francesca63

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Gli immobili si comprano solo con contratti scritti e le firme al posto giusto.
Questa è la legge italiana,il resto sono chiacchiere.

Se la proposta non è stata accettata entro il termine concordato e se entro quella data non ricevi comunicazione formale dell'avvenuta accettazione non esiste alcun contratto e nessuno deve niente a nessuno.Se hai lasciato dei soldi perché diventassero caparra ti devono restituire quello e solo quello,e l'agenzia non ti può chiedere niente.

L'ufficiale giudiziario ti ha detto una mezza fesseria,che vale per i prodotti in vendita al pubblico negli esercizi pubblici muniti di licenza per la vendita al pubblico( e forse anche in altri contesti),ma certamente non per gli immobili in vendita da privati.

La proposta è un atto unilaterale (in questo caso un tuo atto).
Il venditore è libero di non accettarla ,anche se è fatta al prezzo da lui richiesto.
Se non viene accettata nessuno ha obblighi verso l'altra parte.
Al massimo,se previsto ,il venditore pagherà una penale all'agenzia .
Ma la cosa non ti riguarda assolutamente.
 

mabe

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Agente Immobiliare
Prima di tutto non è chiaro,poiché non lo dici, se la proposta è stata accettata o no dalla persona a cui tu l'hai indirizzata.

Se non è stata accettata o se non ti è stata comunicata formalmente l'accettazione per iscritto (raccomandata ,telegramma,mail certificata o tua firma per presa visione ),vai a riprendere l'assegno e cerca un'altra casa;non hai altri obblighi nei confronti di nessuno.

Se invece la tua proposta è stata accettata ,l'unico che ha delle obbligazioni nei tuoi confronti è la persona che l'ha accettata,anche se la casa non è sua (o non tutta sua).
L'ordinamento italiano prevede la vendita di cosa altrui.Io posso promettere di vendere un bene che non appartiene a me,il contratto è valido ed efficace;se però il proprietario o uno dei proprietari non è d'accordo io non potrò adempiere le mie obbligazioni e sarò inadempiente,con le normali conseguenze.

In questo caso chi ha firmato la proposta promettendoti in vendita un bene non tutto suo non potrà vendere nei tempi stabiliti (a causa della divisione complicata dal pignoramento) e risponderà nei tuoi confronti.
Per legge ti dovrà rendere il doppio della caparra versata (quello che tu chiami "pegno") o potrai chiedere i danni ,comprensivi delle provvigioni che ti richiederanno.

Altro discorso l'agenzia,che ,sapendo della divisione in corso,doveva spiegarti bene i rischi . Ma ,per furbizia o ignoranza,ha preferito farla più facile di come è.
Se potrai dimostrare che conoscevano la situazione potrai chiedere i danni dimostrabili anche all'agenzia,che dovrebbe attivare l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale.


Le autorità non si occupano di queste cose,piuttosto ti potrebbe servire un avvocato per chiedere i danni.
La proposta accettata da uno soltanto degli intestatari del bene non ha alcun valore, è nulla
 

francesca63

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Privato Cittadino
La proposta accettata da uno soltanto degli intestatari del bene non ha alcun valore, è nulla
Non mi pare proprio sia corretto.Ci sono due possibilità:

1)Se la proposta è indirizzata a tutti i proprietari ,ma viene accettata da uno solo,è e resta una proposta non accettata . Nè nulla,né altro. Resta un atto unilaterale,non accettato dai destinatari.

2)Se la proposta è indirizzata a uno dei proprietari (o ad un terzo non proprietario) ,e costui l'accetta ,assume su di se l'obbligazione di far acquistare al promissario acquirente l'intera proprietà.

La vendita di cosa altrui è prevista dagli articoli1478 del codice civile e ricorre quando il venditore trasferisce un diritto che appartiene ad altri.
Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.

vedi ad esempio:
Cass. sez. un. n. 11624/2006
In tema di contratto preliminare di vendita, il promittente venditore di una cosa che non gli appartiene, anche nel caso di buona fede dell'altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l'acquisto del promissario direttamente dall'effettivo proprietario. Quindi il promissario acquirente, il quale ignori che il bene, all'atto della stipula del preliminare, appartenga in tutto od in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la conclusione del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore, fino a tale momento, può adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest'ultimo a trasferirgliela.
 

mabe

Membro Attivo
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Non mi pare proprio sia corretto.Ci sono due possibilità:

1)Se la proposta è indirizzata a tutti i proprietari ,ma viene accettata da uno solo,è e resta una proposta non accettata . Nè nulla,né altro. Resta un atto unilaterale,non accettato dai destinatari.

