andrea boschini

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Agente Immobiliare
antonio, io ritengo che per dare suggerimenti del tipo vai avvocato proposta nulla, bisognerebbe avere il quadro completo con visione degli atti in mano...consigli del tipo...vai da...x farti consigliare e' una cosa, ma fare affermazioni in senso assoluto mi sembra inappropriato e inopportuno
 

Marina Langella

Nuovo Iscritto
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antonio, io ritengo che per dare suggerimenti del tipo vai avvocato proposta nulla, bisognerebbe avere il quadro completo con visione degli atti in mano...consigli del tipo...vai da...x farti consigliare e' una cosa, ma fare affermazioni in senso assoluto mi sembra inappropriato e inopportuno
Concordo si rischia di dare informazioni sbagliate :ok:
 

Antonio Troise

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io ti consiglio un legale, proposta nulla, il proprietario ti deve restituire anche i 2.000 €uro.

questo mio post, è il seguito di altri post precedenti in cui si ipotizzava anche la possibilità (e noi lo sappiamo) che la proposta potrebbe essere considerata in caso di giudizio "nulla".

leggete i miei interventi precedenti e vedete che quest'ultimo è il succo di essi, la sintesi, cioè mi ripeto consulenza da un legale, anche qualche associazione dei consumatori, e nell'eventualità che la proposta fosse ritenuta nulla, il proprietario deve restituire le somme ricevute.

Se la proposta è consederata valida, hai perso la somma versata e devi pagare l'agenzia come stabilito.
 

Sergio Caruso

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Credo che qualcuno abbia preso il patentino al Cepu!

Ecco una rinfrescata in pillole:

Elementi essenziali [modifica]
Il contratto scaturisce dallo scambio del consenso: due o più persone si accordano sul contenuto del contratto che debbono concludere e si impegnano a vicenda. Il rapporto giuridico su cui verte l'accordo delle parti non può che essere un bene in senso ampio suscettibile di valutazione economica. I requisiti essenziali del contratto elencati all'art 1325 del c.c. sono:
l’accordo delle parti (o consenso): l'incontro delle volontà delle parti;
la causa: la funzione economico-sociale del contratto, così definita dalla relazione di accompagnamento al Codice Civile;
l’oggetto: la prestazione che deve essere eseguita dal debitore in favore del creditore; dev'essere: POSSIBILE (quando è un qualcosa che esiste o può venire ad esistenza), LECITA (quando non è contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume) DETERMINATO o DETERMINABILE (quando viene determinata quantità e qualità)
la forma: il modo in cui si manifesta la volontà. Nel nostro ordinamento vige il principio di libertà della forma, ma in alcuni casi può essere richiesta una forma determinata affinché il contratto sia valido (es. la forma scritta per i contratti immobiliari).
La mancanza anche di uno solo di questi requisiti genera nullità del contratto (art. 1418)
 

Sergio Caruso

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Formazione dei contratti

Il contratto si forma attraverso:
lo scambio di una proposta e di una accettazione
la redazione comune del testo negoziale seguita dal consenso delle parti (dichiarazioni congiunte e simultanee)
l'inoltro di un ordine (form) con avviso di ricezione automatica (è fenomeno proprio della contrattazione on line, c.d. Contratto telematico).
La proposta, è l’atto con il quale una parte prospetta all’altra il contenuto del contratto. L’accettazione, esprime la volontà di vincolarsi al contenuto della proposta. Il contratto si considera concluso quando il proponente viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'art. 1335 statuisce che la conoscenza si presume nel momento in cui la dichiarazione giunge all'indirizzo del destinatario, ossia del proponente. Essa è accertabile con una raccomandata con ricevuta di ritorno.
 

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