Francy8906

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Salve, avrei una questione da proporre circa le prassi utilizzate nel mercato immobiliare. Se viene stipulato un contratto preliminare di compravendita tra un promissario acquirente ed un promissario alienante su un immobile soggetto a diritto di prelazione legale ( previsto dalla legge dunque non derogabile), a chi spetta il pagamento della provvigione dell'agente immobiliare se il prelazionario esercita la prelazione , estromettendo dunque dalla compravendita il promissario acquirente? In altre parole se poi la compravendita si perfeziona non tra aspirante acquirente e venditore , ma tra il prelazionario ed il venditore chi dovrà pagare la provvigione dell'agente immobiliare?
Immagino, considerando anche la recente sentenza della Cassazione n. 19226 del 28/09/2016, che spetterà a coloro che si sono avvantaggiati dell'"affare concluso", cioè della vendita definitiva, quindi il prelazionario e il venditore, non già il promissario acquirente estromesso, o sbaglio?
 

francesca63

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Privato Cittadino
Immagino, considerando anche la recente sentenza della Cassazione n. 19226 del 28/09/2016, che spetterà a coloro che si sono avvantaggiati dell'"affare concluso", cioè della vendita definitiva, quindi il prelazionario e il venditore, non già il promissario acquirente estromesso, o sbaglio?
Non sbagli; la certezza è che il promissario acquirente estromesso non deve pagare provvigioni.
Mentre il pagamento da parte di venditore e acquirente "finale", dipende dagli accordi stipulati in precedenza con l'agenzia tramite incarico e proposta di acquisto poi "rilevata".
 

Zagonara Emanuele

Membro Senior
Agente Immobiliare
Non sbagli.

Il promottente acquirente, estromesso dalla compravendita NON deve pagare la provvigione al'agente.

La provvigione, andrà pagata dal venditore e dall'acquirente (colui che esercita il diritto di prelazione) se questi sono gli accordi e se l'affare viene concluso per intervento dell'agente immobiliare.

Potrebbe però anche succedere che il venditore e l'acquirente finale, abbiano già avviato una trattativa tra loro (direttamente) senza avvalersi dell'agente immobiliare e potrebbe anche succedere che l'agente immobiliare non abbia un incarico di vendita in esclusiva; in questi casi l'agente non percepirà la provvigione dalle parti.

Ovviamente fermo restando quanto sopra specificato, ovvero che l'agente non sia stato influente nella trattaviva, diversamente andrà pagato da colui o coloro che si avvale/avvalgono del suo operato.
 

cristian casabella

Membro Senior
Agente Immobiliare
Non sbagli.

Il promottente acquirente, estromesso dalla compravendita NON deve pagare la provvigione al'agente.

La provvigione, andrà pagata dal venditore e dall'acquirente (colui che esercita il diritto di prelazione) se questi sono gli accordi e se l'affare viene concluso per intervento dell'agente immobiliare.

Potrebbe però anche succedere che il venditore e l'acquirente finale, abbiano già avviato una trattativa tra loro (direttamente) senza avvalersi dell'agente immobiliare e potrebbe anche succedere che l'agente immobiliare non abbia un incarico di vendita in esclusiva; in questi casi l'agente non percepirà la provvigione dalle parti.

Ovviamente fermo restando quanto sopra specificato, ovvero che l'agente non sia stato influente nella trattaviva, diversamente andrà pagato da colui o coloro che si avvale/avvalgono del suo operato.
Secondo me, visto che chi compra ha esercitato il diritto di prelazione, lo ha fatto grazie al lavoro dell Agenzia che aveva chiuso una trattativa. Quindi nient altro deve dimostrare l Agenzia per il diritto alla provvigione
 

