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Utente Cancellato 65257

Ospite
Sono qui allora mi correggo volevo dire giudice di pace che ti tuteli e ho scritto giudice tutelare che serve per altro sorry!! Il giudice di pace si occupa in piccola parte anche di questioni condominiali riferite alle parti comuni in questo caso la finestra sulle scale. Un altra possibilità sempre se il tuo amministratore non ci sente è ricorrere ( e con la nuova riforma condominiale è diventato quasi obbligatorio per redimere contenziosi) alla Mediazione o Conciliazione. In questo caso una persona detta conciliatore interviene a redimere la lite. Il dibattito si svolge negli uffici preposti. Il conciliatore convoca le due parti che produrranno la documentazione e spiegheranno le ragioni senza litigare!!! Il conciliatore può 1 conciliarvi bonariamente e si chiude il problema 2 non trovate un accordo? può proporre una soluzione che vada bene a tutti e due. 3 non accettate la soluzione e quindi demanda il tutto alla giurisdizione. Nel tuo caso la persona che dovresti convocare è l' amministratore che non esegue il suo mandato che è quello di mettere in pratica subito le delibere assembleari. Sarà cura dell'amministratore premunirsi a convocazione di avvertire il condomino negligente. Il tutto si dovrebbe svolgere tra convocazione dibattito e conclusioni in 3 mesi. Nel momento che l'amministratore riceve la convocazione ha 30 giorni per indire un assemblea straordinaria e a maggioranze legali farsi autorizzare dal condominio a partecipare oppure presentarsi e informare l'assemblea dopo. Questi sono i modi legali per riuscire ad avere i propri diritti condominiali rispettati. Claudia@
 

Ferr_uccio

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Privato Cittadino
Grazie e mille di nuovo.
Buona giornata.
Ferruccio.

Buongiorno, scusate se insisto, ma mi sto prodigando da solo nella ricerca per la mia difesa, che ne dite della sentenza n. 24235, pubblicata in data 29.11.2016 della Corte di Cassazione.
Grazie e mille Ferruccio.
 
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Ferr_uccio

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"In precedenza, prima della riforma del condominio, l'art. 1120 Cc prevedeva per la deliberazione delle innovazioni, come appunto l'installazione di un ascensore, la maggioranza indicata nell'allora V comma dell'articolo 1136 (maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio), fermo restando il divieto per le innovazioni pregiudizievoli alla stabilità o sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Il legislatore del 2012, con la riforma del condominio (L. 220/2012), come accennavamo, ha favorito la realizzazione di tutti quegli impianti, tra cui gli ascensori, tendenti a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche e, con la formulazione del novellato art. 1120, comma II, Cc, ha previsto per le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto, tra le altre, “le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche”, la validità delle deliberazioni assunte con una maggioranza più bassa rispetto a quella precedente, essendo attualmente sufficiente la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (attuale art. 1136 comma II Cc).
Tuttavia, riamane il divieto, anche con riferimento alle opere tendenti all'abbattimento delle barriere architettoniche, per tutte quelle innovazioni che rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che alterano il decoro architettonico e rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino (art. 1120 comma V Cc).
Tanto è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24235, pubblicata in data 29.11.2016.
La sentenza, pur occupandosi delle innovazioni in materia di condominio durante la vigenza del precedente art. 1120 Cc che, come visto, richiedeva una maggioranza qualificata per la validità delle deliberazioni relative alle innovazioni, nondimeno risulta utilizzabile anche con l'attuale contesto normativo, stante l'immanenza del divieto delle innovazioni che rendono talune parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Ciò posto, infatti, è stata ritenuta illegittima l'installazione di un ascensore all'interno dell'androne delle scale che impedisce l'accesso all'area comune ed ai box di proprietà ovvero che comporta una sensibile menomazione dell'utilità che i singoli condòmini ricavano dal bene."
 

Ferr_uccio

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Privato Cittadino
Ciao Claudia, presumo non abbia più niente da dirmi, del resto si, mi hai già illustrato bene il percorso da svolgere. La mia era solo una puntualizzazione ed una curiosità per una eventuale prossima azione legale, perchè è lì che dovrò arrivare purtroppo.
Siamo in Italia e troppo spesso dobbiamo soccombere (nonostante la ragione) a delle palesi ingiustizie.
Buona giornata.
Saluto.
Ferruccio.
 

Ferr_uccio

Membro Attivo
Privato Cittadino
A me sembra una questione privata e basta. Cosa dovrebbe fare l'uffico Tecnico. A me interesserebbe sapere se la sentenza della C.C. sopracitata annulla o perlome mette in discussione quella ancor prima citata che risale a 20 anni fa.
Grazie. Ferruccio.

Mi scusi, mi sbagliavo non risalgono a 20 anni fa. " l'art. 1122 c.c. vieta al condomino di eseguire, nel piano o nella porzione di piano di sua proprietà, soltanto quelle opere che elidano o riducano in modo apprezzabile le utilità conseguibili dalla cosa comune(Cass. 28-5-2007 n. 12491) o che possano danneggiare le parti comuni dell'edificio o che rechino altrimenti pregiudizio alla proprietà comune (Cass. 29-4-2005 n. 8883)".


"Tuttavia, riamane il divieto, anche con riferimento alle opere tendenti all'abbattimento delle barriere architettoniche, per tutte quelle innovazioni che rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che alterano il decoro architettonico e rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino (art. 1120 comma V Cc).
Tanto è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24235, pubblicata in data 29.11.2016".

Grazie.
Ferruccio.
 
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