Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
E' pur vero che le istruzioni del RLI parlano di allegazione di:
- copia del contratto sottoscritto dalle parti.

Ma faccio notare che la frase suddetta potrebbe leggersi in due modi:
1- copia del contratto con le firme autografe dei contraenti.
2- copia del contratto, cioè del testo identico a quello sottoscritto dalle parti.

Se ci rifacciamo a quanto ancora in uso , cioè a locazioni 9.5.4, notiamo che anche li il testo del contratto viene trasmesso ed allegato alla registrazione: e le parti sono tenute a scambiarsi e conservare copia sottoscritta del contratto. Ma proprio la procedura aveva l'evidente limite di non permettere la trasmissione del testo liberamente compilato, comprese di firme. Eppure la registrazione era valida a tutti gli effetti, non solo tributari.

Se ciò è stato valido per tutta la durata in cui è stato utilizzato il Sw Locazioni..., sarei portato a concludere, con argomentazioni più logiche che legali, che la pretesa di un documento telematico contenente fisicamente le firme, sia una lettura restrittiva e letterale delle istruzioni, condizionata da una nostra deformazione mentale, ormai condizionata dalle vessazioni della burocrazia.
La stessa che porta alcuni addetti delle AdE a far riferimento solo alle procedure cartacee.

In aggiunta si potrebbe ricordare che in fatto di firme, un autografo scannerizzato non mi pare sia riconosciuto come firma digitale: a maggior ragione quindi la presenza di una immagine plurima di almeno due firme può essere considerata garanzia di autenticità.

L'unica procedura prevista con fiscoonline e Entratel, è proprio l'autenticazione del mittente attraverso la immissione del proprio pin o l'ambiente di sicurezza Entratel: ma riguarda chi effettua la trasmissione.

Riproporrei quindi l'invito di Irene1: chi se la sente di fare la cavia?

Cosa ne pensate?


Ok, Basty, ipotizziamo l’invio di un file contenente un contratto di locazione privo di firme e gettiamo i dadi.

Anzitutto, ogni singola direzione provinciale attiverà, secondo proprie logiche interne e in base al personale di cui dispone, controlli automatizzati di accertamento (è possibile, ma non probabile, che un ufficio metta in lista tutti i file ricevuti). In linea generale le conseguenze potrebbero essere brevemente le seguenti:

1. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di allegare il file contenente il contratto, ma si decida comunque, per opzione, di inviarlo
:

° Il sistema controlla le scelte effettuate dal contribuente (tipologia di contratto, soggetto persona fisica ecc.) e le caselle di spunta (allegati, garanzie, contratto non soggetto ad IVA ecc.) e il Riepilogo finale.
° Il file deve concordare con i dati inseriti.
° I dati inseriti non richiedono l’obbligo di allegare il contratto.
° Non viene effettuato nessun controllo successivo all’invio.
° Nessuna mancanza può essere imputata, dal momento che l’obbligo non sussiste.
° Scelta effettuata ----------> non invalidante

2. Nel caso, invece, di obbligo di allegazione del file (ad es. Tipologia di contratto S1):

° Il sistema controlla le scelte effettuate (tipologia di contratto, soggetto persona fisica ecc.) e le caselle di spunta (allegati, garanzie, contratto non soggetto ad IVA ecc.) e il Riepilogo finale.
° Il file deve concordare con i dati inseriti.
° I dati inseriti richiedono l’obbligo di allegare il contratto.
° Viene effettuato un controllo successivo all’invio.
° La mancanza può essere contestata dall’ufficio competente (modello non conforme).
° Scelta effettuata ----------> invalidante
° Il controllo evidenzia la mancanza delle firme.
° Il file è immodificabile e inannullabile da parte del contribuente.
° Il file è immodificabile e inannullabile da parte dell’Agenzia delle Entrate.
° E possibile intervenire, su richiesta dell’ufficio competente, solo in modalità cartacea regolarizzando l’incompletezza dell’atto inviato, presentando apposita istanza di correzione e consegnando copia del contratto sottoscritto dalle parti.
 
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Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Cara Penny, grazie ma in cuor mio speravo mi citassi la benedetta circolare provvedimento o che altro decreto che già all'epoca dell'obbligo di invio telematico con Locazioni 9.5.x esentava (meglio imponeva) l'invio del solo testo, non essendo previsto l'invio di copie firmate.

