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Membro Attivo
Professionista
Fai l'agfiornamento Della planinetria catastale al catasto.Aktrimenti Si Il rogito salta.
Per modifiche che necessitano di agibilita sono quelle con permesso di costruire,no spostate le tamponature interne.
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Ante 67 genericamente l'immobile è esentato dal presentare il certificato di abitabilità.. Non vuol dire che sia esentato dall'averlo !!!

L'abitabilita nasce nel 42 solo nei centri urbani e nel 67 è estesa anche fuori i centri urbani.

Ci sono 5 casi molto chiari,
Adesso faccio una visita poi te li illustro.
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Purtroppo, fino a qualche anno fa si potevano rogitare gli immobili ante '67 tranquillamente, senza abitabilità: bastava citare in atto la data di costruzione dell'immobile o semplicemente "ante '67".

Oggi con tutte le leggi assurde sulle conformità catastali ed urbanistiche lo spettro si sta allargando sempre di più e i notai a volte si rifiutano di stipulare senza certificato.

L'immobile però è commerciabile, purchè si specifichi che manca il documento e se ne è tenuto conto nella determinazione del prezzo.

Come dicevo nel primo post, si continua a legiferare fregandosene altamente delle realtà italiane, dove esistono interi palazzi e addirittura interi quartieri senza abitabilità...
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Innanzitutto ho commesso un errore, ho parlato di 5 casi ma mi sono confuso con i titoli di costruzione.
idem con il 42-67

1934 Il certificato di abitabilità/agibilità è stato introdotto col r.d.1265
1942 introduzione dell'obbligo di licenza edilizia nei centri urbani
1967 estensione dell'obbligo anche per i centri extra urbani
1985 La legge 47/85, impone l'obbligo di verifica delle licenze edilizie e certificati di abitabilità per gli immobili post 01.09.1967,
1985 La legge 47/85, dichiara che per gli immobili costruiti ante 01.09.1967 è sufficiente la dichiarazione sostitutiva classica citata dai notai nel rogito:

Cit:
"Essendo stato costruito anteriormente al 1/09/1967 e non successivamente modificato da opere che abbiano richiesto il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, l'immobile oggetto del presente atto è sprovvisto del certificato di agibilità, e resta esonerato dalla sua mancata produzione come alla legge 47/1985 possedendone tuttavia le caratteristiche necessarie al suo ottenimento"


quindi
nel periodo 1934-1967 , non è necessaria la verifica a pena di nullità degli atti ma tale dichiarazione dal notaio serve solo a vendere gli immobili vecchi presenti in tutta la penisola, infatti tale dichiarazione non sostituisce il titolo che resta sempre obbligatorio sin dal 1934.

giusto per completezza se vogliamo parlare della dichiarazione ante 1967 riferita ai titoli edilizi si possono rilevare questi casi:

1. I beni sono stati costruiti prima del 1942 e mai in seguito modificati quindi sono da intendersi urbanisticamente legittimi ed esenti dalla sua produzione.

2. I beni sono stati costruiti all’interno del centro abitato tra il 1942 ed il 01/09/1967 e mai in seguito modificati, sono quindi esentati dalla produzione del titolo di costruzione ma ciò non deve intendersi come dichiarazione sostitutiva di un atto abilitativo o licenza edilizia.

3. I beni sono stati costruiti all’esterno del centro abitato tra il 1942 ed il 01/09/1967 e mai in seguito modificati quindi sono da intendersi urbanisticamente legittimi.

4. I beni sono stati costruiti all’interno del centro abitato prima del 1942 ed in seguito modificati entro il 1/09/1967 in assenza di licenze od in difformità da queste, sono quindi esentati dalla produzione del titolo di costruzione ma ciò non deve intendersi come dichiarazione sostitutiva di un atto abilitativo o licenza edilizia

5. I beni sono stati costruiti all’esterno del centro abitato prima del 1942 ed in seguito modificati entro il 1/09/1967 in assenza di licenze od in difformità da queste, sono quindi da intendersi urbanisticamente legittimi.



PS
temo che la mia patologia sulle garanzie e dichiarazioni da inserire nei miei compromessi abbia assunto contorni sempre più inquietanti..
:sorrisone::sorrisone:
 
Ultima modifica di un moderatore:

crash3

Membro Junior
Privato Cittadino
fantastica spiegazione!

quindi nel caso ante 67 devo tenere conto:

planimetrie:
devono essere conformi all'immobile, quindi far sanare dal propietario eventuali abusi.
comune: deve risultare la licenza edilizia poichè si trova in un centro urbano

dopodichè posso andare sereno.........giusto?
 
M

mata

Ospite
giusto per completezza se vogliamo parlare della dichiarazione ante 1967 riferita ai titoli edilizi si possono rilevare questi casi:

1. I beni sono stati costruiti prima del 1942 e mai in seguito modificati quindi sono da intendersi urbanisticamente legittimi ed esenti dalla sua produzione.

2. I beni sono stati costruiti all’interno del centro abitato tra il 1942 ed il 01/09/1967 e mai in seguito modificati, sono quindi esentati dalla produzione del titolo di costruzione ma ciò non deve intendersi come dichiarazione sostitutiva di un atto abilitativo o licenza edilizia.

3. I beni sono stati costruiti all’esterno del centro abitato tra il 1942 ed il 01/09/1967 e mai in seguito modificati quindi sono da intendersi urbanisticamente legittimi.

4. I beni sono stati costruiti all’interno del centro abitato prima del 1942 ed in seguito modificati entro il 1/09/1967 in assenza di licenze od in difformità da queste, sono quindi esentati dalla produzione del titolo di costruzione ma ciò non deve intendersi come dichiarazione sostitutiva di un atto abilitativo o licenza edilizia

5. I beni sono stati costruiti all’esterno del centro abitato prima del 1942 ed in seguito modificati entro il 1/09/1967 in assenza di licenze od in difformità da queste, sono quindi da intendersi urbanisticamente legittimi.



PS
temo che la mia patologia sulle garanzie e dichiarazioni da inserire nei miei compromessi abbia assunto contorni sempre più inquietanti..
:sorrisone::sorrisone:
Mi permetto di dissentire in parte, almeno per quanto riguarda i punti 3 e 5: la L. 1150/42 non era applicabile solo ai centri abitati, ma anche ove altrove fosse presente un Piano Regolatore del Comune; per questo motivo la Corte Costituzionale ha recentemente cassato, con sentenza n° 233/2015 alcuni articoli della Legge Regionale Toscana n° 65/2014, precisamente il 207 ed il 208, che legittimavano, di fatto, le costruzioni ante 1967 edificate al di fuori dei centri abitati.
 

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