
Si può vendere un immobile con abuso edilizio
Cosa succede se si acquista una casa con un abuso edilizio e lo si scopre dopo la firma del compromesso o del rogito notarile? Quale tutela per l’acquirente di un immobile abusivo?

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Il sottotetto non abitabile ha due porte finestre con balcone che non potrei più aprire per colpa di questo abbassamento, impensabile.
Ora tutto il complesso risulta abusivo per colpa di questo eccesso in altezza, ma mi chiedevo se non c'è una soluzione diversa per sanare l'abuso fatto dal costruttore e non controllato dal Comune?
Grazie
BuongiornoCon tutti i sottotetti realizzati abusivamente in Italia, che ignari acquirenti hanno acquistato pensando fosse tutto a norma, sarebbe più utile un supercondono piuttosto che il superbonus!
Nel tuo progetto autorizzato come viene definito il sottotetto e Sono previste le due porte finestre con il balcone? Nella planimetria catastale è presente il sottotetto?
l'Architetto ha verificato se in Comune fosse mai stata depositata una variante di costruzione o addirittura una pratica di condono e/o di sanatoria e poi mai conclusa pagando gli oneri? c'è chi sta chiudendo ora pratiche di condono iniziate nel 98.
Ha verificato se nel lotto c'è volumetria disponibile per una sanatoria come accertamento di conformità?
perchè parli di progetto iniziale? poi?Nel progetto iniziale erano presenti le due porte finestre ...
Nella planimetria catastale e' presente il sottotetto,
Parlo di progetto iniziale perché non ci sono state modifiche alle planimetrie che mi sono state consegnate.perchè parli di progetto iniziale? poi?
Costruttore e progettista sono ancora in attività?
1 ) Ti consiglierei di sentire il parere di costruttore e progettista, o altro tecnico, per chiedere il recupero del sottotetto , da locale sgombero (come risulta sulla carta) a studio con bagno ... è il comune che decide se ci può essere aumento di colmo.
2 ) se il comune dovesse dire che è da demolire, il tuo tecnico potrà rispondere chiedendo la sanzione alternativa, ai sensi dell'art. 34, comma 2 del DPR n. 380/2001, dichiarando che la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità
3) l'eventuale sanzione, che di solito non è esagerata, potrai valutare con un legale di dividerla, o addirittura addebitarla esclusivamente se non eri committente, con costruttore e direttore lavori, se ancora in vita ( art. 29 DPR n. 380 del 2001 prevede espressamente: “Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso “.
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