Poichè anche il RLI cita come riferimento normativo il DM 31/07/1998, sembra valere sempre solo il seguente obbligo:
Articolo 23 - Obblighi a carico dei soggetti che effettuano, per via telematica, gli adempimenti connessi ai contratti di
locazione ed affitto di beni immobili.
In vigore dal 9 luglio 2003
1. Gli utenti devono consegnare alla parte contraente copia delle ricevute
di cui all'art. 22, commi 4 e 5.
2. I soggetti, di cui all'art. 15, sono tenuti a rilasciare agli utenti
che hanno conferito loro l'incarico di provvedere agli adempimenti previsti
dal presente capo:
a) una dichiarazione di impegno a provvedere alla registrazione ovvero
alla esecuzione dei pagamenti delle imposte relative ai canoni per le
annualita' successive, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni, alle
risoluzioni;
b) due copie delle ricevute di cui all'art. 22, commi 4 e 5;
c) una copia della ricevuta di cui all'art. 22, comma 6.
3. Gli utenti devono conservare per il periodo previsto dall'art. 18 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, i
contratti unitamente alle ricevute di cui all'art. 22, commi 4, 5 e 6 anche
al fine di consentire i controlli da parte dell'Agenzia delle entrate.

Sarebbe interessante avere risposte da parte di uffici competenti
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Cara Penny, grazie ma in cuor mio speravo mi citassi la benedetta circolare provvedimento o che altro decreto che già all'epoca dell'obbligo di invio telematico con Locazioni 9.5.x esentava (meglio imponeva) l'invio del solo testo, non essendo previsto l'invio di copie firmate.
Poichè anche il RLI cita come riferimento normativo il DM 31/07/1998, sembra valere sempre solo il seguente obbligo:
Sarebbe interessante avere risposte da parte di uffici competenti


Vedo che la mia risposta non ti ha soddisfatto. Allora ci riprovo, sperando in una sorte più benigna.

Il nuovo modello RLI ha modificato la modalità di registrazione dei contratti di locazione. Ora le parti non trasmettono più in telematico le clausole (Contratti di locazione) o i dati (SIRIA & IRIS) di un atto negoziale. Contratti di locazione continua a essere un semplice emulatore che genera un corpo contrattuale standardizzato sulla base delle opzioni di scelta del contribuente (da qui i suoi limiti evidenti e le critiche avanzate da più parti negli anni passati). SIRIA e il suo gemello (di sventura) IRIS sono semplici denunce di registrazione telematica (non è neppure prevista l’allegazione del contratto). Chi continua oggi a registrare con Contratti di locazione sottoscrive una specie di "patto" (diabolico) con l’Agenzia delle Entrate in cui dichiara che, sotto la sua responsabilità, quello che invia è uguale al contratto firmato.

Con il vecchio pacchetto applicativo, l’Agenzia accetta, con (imbarazzante) neutralità, un documento di cui non ha la certezza assoluta (una sorta di consegna fidata sulla parola), ma chi garantisce che ciò che viene inoltrato sia l’esatta copia di ciò che è stato sottoscritto dalle parti? Le stesse considerazioni potrebbero essere fatte anche riguardo il numero di copie del contratto indicate, ma lasciamo perdere perché ciò esula dalla domanda che mi hai posto. Ora il software RLI non prevede la compilazione di un contratto: viene semplicemente richiesto di inserire i dati generali, i soggetti, i dati degli immobili e l’esercizio dell’opzione e della revoca della cedolare secca.

Laddove ricorra l’obbligo, è necessario allegare copia del contratto sottoscritto dalle parti. Ora, il soggetto che invia scansiona il documento, comprensivo delle firme, e la scansione, ovviamente, non attesta che quelle firme sono autentiche: non viene richiesto di inoltrare un documento sottoscritto digitalmente, ma una semplice trasmissione – ancorché qualificata – dell’atto sottoscritto dalle parti. Chi, in senso lato, “autentica” le firme, a mio sommesso avviso, è il PIN CODE del soggetto che effettua l’invio.

