sergio46

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CASSAZIONE CIVILE sentenza n° 7048 del 28 Luglio 1997, Sez. III:
"Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative fino all'accordo definitivo, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nell'indicazione dell'altro contraente, o nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, semprechè tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti."

Grazie per la segnalazione!
Sulla condizione però espressa dalla sentenza "semprechè tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti" ci sarà da dibattere se - nel merito - ci dovessero essere più Agenti Immobiliari che volessero pretendere la stessa provvigione - in mancanza di esclusiva - per aver solo segnalato l'immobile al potenziale acquirente.
Saluti.
 

leonard

Membro Senior
Agente Immobiliare
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CASSAZIONE CIVILE sentenza n° 7048 del 28 Luglio 1997, Sez. III:
"Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative fino all'accordo definitivo, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nell'indicazione dell'altro contraente, o nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, semprechè tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti."

.questa è "leggermente" più recente..................:risata::risata::risata:
Cassazione – Sezione terza – sentenza 6 marzo – 15 aprile 2008, n. 9884 Secondo ormai un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ribadita dalla sentenza in 9884/2008 il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto; sicché, secondo la Cassazione, la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata.

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leonard

Membro Senior
Agente Immobiliare
Professionista
Scusami Leonard,

puoi chiarirmi se il solo chiedere informazioni via internit mi obbliga in qualcosa? Grazie

..............in via teorica si, ma nel merito solo un giudice può stabilirlo con certezza, ti aggiungo che molte volte pure loro esprimono sentenze diametralmente opposte........non credere che noi mediatori siamo contenti di tale situazione....... chiediamo continuamente leggi semplici, chiare e trasparenti che purtoppo per ora non ci sono.....:stretta_di_mano::stretta_di_mano::stretta_di_mano:
 

FERNY

Nuovo Iscritto
Non ho ricevuto nessuna mail con l'indirizzo era pubblicizzata la vendita di appartamenti con via e numero civico. Io ho mandato una mail per avere ulteriori informazioni
 

Immanuel

Nuovo Iscritto
Non ho ricevuto nessuna mail con l'indirizzo era pubblicizzata la vendita di appartamenti con via e numero civico. Io ho mandato una mail per avere ulteriori informazioni

Guarda che è sbagliato credere che un mediatore debba essere pagato nel momento in cui raccoglie una proposta e la fa accettare al venditore e v'accompagna poi al rogito. Il mediatore matura il suo compenso solo segnalando l'affare, se si dovesse concludere per qualsiasi via, cosa che è stata fatta, visto che tu hai letto la sua pubblicità e l'agenzia ha la prova che tu hai visto da lui l'affare tramite l'email che hai inviato. Hanno lavorato per te ed è giusto pagarli.

Inoltre cambieranno i mezzi tecnologici, ma concettualmente per maturare il compenso è sufficiente la segnalazione dell'affare, che sia di persona, tramite telefono o internet poco cambia.
 

leonard

Membro Senior
Agente Immobiliare
Professionista
Guarda che è sbagliato credere che un mediatore debba essere pagato nel momento in cui raccoglie una proposta e la fa accettare al venditore e v'accompagna poi al rogito. Il mediatore matura il suo compenso solo segnalando l'affare, se si dovesse concludere per qualsiasi via, cosa che è stata fatta, visto che tu hai letto la sua pubblicità e l'agenzia ha la prova che tu hai visto da lui l'affare tramite l'email che hai inviato. Hanno lavorato per te ed è giusto pag

Inoltre cambieranno i mezzi tecnologici, ma concettualmente per maturare il compenso è sufficiente la segnalazione dell'affare, che sia di persona, tramite telefono o internet poco cambia.

.................. la mera indicazione di un potenziale acquirente o venditore è sufficiente a far sorgere il diritto alla provvigione giacché, come reputa la più autorevole dottrina, la “segnalazione dell’affare”, per realizzare la fattispecie contemplata dall’art. 1754 C.C. “dovrà essere così specifica da consentire alle parti, senza necessità di ulteriori attività preliminari, una diretta presa di contatto”. ..........seroli ha ragione................le Agenti Immobiliari dimostra ciò e la signora non riesce a smentirlo dovrà pagare, ............tengo a precisare che queste sono mere ipotesi..................

Aggiunto dopo 4 minuti :

ops.............manca la parola nemmeno davanti la mera nemmeno la mera indicazione di un potenziale acquirente o venditore è sufficiente a far sorgere il diritto alla provvigione giacché, come reputa la più autorevole dottrina, la “segnalazione dell’affare”, per realizzare la fattispecie contemplata dall’art. 1754 C.C. “dovrà essere così specifica da consentire alle parti, senza necessità di ulteriori attività preliminari, una diretta presa di contatto”. ....
 

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