2)Se la proposta è indirizzata a uno dei proprietari (o ad un terzo non proprietario) ,e costui l'accetta ,assume su di se l'obbligazione di far acquistare al promissario acquirente l'intera proprietà.

La vendita di cosa altrui è prevista dagli articoli1478 del codice civile e ricorre quando il venditore trasferisce un diritto che appartiene ad altri.
Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.

vedi ad esempio:
Cass. sez. un. n. 11624/2006
In tema di contratto preliminare di vendita, il promittente venditore di una cosa che non gli appartiene, anche nel caso di buona fede dell'altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l'acquisto del promissario direttamente dall'effettivo proprietario. Quindi il promissario acquirente, il quale ignori che il bene, all'atto della stipula del preliminare, appartenga in tutto od in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la conclusione del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore, fino a tale momento, può adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest'ultimo a trasferirgliela.
In effetti ho sbagliato il termine. Non è nulla ma è non accettata. Quindi l'agenzia non ha niente da pretendere. Credo che l'agenzia abbia fatto firmare...non in molta buona fede, ma per cercare di maturare la propria provvigione. Mi sono trovata in un caso simile lo scorso anno. e tramite il mio avvocato, visto che ero l'acquirente, ho potuto non pagare l'agenzia. Non era corretto il suo comportamento!!!!
 

MobiGyver

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Privato Cittadino
Mi sono trovata in un caso simile lo scorso anno. e tramite il mio avvocato, visto che ero l'acquirente, ho potuto non pagare l'agenzia. Non era corretto il suo comportamento!!!!

Mabe, Grazie per l'informazione, potresti darmi dettagli sul caso? vorrei sapere quanto è simile al mio e come hai proceduto.
Saluti
 

mabe

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Mabe, Grazie per l'informazione, potresti darmi dettagli sul caso? vorrei sapere quanto è simile al mio e come hai proceduto.
Saluti
La proposta di acquisto deve obbligatoriamente essere controfirmata da tutti i venditori. Nel mio caso, addirittura, avendo dovuto dilatare i termini dell'acquisto (compratore della nostra casa non aveva ottenuto il mutuo), mentre la proposta inizialmente era stata contro firmata solo dal fratello venditore, la nostra richiesta successiva era stata firmata dalla sorella venditrice soltanto. -si trattava di appartamento ereditato da entrambi- ma, essendo agosto, erano in ferie alternativamente e la nostra agenzia pensava di aver fatto bene, avendo, sì, entrambe le firme dei venditori, ma una sulla proposta e una sulla successiva richiesta di proroga. Ebbene, poiché nel frattempo hanno ricevuto un'altra offerta , naturalmente più alta, la nostra proposta non era risultata valida. Ho avuto problemi con l'agenzia, che avrebbe preteso ugualmente la provvigione; per fortuna il mio avvocato ha dimostrato che la mia proposta non era proprio valida, non avendo firmato entrambi i venditori, sia la prima che la seconda proposta.
 

francesca63

Moderatore
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Privato Cittadino
La proposta di acquisto deve obbligatoriamente essere controfirmata da tutti i venditori.
La proposta di acquisto deve essere accettata dalla persona a cui è indirizzata,anche se ci sono altri comproprietari.Ovviamente la firma obbliga solo colui che ha firmato,e la responsabilità giuridica è solo sua.
Se è indirizzata a due persone deve essere accettata da tutti e due.

la nostra agenzia pensava di aver fatto bene, avendo, sì, entrambe le firme dei venditori, ma una sulla proposta e una sulla successiva richiesta di proroga
Deprimente che un'agenzia non conosca l'A B C del diritto


Ebbene, poiché nel frattempo hanno ricevuto un'altra offerta , naturalmente più alta, la nostra proposta non era risultata valida.
La proposta era valida,ma è rimasta una proposta non accettata.
 

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