Come per tutti i servizi online, chi vuole avvalersene deve essere in possesso di PIN che, garantendo l’identificazione informatica del soggetto, rende valido l’invio del contratto anche se privo di firme autentiche. In buona sostanza, se questa interpretazione è corretta, è il soggetto stesso che, sotto la sua responsabilità, ufficializza - con il proprio PIN CODE – che quell’atto negoziale che inoltra è relativo ad un contratto reale, originale, controfirmato dalle parti contraenti.

Chiudo con un altro dei tanti…ahem :^^:…tantissimi :sorrisone: esempi di compilazione del modello RLI che correderanno la guida (per la gioia di Basty ;):D). Dulcis in fundo o in cauda venenum?


CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO: CESSIONE A SEGUITO DI SUBENTRO DI NUOVO CONDUTTORE

- REGIME ORDINARIO
- CEDOLARE SECCA

QUADRO A

SEZIONE II – ADEMPIMENTO SUCCESSIVO

TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO = 3 (CESSIONE)

CEDOLARE SECCA = Non flaggare/barrare la casella.

DATA CESSIONE = Indicare la data del subentro del nuovo conduttore.

SEZIONE III – RICHIEDENTE

Deve coincidere con una delle parti del contratto precedentemente registrato.

TIPO SOGGETTO = 1

QUADRO B

Nel caso di subentro di un nuovo conduttore al posto di un altro (ad esempio un nuovo studente sostituisce uno studente uscente, assumendo, in luogo del cedente, tutti gli obblighi derivanti dal contratto originario), va compilata solo la SEZIONE II – DATI DEL CONDUTTORE inserendo un conduttore con indicazione di cedente (NUMERO CONDUTTORE = 001) e un conduttore con indicazione di cessionario (NUMERO CONDUTTORE = 002).

QUADRO C

E’ obbligatorio compilare il quadro solo se è presente il campo CDC.

_______________________________________________________________________

ATTENZIONE


Il QUADRO D va selezionato ed eliminato utilizzando il tasto ELIMINA (il modello RLI viene stampato con il quadro D non compilato): non è possibile entrare in cedolare in sede di cessione.

In caso di cessione a seguito di successione a causa di morte del conduttore e contestuale subentro del coniuge convivente o del convivente more uxorio non è necessario porre in essere alcun adempimento fiscale: è bene, tuttavia, presentare o inviare un’apposita comunicazione del subentro all’ufficio di competenza.
 
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od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
In buona sostanza, se questa interpretazione è corretta, è il soggetto stesso che, sotto la sua responsabilità, ufficializza - con il proprio PIN CODE – che quell’atto negoziale che inoltra è relativo ad un contratto reale, originale, controfirmato dalle parti contraenti
Infatti lo scopo di accesso tramite pin code dovrebbe essere quello...anche se il meccanismo e' tecnicamente debole in quanto non garantisce che la copia ricevuta sia effettivamente quella inviata non essendo previsto nessun meccanismo di firma e integrità degli allegati se non vado errato.
 

Agenzia Castello

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Oggi ho poltrito e non ho ancora letto l'ultima "inserzione" di Penny.i eravamo lasciati, prima dell'intermezzo delle fatidiche Idi di Marzo, con la questione delle firme in calce al contratto: ripensando al tema, in vista di una rettifica all'editing della guida, mi è venuta una domanda.

E' pur vero che le istruzioni del RLI parlano di allegazione di:
- copia del contratto sottoscritto dalle parti.

Ma faccio notare che la frase suddetta potrebbe leggersi in due modi:
1- copia del contratto con le firme autografe dei contraenti.
2- copia del contratto, cioè del testo identico a quello sottoscritto dalle parti.

Se ci rifacciamo a quanto ancora in uso , cioè a locazioni 9.5.4, notiamo che anche li il testo del contratto viene trasmesso ed allegato alla registrazione: e le parti sono tenute a scambiarsi e conservare copia sottoscritta del contratto. Ma proprio la procedura aveva l'evidente limite di non permettere la trasmissione del testo liberamente compilato, comprese di firme. Eppure la registrazione era valida a tutti gli effetti, non solo tributari.

Se ciò è stato valido per tutta la durata in cui è stato utilizzato il Sw Locazioni..., sarei portato a concludere, con argomentazioni più logiche che legali, che la pretesa di un documento telematico contenente fisicamente le firme, sia una lettura restrittiva e letterale delle istruzioni, condizionata da una nostra deformazione mentale, ormai condizionata dalle vessazioni della burocrazia.
La stessa che porta alcuni addetti delle AdE a far riferimento solo alle procedure cartacee.

