Valexh

Membro Junior
Privato Cittadino
Scusa, ma cos'è la legge "bosetti"?

È la legge che regolamenta quelli che sono irequisiti urbanistici e di abitabilità dell'immobile... L'hai indicata correttamente, e è giusto dire che edifici costruiti prima del 67, se non modificati, non devono necessariamente avere, ai fini di richiesta mutuo il certificato di abitabilità, credo valga x quasi tutte le banche.
Poi ovvio è bene esser consapevoli e scegliere se acquistare o meno un immobile di questo tipo.
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
La Legge 47/1985, all'art. 40, che regola le dichiarazioni da rendere in caso di trasferimento e/o modifica dei diritti reali immobiliari, non obbliga minimamente a dichiarare la conformità di un fabbricato rispetto ai permessi edilizi rilasciati, ma soltanto una mera enunciazione degli stessi, se successiva al 2/1/1967, oppure una dichiarazione, con sanzioni penali in caso di mendacità, che lo stesso è stato costruito in data antecedente. Pertanto è perfettamente legittima la vendita di un fabbricato, magari del tutto abusivo, costruito, ad esempio, nel 1965. Queste fregature si evitano redigendo un buon compromesso che tuteli il venditore. Anche il Consiglio del notariato ha prodotto uno studio approfondito, su questo.
scusa mata ma io ho sempre saputo e ne sono fermamente convinto inquanto mi occupo di compravendite immobiliari da tre decenni che la non regolarità dell'immobile dal punto di vista urbanistico ne comporta la non alienabilità come del resto l'illeggittimità e di conseguenza la nullità persino delle scritture o contratti preliminari figuriamoci se riferito ad un atto traslativo.

La dichiarazione del venditore inerente la regolarità urbanistica viene obbligatoriamente inserita in ogni atto di compravendita come del resto devono essere citati i titoli (licenze e permessi a costruire etc) e di fronte a difformità eventuali concessioni in sanatoria ...
addirittura è nullo un preliminare figuriamoci se un Notaio di fronte ad un immobile abusivo può rogitare (tolto ovviamente l'ante 67 ... e anche qui ci sarebbe da dire) ...

CONTRATTO PRELIMINARE E NORMATIVA URBANISTICA. GLI ULTIMI ORIENTAMENTI DELLA CASSAZIONE



Sentenze commentate

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Nullità del contratto e azione relativa - in genere - Nullità ex art. 40 della legge n. 47 del 1985 - Ambito di applicazione - Preliminare di vendita di immobile irregolare dal punto di vista urbanistico - Inclusione - Fondamento.


I - CASS., SEZ. 2, 17 ottobre 2013, n. 23591

Cassa APPELLO NAPOLI, 29 giugno 2006

Il contratto preliminare di vendita di un immobile irregolare dal punto di vista urbanistico è nullo per la comminatoria di cui all'art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, sebbene riferita agli atti di trasferimento con immediata efficacia reale, si estende al preliminare, con efficacia meramente obbligatoria, in quanto avente ad oggetto la stipulazione di un contratto definitivo nullo per contrarietà a norma imperativa.

ne potrei postare un'infinità
 
M

mata

Ospite
Occorre vedere che abuso è: per quelli post 1967 dev'essere tale da rendere nulla la Concessione edilizia rilasciata, se è stato fatto in difformità da questa, comunque una variazione "essenziale", quelli ante 1967 sono sempre e comunque vendibili, anche se completamente abusivi. Ovviamente io non li comprerei mai, ma c'è chi l'ha fatto, ed il rogito è perfettamente valido (a meno che non sia stata dichiarata la conformità ai progetti).
 

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