roberto.spalti

Membro Senior
Agente Immobiliare
Stop agli agenti immobiliari "faciloni" che si lasciano andare a comunicazioni di cui non sono certi o che non hanno verificato personalmente. Durante lo svolgimento della mediazione, infatti, l'agente deve muoversi seguendo l'ordinaria diligenza richiesta al professionista. E se non lo fa, rischia una condanna per truffa e anche di dover risarcire la parte lesa. La Corte di cassazione, con la sentenza 19095/2011 (si legga il testo integrale sul sito di Guida al diritto), ha confermato la condanna inflitta dalla Corte di appello di Bari a un' agenzia locale per aver fatto sottoscrivere un contratto preliminare di acquisto di un fondo rustico - con relativo anticipo e pagamento della commissione - senza però aver informato l'acquirente che sull'immobile gravava una ipoteca giudiziale.

Il mediatore risponde delle informazioni che fornisce
Per la Suprema Corte, che ha condiviso l'argomentazione dei giudici dell'Appello, se è vero che il mediatore non è tenuto a svolgere indagini di natura tecnico giuridica, «come l'accertamento della libertà dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le visure catastali e ipotecarie», tuttavia «è comunque tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale». Non solo, la Corte, entrando nello specifico, ha anche chiarito che ciò «comprende, in positivo, l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, e, in negativo, il divieto di fornire informazioni su circostanze che non abbia controllato».

Non basta la dichiarazione della venditrice
Ed è qui che è scattata la responsabilità dell'agente il quale, come risulta anche dal connesso procedimento penale arrivato a sentenza definitiva, «aveva assicurato la promissaria acquirente che l'immobile fosse libero da pesi, basandosi su dichiarazioni rese per iscritto dalla venditrice».

Fonte il sole 24 ore
 

Allegati

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andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Toh questa e' bella, non siamo tenuti a fare le visure ma siamo obbligati a leggere il pensiero "mentitore " della proprieta' e sapere tutto sull'immobile che proponiamo:risata::risata::risata:....da morir dal ridere!! E se questo viene usato realmente come precedente giudiziario , voglio vederli gli Agenti Immobiliari( e i loro surrogati a p.IVA e non ) apriporta accompagnatori come la prendono:D

P.S. Beh gli ermellini hanno fatto in fretta stavolta...16 anni per una sentenza non e' male no???
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Penso che la sentenza Cassazione seconda sez. civile 19095 del 2011 che conoscevo e che commenterò sul mio blog giuridico i cui contenuti di diritto sono ineccepibili debba costituire uno sprone alla professionalità per gli Agenti Immobiliari e non uno spauracchio, per quanto concerne i cd. apriporta accompagnatori dovrebbero essere i galoppini delle agenzie spesso sottopagati che ovviamente non sono responsabili come gli Agenti Immobiliari titolari, mentre per gli abusivi sta ai regolari darsi da fare per debellarli segnalandoli e facendo pressione sulle camere di commercio ... da ciò deriverebbe ricevere maggiori incarichi di mediazione.
Luigi De Valeri:stretta_di_mano:
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Se la professionalità ha un senso per il mediatore, ricordate che esiste ancora l'art. 1759 del codice civile, dovreste accertarvi per tabulas, non leggere il pensiero:p del venditore nè morir dal ridere:risata:, chi sono i proprietari, se l'immobile è libero o meno, se ha trascrizioni ed ipoteche ...
Poi avendo dimostrato la vostra serietà e professionalità agli aspiranti acquirenti potrete proporre anche una provvigione del 3% a chi acquista e vedrete che costoro faranno meno difficoltà ad accettarla.
Luigi De Valeri:stretta_di_mano:
 

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