In aggiunta si potrebbe ricordare che in fatto di firme, un autografo scannerizzato non mi pare sia riconosciuto come firma digitale: a maggior ragione quindi la presenza di una immagine plurima di almeno due firme può essere considerata garanzia di autenticità.

L'unica procedura prevista con fiscoonline e Entratel, è proprio l'autenticazione del mittente attraverso la immissione del proprio pin o l'ambiente di sicurezza Entratel: ma riguarda chi effettua la trasmissione.

Riproporrei quindi l'invito di Irene1: chi se la sente di fare la cavia?

Cosa ne pensate?
Oggi ho poltrito e non ho ancora letto l'ultima "inserzione" di Penny.

Ci eravamo lasciati, prima dell'intermezzo delle fatidiche Idi di Marzo, con la questione delle firme in calce al contratto: ripensando al tema, in vista di una rettifica all'editing della guida, mi è venuta una domanda.

E' pur vero che le istruzioni del RLI parlano di allegazione di:
- copia del contratto sottoscritto dalle parti.

Ma faccio notare che la frase suddetta potrebbe leggersi in due modi:
1- copia del contratto con le firme autografe dei contraenti.
2- copia del contratto, cioè del testo identico a quello sottoscritto dalle parti.

Se ci rifacciamo a quanto ancora in uso , cioè a locazioni 9.5.4, notiamo che anche li il testo del contratto viene trasmesso ed allegato alla registrazione: e le parti sono tenute a scambiarsi e conservare copia sottoscritta del contratto. Ma proprio la procedura aveva l'evidente limite di non permettere la trasmissione del testo liberamente compilato, comprese di firme. Eppure la registrazione era valida a tutti gli effetti, non solo tributari.

Se ciò è stato valido per tutta la durata in cui è stato utilizzato il Sw Locazioni..., sarei portato a concludere, con argomentazioni più logiche che legali, che la pretesa di un documento telematico contenente fisicamente le firme, sia una lettura restrittiva e letterale delle istruzioni, condizionata da una nostra deformazione mentale, ormai condizionata dalle vessazioni della burocrazia.
La stessa che porta alcuni addetti delle AdE a far riferimento solo alle procedure cartacee.

In aggiunta si potrebbe ricordare che in fatto di firme, un autografo scannerizzato non mi pare sia riconosciuto come firma digitale: a maggior ragione quindi la presenza di una immagine plurima di almeno due firme può essere considerata garanzia di autenticità.

L'unica procedura prevista con fiscoonline e Entratel, è proprio l'autenticazione del mittente attraverso la immissione del proprio pin o l'ambiente di sicurezza Entratel: ma riguarda chi effettua la trasmissione.

Riproporrei quindi l'invito di Irene1: chi se la sente di fare la cavia?

Cosa ne pensate?

Io allego il file in pdf/a senza firme da libreoffice lo si può salvare direttamente in quel formato e non mi hanno mai scartato un contratto, come dici tu se prima allegavamo il testo e basta perché ora dovrebbe essere diverso? Se no avrebbero scritto :"copia del contratto sottoscritto tra le parti riportante le firme delle stesse".
 
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Agenzia Castello

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Tra l'altro leggendo il provvedimento del 10 gennaio 2014 dell'Agenzia delle Entrate (RLI_TOTALE.pdf) al punto 1.4 modalità di presentazione dicono:"
In caso di richiesta di registrazione, il modello di cui al punto 1.1 può
essere presentato in via telematica in forma semplificata senza l’allegazione
della copia del testo contrattuale in presenza delle seguenti caratteristiche..... ", io per copia del testo contrattuale e per contratto sottoscritto tra le parti intendo il testo del contratto o almeno quello è il significato, poi come al solito le cose non sono mai chiare e limpide al 100% con l'Agenzia delle Entrate.
 

Agenzia Castello

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Per fugare ogni dubbio ho chiamato il call center dell'Agenzia delle Entrate, l'operatore ritiene che vada allegato solo il testo del contratto in pdf per ragione di continuità con quello che si faceva prima, poi se domani si svegliano e dicono che non è così penso faranno una circolare.
 

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