Il tuo commento è giusto il punto è:
Chi stabilisce per quanto tempo l'immobile deve rimanre sul mercato e a che prezzo ? La legge consente la disdetta da parte del locatore (cosa certa) laddove egli manifesti volontà di vendere l'immobile (cosa incerta). Per tanto egli deve dimostrare la sola volontà di vendere, non venderlo a forza!!!
Il locatore imputerà ovviamente il suo fallimento ad eventi che esulando dalla sua volontà (situazione del mercato immobiliare particolare, nessun acquirente ha incontrato le sue richieste etc.) Nulla viene detto sulle modalità ed i tempi di vendita, per tanto mi pare che nella vicenda sopra il locatore ha adempiuto del tutto ai suoi doveri.... Se egli oltre alla raccomandata in cui invita l'inquilino ad avvalersi del diritto di prelazione, sarà in possesso anche di un mandato a vendere della durata di sei mesi o un anno dell'agenzia immobiliare pinco pallino, cosa gli si potrà contestare ?
Capitemi bene, non sono per nulla d'accordo all'utilizzo di escamotages, ma se la legge non è chiara sicuramente c'è qualcuno che la sfrutterà a suo vantaggio, un pò come i famosi "gravi motivi" di cui si deve avvalere il conduttore per recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone comunicazione con preavivso di almeno 6 mesi; qualora il locatore dovesse contestare l'assenza di gravi motivi non penso sarà difficile ad es.: trovare uno psichiatra che certifica uno stato di stress da parte del conduttore e che per tanto questi deve cambiare zona dove vive o lavora.
Qualcuno ha riferimenti a riguardo?