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Membro Attivo
Privato Cittadino
Ho un vicino con il quale non corrono buoni rapporti per via , a mio parere della sua prepotenza .
ha infisso delle tende da sole nel cielino del mio balcone aggettante , cioè sporgebte dal contorno dell'edificio condominiale. in breve io ho l'attico ed ol vicino sta sotto della mia abitazione . L'ho invitato a rimuovere la tenda e fissarla nella parete ma niente da fare ! Ho scritto raccomandate e notificato con l'ufficiale giudiziario ; oltretutto la tenda mi oscura in parte la visuale ed in più si puo creare una sorta di usucapione per lo spazio occupato dalla tenda stessa . mi confermate che in effetti il cielino è di mia proprietà e che il vicino non poteva fissare ci le sue tende da sole ??

grazie a tutti
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
dal punto di vista legale, le più recenti sentenze ti danno ragione

dal punto di vista umano, lui sarà prepotente, ma tu non sei da meno, per una cavolata di tenda, fare addirittura notifiche con ufficiale giudiziario ...
ve lo ha mai detto nessuno che la vita è breve, un soffio ...

Cass. civ. Sez. II, 17.7.2007 n° 15913 BALCONI - Il dettato dell'art. 1125 c.c. non può trovare applicazione nel caso dei balconi "aggettanti", i quali sporgendo dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono. Invero non svolgendo alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura dell'edificio (come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio), non possono considerarsi a servizio dei piani sottostanti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani, ma rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono.

Svolgimento del processo
Con atto di citazione 7.8.2000 A.F., autorizzata a stare in giudizio personalmente, convenne davanti al G.d.P. di Novi Ligure B.D. perchè fosse condannato a rimuovere le tende da sole da lui indebitamente agganciate alla parte inferiore della soletta del balcone pertinenziale all'appartamento sovrastante di proprietà dell'attrice; ed in caso di inerzia del convenuto perchè fosse autorizzata l'attrice alla rimozione ed al ripristino ponendo le relative spese, liquidate in via equitativa in L. 1.000.000, a carico del convenuto.
Questi, costituitosi, contestava la domanda sostenendo di essere comproprietario ex art. 1125 c.c., con l'attrice, della soletta delbalcone sovrastante e di aver quindi esercitato un suo diritto.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
Espletata l'istruzione con escussione dell'amministratore del condominio, il G.d.P. con sentenza N 40 del 6.3.2001 accoglieva la domanda attrice e condannava il B. alla rimozione a proprie spese delle tende illegittimamente collocate.
Su impugnazione del B., il Tribunale di Alessandria in costituzione monocratica in riforma della sentenza impugnata, respingeva la domanda dell' A..
Afferma il Tribunale, per quanto ancora interessa, che, in applicazione dell'art. 1125 c.c. avendo la soletta del balcone dell'appartamento del piano superiore, la stessa struttura e funzione del solaio, del quale costituisce un prolungamento, della soletta in questione sono comproprietari e compossessori i proprietari dei due appartamenti, del piano inferiore e di quello superiore,esercitandosi il compossesso del primo con la fruizione della copertura ed il compossesso del secondo con il calpestio; con la conseguenza che per il proprietario dell'appartamento sottostante al balcone, è del tutto legittimo, trattandosi di uso di bene comune, entro i limiti di cui all'art. 1102 c.c., ancorare le tende da sole nella parte sottostante della soletta del balcone sovrastante.
Avverso tale sentenza, ricorre in Cassazione l' A.. Resiste, con controricorso il B..
Motivi della decisione
Deduce la ricorrente a motivo di impugnazione: - la violazione e falsa applicazione dell'art. 1125 c.c. e dell'art. 1102 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3: - per avere il Tribunale, applicando analogicamente l'art. 1125 c.c. erroneamente riconosciuto il regime di comunone anche ai balconi "aggettanti" che, a differenza delle terrazze a livello, in quanto escono dal corpo dell'edificio e non fungono da copertura del medesimo, costituiscono un mero elemento accidentale dell'appartamento al quale appartengono e sono di proprietà esclusiva del titolare dell'appartamento al quale appartengono; per cui non rientrando fra le cose comuni, nessundiritto ha il proprietario dell'appartamento sottostante di agganciare le tende da sole sulla soletta del balcone sovrastante.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Precisato preliminarmente che con il motivo di impugnazione non viene dedotto un vizio di motivazione, come vorrebbe sostenere la difesa del B.; ma l'erronea applicazione alla fattispecie, in via analogica dell'art. 1125 c.c.; ritiene il collegio, in conformità con la giurisprudenza di questa corte, ormai costante sul punto (v. tra le ultime sentt. 14576/04) che l'art. 1125 c.c. non possa trovare applicazione nel caso dei balconi "aggettanti", i quali sporgendo dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono; e, non svolgendo alcunafunzione di sostegno, nè di necessaria copertura dell'edificio (come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio), non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; ma rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono.
Ne consegue che il proprietario dell'appartamento sito al piano inferiore, non può agganciare le tende alla soletta del balcone "aggettante" sovrastante, se non con il consenso del proprietario dell'appartamento sovrastante.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, al Tribunale di Alessandria che vorrà applicare il principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per spese, al Tribunale di Alessandria.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2007


Diritto di agganciare le tende alla soletta del balcone "aggettante"
Cass. civile, Sez. II, 17 luglio 2007, n. 15913
La corte, con sentenza del 17 luglio 2007, n. 15913, ha precisato che l'art. 1125 c.c. non può trovare applicazione nel caso dei balconi "aggettanti", i quali sporgendo dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono; e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura dell'edificio (come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio), non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; ma rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono.
Ne consegue che il proprietario dell’appartamento sito al piano inferiore, non può agganciare le tende alla soletta del balcone "aggettante" sovrastante, se non con il consenso del proprietario dell'appartamento sovrastante.
 

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Membro Attivo
Privato Cittadino
in una situazione di tranquillità e di dialogo , avresti ragione tu , ma le cose che ho dovuto sopportare da parte di questo signori sono state tante e perciò non tollero che si facciano lavori sulla mia proprietà senza nemmeno avvisarmi.
 

giuseppetammaro

Nuovo Iscritto
Professionista
Mi intrufolo nella vostra conversazione; volevo dire ad Anzeije che a suo favore vi è anche il diritto di "veduta in appiombo", cito una parte di una sentenza: Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell’edificio e di opporsi, conseguentemente, ad ogni costruzione degli altri condomini che direttamente o indirettamente pregiudichi l’esercizio di tale suo diritto, senza che possa rilevare la lieve entità del pregiudizio arrecato. (Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 1997, n. 1261) Ciao e, buona convivenza! :stretta_di_mano:
 

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