Giuseppe Di Massa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Salve, avrei una questione da proporre circa le prassi utilizzate nel mercato immobiliare. Se viene stipulato un contratto preliminare di compravendita tra un promissario acquirente ed un promissario alienante su un immobile soggetto a diritto di prelazione legale ( previsto dalla legge dunque non derogabile), a chi spetta il pagamento della provvigione dell'agente immobiliare se il prelazionario esercita la prelazione , estromettendo dunque dalla compravendita il promissario acquirente? In altre parole se poi la compravendita si perfeziona non tra aspirante acquirente e venditore , ma tra il prelazionario ed il venditore chi dovrà pagare la provvigione dell'agente immobiliare?
Immagino, considerando anche la recente sentenza della Cassazione n. 19226 del 28/09/2016, che spetterà a coloro che si sono avvantaggiati dell'"affare concluso", cioè della vendita definitiva, quindi il prelazionario e il venditore, non già il promissario acquirente estromesso, o sbaglio?
Paga l'acquirente, ma prima di pagare si deve attendere il diniego di chi ha il diritto o la scadenza dei termini per poterlo esercitare. Se il diritto viene esercitato, per quanto ne so e deduco, l'agente immobiliare non potrà chiedere soldi a chi esercita il diritto di prelazione.
 

cristian casabella

Membro Senior
Agente Immobiliare
Paga l'acquirente, ma prima di pagare si deve attendere il diniego di chi ha il diritto o la scadenza dei termini per poterlo esercitare. Se il diritto viene esercitato, per quanto ne so e deduco, l'agente immobiliare non potrà chiedere soldi a chi esercita il diritto di prelazione.
L'intervento dell'Agenzia però è stato comunque determinante per l'acquisto, visto che altrimenti chi aveva il diritto di riscatto se la poteva già comprare prima
 

Giuseppe Di Massa

Membro Senior
Agente Immobiliare
L'intervento dell'Agenzia però è stato comunque determinante per l'acquisto, visto che altrimenti chi aveva il diritto di riscatto se la poteva già comprare prima
Si, ma chi esercita il diritto di prelazione non ha alcun contratto, neppure per adesione, con l'agenzia. Esercita appunto un diritto, che non può essere assoggettato a un pagamento per servizi di terzi. Ovviamente la parola definitiva si può mettere leggendo le carte, ma credo ci siano poche opzioni perchè accada qualcosa di diverso. Infatti il subentrante per prelazione non diventa tale se scrive all'agenzia, ma automaticamente se risponde al proprietario, indipendentemente da qualsiasi altro evento.
 

cristian casabella

Membro Senior
Agente Immobiliare
Si, ma chi esercita il diritto di prelazione non ha alcun contratto, neppure per adesione, con l'agenzia. Esercita appunto un diritto, che non può essere assoggettato a un pagamento per servizi di terzi. Ovviamente la parola definitiva si può mettere leggendo le carte, ma credo ci siano poche opzioni perchè accada qualcosa di diverso. Infatti il subentrante per prelazione non diventa tale se scrive all'agenzia, ma automaticamente se risponde al proprietario, indipendentemente da qualsiasi altro evento.
Mi sa che hai ragione tu....allora gli chiederei i danni per mancato guadagno:risata:
 

Laura.Roma

Membro Junior
Privato Cittadino
Salve, avrei una questione da proporre circa le prassi utilizzate nel mercato immobiliare. Se viene stipulato un contratto preliminare di compravendita tra un promissario acquirente ed un promissario alienante su un immobile soggetto a diritto di prelazione legale ( previsto dalla legge dunque non derogabile), a chi spetta il pagamento della provvigione dell'agente immobiliare se il prelazionario esercita la prelazione , estromettendo dunque dalla compravendita il promissario acquirente? In altre parole se poi la compravendita si perfeziona non tra aspirante acquirente e venditore , ma tra il prelazionario ed il venditore chi dovrà pagare la provvigione dell'agente immobiliare?
Immagino, considerando anche la recente sentenza della Cassazione n. 19226 del 28/09/2016, che spetterà a coloro che si sono avvantaggiati dell'"affare concluso", cioè della vendita definitiva, quindi il prelazionario e il venditore, non già il promissario acquirente estromesso, o sbaglio?
Chi si avvale della prelazione non deve pagare nulla all'AI, con la quale non ha alcun rapporto.

PS: Sono inquilina interessata a comprare l'immobile in cui sono in affitto e mi sono informata presso il Sunia.
 

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