Umberto Granducato

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Agente Immobiliare
Umberto, umberto,
sei un pò distratto.......ci sono solo 2 soluzioni a questo quesito:
- Locatore vende direttamente al conduttore, e siamo tutti più contenti;
- Locatore notifica tramite ufficiale giudiziario un compromesso fatto con un' acquirente al conduttore, il quale a sessanta giorni per decidere cosa fare.
Non ci sono altre soluzioni se il locatore vuole avvalersi della clausola in questione per disdire il contratto di locazione alla prima scadenza

Non sono distratto:

38. Diritto di prelazione.


Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.


Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto preliminare.
 

Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
Perchè - se non ho dimenticato qualche particolare sulle nuove normative (e può essere, visto che non mi occupo attivamente di affitti da parecchio tempo - non sono obbligata a dare la prelazione all'inquilino.

Ovvio che glielo chiedo, perchè sarebbe una vendita "facile", anche se, per esperienza, mettere d'accordo le aspettative di proprietario e inquilino è più difficile che vendere ad un esterno...

Silvana

Silvana,
stiamo discuttendo su questa clausola:
Alla prima scadenza dei contratti stipulati, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto per diversi motivi tra cui :
"quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.">>
 

Bagudi

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Si tratta di una legge recente che rimanda alla 392/78 ?

E comunque tu fai riferimento ad un locatore che NON abbia altri immobili da adibire ad abitazione, il che nel post non è specificato.

Io mi riferisco ad un caso normale, in cui il locatore vuole disfarsi, per motivi suoi, di uno degli appartamenti posseduti...

Scusa se insisto, ma vorrei avere le idee chiare e continuo a non averle...

Silvana
 

Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
Si tratta di una legge recente che rimanda alla 392/78 ?

E comunque tu fai riferimento ad un locatore che NON abbia altri immobili da adibire ad abitazione, il che nel post non è specificato.

Io mi riferisco ad un caso normale, in cui il locatore vuole disfarsi, per motivi suoi, di uno degli appartamenti posseduti...

Scusa se insisto, ma vorrei avere le idee chiare e continuo a non averle...

Silvana

Silvana,
anch'io vorrei avere idee più chiare, cerchiamo tutti insieme di trovare una soluzione :applauso: :ok:
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Non mi è chiaro perchè Antonio - sempre preparatissimo :applauso::applauso: - porta avanti una teoria così drastica sulla necessità di notifica all'inquilino relativamente al diritto di prelazione e invece io credo che la procedura normale sia quella che ho esposto qualche post più su...

Vorrei capire se sono io che sono testona o se è Antonio che è più reale del re ...:^^:

Silvana
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Per chiarire due esempi.
Primo esempio:
1) Il locatore ha intenzione di vendere;
2) Invia al conduttore la disdetta ed anche la facoltà di acquisto per prelazione;
3) il conduttore non intende acquistare e va via;
4) Il proprietario non vende e riaffitta a terzi.
In questo caso il conduttore ha diritto al reintegro o all'indennità.

Secondo esempio:
1) Il locatore ha intenzione di vendere;
2) Invia al conduttore la disdetta ed anche la facoltà di acquisto per prelazione;
3) il conduttore non intende acquistare e va via;
4) Il proprietario vende.
In questo caso il conduttore non ha diritto al reintegro o all'indennità.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Non mi è chiaro perchè Antonio - sempre preparatissimo :applauso::applauso: - porta avanti una teoria così drastica sulla necessità di notifica all'inquilino relativamente al diritto di prelazione e invece io credo che la procedura normale sia quella che ho esposto qualche post più su...
Vorrei capire se sono io che sono testona o se è Antonio che è più reale del re ...:^^:
Silvana

Antonio è una fonte inesauribile del forum ;)
Ha ragione sul fatto che la comunicazione all'inquilino deve essere formale (tramite ufficiale giudiziario) e non informale.
Non concordo con lui su una sola cosa: che la comunicazione vada fatta allegando un preliminare già stipulato con altro compratore. La notifica puo essere fatta prima di vendere indicando la cifra (come riportato in mio post precedente: art.38)
 

Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
Silvana,
ti ringrazio per il preparatissimo , ti offrirò un caffè , il post è dedicato ad un caso particolare, una motivazione per cui il locatore può disdire il contratto di locazione alla prima scadenza e tale motivazione è stata ripetuta più volte.

Esaminiamo insieme la motivazione:
"quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agl iarticoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ."

Articolo 38 Diritto di prelazione. (Legge 392/1978 - Equo canone)
Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.
Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.
Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto preliminare.
Nel caso in cui l'immobile risulti locato a più persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse.
Il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore.
L'avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione medesima.
Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste dall'art. 732 del codice civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.


Articolo 39 Diritto di riscatto. (Legge 392/1978 - Equo canone)
Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui all'articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto notificato con cui l'acquirente o successivo avente causa comunichi prima di tale udienza di non opporsi al riscatto.
Se per qualsiasi motivo, l'acquirente o successivo avente causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
spe
Secondo te dopo aver letto per bene questi articoli, nel caso specifico che stiamo trattando, è giusto il mio intervento?
 

Umberto Granducato

Fondatore
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Agente Immobiliare
Per chiarire due esempi.
Primo esempio:
1) Il locatore ha intenzione di vendere;
2) Invia al conduttore la disdetta ed anche la facoltà di acquisto per prelazione;
3) il conduttore non intende acquistare e va via;
4) Il proprietario non vende e riaffitta a terzi.
In questo caso il conduttore ha diritto al reintegro o all'indennità.

Secondo esempio:
1) Il locatore ha intenzione di vendere;
2) Invia al conduttore la disdetta ed anche la facoltà di acquisto per prelazione;
3) il conduttore non intende acquistare e va via;
4) Il proprietario vende.
In questo caso il conduttore non ha diritto al reintegro o all'indennità.

Assolutamente d'accordo antonello, ma quello che balla sono i tempi:
se vende dopo 3 anni? vale lo stesso discorso? Cioè finchè non vende non puo piu riaffittare pena il risarcimento? (mai più?)

Aggiunto dopo 1 :

Silvana,
ti ringrazio per il preparatissimo , ti offrirò un caffè , il post è dedicato ad un caso particolare, una motivazione per cui il locatore può disdire il contratto di locazione alla prima scadenza e tale motivazione è stata ripetuta più volte.

Esaminiamo insieme la motivazione:
"quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agl iarticoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ."

Articolo 38 Diritto di prelazione. (Legge 392/1978 - Equo canone)
Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.
Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.
Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto preliminare.
Nel caso in cui l'immobile risulti locato a più persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse.
Il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore.
L'avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione medesima.
Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste dall'art. 732 del codice civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.


Articolo 39 Diritto di riscatto. (Legge 392/1978 - Equo canone)
Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui all'articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto notificato con cui l'acquirente o successivo avente causa comunichi prima di tale udienza di non opporsi al riscatto.
Se per qualsiasi motivo, l'acquirente o successivo avente causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
spe
Secondo te dopo aver letto per bene questi articoli, nel caso specifico che stiamo trattando, è giusto il mio intervento?

Antonio vedi che la comunicazione la puoi mandare prima di vendere?
 

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