione
acquirente altro soggetto in esercizio di impresa

La base imponibile è rappresentata dal corrispettivo effettivamente pagato e dichiarato in atto per la vendita

venditore altra impresa non costruttrice o di gestione
acquirente privato senza agevolazioni
privato con agevolazioni prima casa

Dal 1° gennaio 2007 (legge finanziaria per il 2007) per le vendite di immobili e relative pertinenze effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di impresa, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell’immobile, anziché dal corrispettivo pagato.
Tale facoltà deve essere richiesta al Notaio in sede di stipula dell’atto (che praticherà uno sconto del 30% sulla parcella); in atto deve comunque essere indicato il reale corrispettivo scambiato tra le parti e l’eventuale occultamento comporterà la perdita del beneficio concesso con la conseguenza che le imposte si renderanno dovute sul corrispettivo effettivamente pattuito oltre ad una sanzione dal 50% al 100% della differenza tra imposta dovuta ed imposta versata.

acquirente altro soggetto in esercizio di impresa

La base imponibile è rappresentata dal corrispettivo effettivamente pagato e dichiarato in atto per la vendita


venditore privato persona fisica
acquirente privato senza agevolazioni
privato con agevolazioni prima casa

Dal 1° gennaio 2007 (legge finanziaria per il 2007) per le vendite di immobili e relative pertinenze effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di impresa, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell’immobile, anziché dal corrispettivo pagato.
Tale facoltà deve essere richiesta al Notaio in sede di stipula dell’atto (che praticherà uno sconto del 30% sulla parcella); in atto deve comunque essere indicato il reale corrispettivo scambiato tra le parti e l’eventuale occultamento comporterà la perdita del beneficio concesso con la conseguenza che le imposte si renderanno dovute sul corrispettivo effettivamente pattuito oltre ad una sanzione dal 50% al 100% della differenza tra imposta dovuta ed imposta versata.

acquirente altro soggetto in esercizio di impresa
La base imponibile è rappresentata dal corrispettivo effettivamente pagato e dichiarato in atto per la vendita

Come si determina il valore catastale

Per gli immobili in Cat. A (escluso A/10) e le pertinenze C/2, C/6 e C/7 la rendita catastale rivalutata del 5% viene moltiplicata per i seguenti coefficienti:
Per la “prima casa” 110
Per i fabbricati non agevolati 120

Valga il seguente esempio:

Se competono agevolazioni prima casa
Abitazione A/3 rendita €. 1.000 x 5% x 110 = €. 115.500,00

Se non competono agevolazioni
Abitazione A/3 rendita €. 1.000 x 5% x 120 = €. 126.000,00

Saluti da CENSORE
 

brunobr

Membro Attivo
Professionista
ERRATA CORRIGE :
Per gli immobili che appartengono al gruppo B il moltiplicatore é stato rivalutato del 40% dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006).

Quindi, alla rendita catastale rivalutata va applicato uno dei seguenti moltiplicatori :

- 110 per la prima casa;
- 120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1);
- 168 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B;
- 60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e gruppo D;
- 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) e gruppo E.
 

brunobr

Membro Attivo
Professionista
Errata corrige per cosa? Chi ha parlato di cat. B o C/1 o A/10?....
Infatti...chiedo venia :sorrisone:... il post ERRATA CORRIGE era ad integrazione di un precedente post di Andrea Boschini, post in cui era riportata la tabellina completa dei coefficienti catastali, come da Guida fiscale dell' AdE, ma senza il sottostante messaggio ATTENZIONE...etc.. .che sulla guida ricorda che per il gruppo catastale B il coefficiente va rivalutato del 40% ( quindi da 120 a 168 ).
 

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