Roby

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Agente Immobiliare
A me vietare per il primo anno che il conduttore possa dare disdetta sembra sinceramente Vessatoria, come ho postato prima il secondo comma parla chiaro.
 

amedeozanatta

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Agente Immobiliare
superspectra ha scritto:
Ora la mia domanda è il conduttore può dare cessazione del contratto senza alcun preavviso, la disdetta che aveva dato l'anno prima era decaduta o aveva ancora valore giuridico?
In attesa, cordiali saluti.
Ragazzi scusate ma mi sembra che stiamo uscendo dall'argomento. Il contratto è stato stipulato nel 2007 e la disdetta ultima (con preavvisodi 15 gg) nel 2009. Il problema del primo anno è ben superato. La disdetta data nel 2008 è decaduta. Non è lecito dare un preavviso così breve ma dobbiamo rientrare nella normativa classica dei 6 mesi di preavviso.
Per quanto riguarda la clausola del non recesso il primo anno apriamo un nuovo forum : approposito se volessi farlo io come si fa?
 

amedeozanatta

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Agente Immobiliare
paolo ferraris ha scritto:
ISABELLA!!!!....questi avevano VIETATO al CONDUTTORE di dare DISDETTA per il primo ANNO....è lecito?....per il resto ho letto meglio dopo che si trattava di un CONTRATTO AGEVOLATO...???!!!...a maggior ragione come hanno potuto scrivere che il conduttore per un ANNO (anche se il primo),non poteva dare disdetta?...è lecito?...per il resto tutto ok...
Finchè non apriamo un nuovo forum in merito ti riporto pari pari l'articolo di legge :" Articolo1
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di tre anni, dal … al …, e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto"
Quindi bravo Paolo: NON E' LECITO. Ciao
 

paolo ferraris

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
mf.gestimm ha scritto:
Buongiorno, a mio avviso tralasciando che sia o non sia legale impedire disdetta nel primo anno il mio pensiero è questo:
- la prima disdetta ha perso di validità nel momento in cui sono stati versati e incassati i canoni dopo lo scadere della stessa,
- il conduttore non potrebbe dare disdetta senza il regolare preavviso e i gravi motivi, che andrebbero motivati, non sono specificati da nessuna legislatura. !

NON SONO d'accordo...sui "gravi motivi" IL CONDUTTORE HA SEMPRE LA FACOLTA' DI RECEDERE con i 6 mesi di preavviso...i "gravi motivi" come ho già detto , per le locazioni residenziali...sono qualsiasi cosa!...non serve neppure motivarla!...anche se scritto sul contratto!...in 20 anni ho visto solo un inquilino condannato da un giudice a pagare i canoni mancanti di 4 anni!...e secondo me il giudice era amico intimo del proprietario e l'avvocato del conduttore un pirla....
 
I

Isabella Tafuro

Ospite
Circa il preavviso che il Conduttore dovrebbe dare, in assenza di patti previsti nel contratto di locazione, ci si attiene ai 6 mesi (escludendo in questo caso i "gravi motivi"), in quanto il contratto prevedeva la facoltà di disdetta dopo il primo anno.

Se leggete quanto ho postato, è chiaro che , fatti salvi i diritti del Conduttore al recesso per "gravi motivi", posso NON DARE la possibilità del recesso addirittura per tutta la durata contrattuale, quindi stabilire la possibilità di recesso del Conduttore DOPO il primo anno, non solo è lecito ma è addirittura un'agevolazione per il Conduttore; stiamo confondendo le idee a chi ha fatto la domanda, e visto che stiamo innescando una polemica su una questione già risolta, chiarisco e ribadisco che, l'art. 27 ultimo comma L.n. 392, prevede che è facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dando avviso al locatore mediante lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento con preavviso di almeno 6 mesi................., quindi qualora il contratto di locazione non preveda la possibilità per il conduttore di recedere in "qualsiasi momento", questi è tenuto contestualmente al recesso, a specificare i gravi motivi. Se nel contratto non è previsto il recesso anticipato, il suo recesso potrà essere legittimo solo se sussitono i gravi motivi. I gravi motivi non possono attenersi alla soggettiva ed unilaterale valutazione del Conduttore, poichè in tal caso si ipotizzerebbe la sussistenza di un recesso "ad nutum" contrario all'interpretazione della norma di legge.
 
I

Isabella Tafuro

Ospite
:confuso: :confuso: :confuso: A tutti noi diecielode!!!!!, purchè non si divaghi troppo, colgo l'occasione per dire a tutti i miei colleghi, che ( è una mia opinione) sarebbe opportuno , di fronte a domande chiare e concise, dare altrettante risposte chiare e soprattutto concise. Divagare ed argomentare su più fronti può confondere le idee a chi ha chiesto il nostro aiuto, ovviamente se si ritiene che la risposta non sia corretta è necessario l'intervento chiarificatore, ma scusate, forse è solo il mio pensiero. Mi piacerebbe conoscere la vostra opinione.
:innamorato: :innamorato:
 

paolo ferraris

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
stavolta non mi è chiaro...e non sono convinto dalla risposta di Isabella...(sarebbe la prima volta)...io continuo a sostenere che il conduttore può recedere in qualsiasi momento con il preavviso dei sei mesi...ok....le parti possono convenire diversamente...ok ...ma io sostengo che possono convenire diversamente per una durata minore della possibilità di recesso, cioè concedere al conduttore 3 mesi o uno o un giorno, cioè sempre a suo miglior uso...MA MAI il contrario...inoltre se non si prevede in "anche senza i gravi motivi"...Cara Isabella...I gravi motivi non possono attenersi alla soggettiva ed unilaterale valutazione del Conduttore...ma dovresti trovare sufficiente giurisprudenza che da diversi anni considera i "Gravi Motivi" molte volte così "favorevoli" al conduttore...che come qualcuno a detto...è inutile intentare una causa...e riprendersi la cosa locata è già tanto...Salute....
 

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