Li pubblico tutti così hai un'idea più chiara:
LIBERO- CONCORDATO- TRANSITORIO- A STUDENTI CONTRATTO DI AFFITTO LIBERO.
LIBERO
Questo tipo di contratto è caratterizzato da una durata di 4 anni rinnovabile per lo stesso periodo e per la cifra mensile da concordare liberamente tra locatore e conduttore. In caso di disdetta del contratto il conduttore dovrà avvisare il locatore a mezzo raccomandata A/R con un preavviso di 3 mesi. Inversamente, il locatore che ha la necessità di liberare il locale di sua proprietà dovrà comunicare tale decisione al conduttore con un preavviso di 6 mesi.
CONTRATTO DI AFFITTO CONCORDATO
Ha una durata di 3 anni rinnovabile per altri 2. Mentre con il contratto di affitto libero l'importo dell'affitto mensile è liberamente stabilito dal proprietario dell'immobile, il contratto concordato prevede di decidere tale mensilità in base alle tabelle stilate tra l'unione inquilini ed il comune. Per i proprietari che risiedono in zone ad "alta tensione abitativa" e che accettano il canone moderato, questo tipo di contratto prevede sgravi fiscali del 30% sulle imposte sul reddito e agevolazioni sull'imposta di registro.
CONTRATTO DI AFFITTO TRANSITORIO
Questo tipo di contratto prevede una specifica giustificazione per essere stipulato ed ha una durata massima di 18 mesi, al termine dei quali decade automaticamente. Il locatore che usufruisce di questo tipo di contratto non può beneficiare di sgravi fiscali e la rata mensile dell'affitto viene stabilita grazie ad apposite tabelle dell'organizzazione proprietari e inquilini e del comune.
CONTRATTO A STUDENTI
E' un tipo di contratto con durata massima di 36 mesi rinnovabile per lo stesso periodo. Può essere intestato contemporaneamente a più persone con lo stesso criterio dell'acquisizione di tabelle specifiche per quanto riguarda la rata mensile. Per i locatori che usufruiscono di questo contratto sono previsti sgravi fiscali del 30% sulle imposte sul reddito e agevolazioni sull'imposta di registro.I dettagli:Gli studenti devono essere iscritti regolarmente al corso di laurea fuori dal Comune di appartenenza. Ciò implica che non ha diritto a questo tipo di contratto lo studente "fuori corso" e nemmeno quello che volesse andare a vivere da solo nel proprio Comune di residenza, o solamente avvicinarsi all'università nello stesso Comune.
I punti essenziali:
- obbligo di residenza al di fuori del Comune;
- obbligo di regolare iscrizione ad un corso di laurea;
- durata compresa obbligatoriamente fra i sei e i trentasei mesi;
- rinnovo automatico, salvo disdetta anticipata;
- possibilità di recesso da parte del conduttore (inquilino) "per gravi motivi";
- possibilità di recesso parziale per l'inquilino che abiti assieme ad altri inquilini: questo vuol dire che è previsto che più studenti possano vivere assieme, e che se uno solo se ne va il contratto rimane valido per gli altri: ognuno è responsabile per la propria parte;
- proibizione della sublocazione (cioè il subaffitto);
- consegna dell'immobile con verbale o comunque con descrizione analitica delle sue condizioni di conservazione;
- produttività di interessi annuali sul deposito cauzionale che non deve superare le tre mensilità;
- applicazione degli articoli 9 e 10 della legge 392/78 per quanto riguarda gli "oneri accessori" (cioè la ripartizione delle eventuali spese condominiali).