ilfaro65

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Il terzo comma dell’art.1385 c.c. offre al promittente acquirente un’alternativa al conseguimento della caparra, consistente nella possibilità di ottenere l’esecuzione del contratto ovvero la sua risoluzione giudiziale con il risarcimento del danno subito.
Non mi è chiaro se nel momento in cui il promittente acquirente opta per l'esecuzione, il giudice sentenzierà per la vendita o se rimane comunque all'acquirente la possibilità della risoluzione giudiziale.
 

Umberto Granducato

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si.
L'art. 1453 del codice civile prevede che «La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione». In sostanza, se si è iniziato un giudizio chiedendo l'adempimento del contratto si può mutare la domanda in quella di risoluzione, ma non il contrario.
 

ilfaro65

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Scusate, ho commesso un errore nella impostazione della domanda. La riscrivo:
Il terzo comma dell’art.1385 c.c. offre al promittente acquirente un’alternativa al conseguimento della caparra, consistente nella possibilità di ottenere l’esecuzione del contratto ovvero la sua risoluzione giudiziale con il risarcimento del danno subito.
Non mi è chiaro se nel momento in cui il promittente acquirente opta per l'esecuzione:
  1. il giudice sentenzierà per la vendita o possa decidere anche per la risoluzione
  2. se anche il venditore possa opporre contestualmente la risoluzione giudiziale.
In sostanza l'acquirente è più interessato a comprare che a riscuotere la caparra o il danno.
 

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