U

Utente Cancellato 44565

Ospite
Studiando i titoli di credito ho letto le seguenti disposizioni riguardo gli assegni bancari:

"Un assegno bancario è pagabile a vista e deve essere presentato per il pagamento entro 8 giorni (se è pagabile nello stesso Comune, ovvero “su piazza”) oppure 15 giorni (se pagabile in un Comune diverso, ovvero “fuori piazza” ). Scaduti questi termini, chi lo ha emesso può revocarlo dandone avviso alla banca e chi decide di incassarlo in ritardo non può più agire legalmente nel caso risulti scoperto (“azione di protesto”)."

Il mio dubbio è il seguente:
Se il mediatore può consegnare l'assegno allegato ad una proposta d'acquisto solo dopo avvenuta conoscenza del proponente dell'accettazione, è possibile che intercorrano più di 8 giorni tra la data di emissione e quella in cui si va ad incassare l'assegno.
In questo caso se l'assegno risulta scoperto che succede?
 

proge2001

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Il mio dubbio è il seguente:
Se il mediatore può consegnare l'assegno allegato ad una proposta d'acquisto solo dopo avvenuta conoscenza del proponente dell'accettazione, è possibile che intercorrano più di 8 giorni tra la data di emissione e quella in cui si va ad incassare l'assegno.
In questo caso se l'assegno risulta scoperto che succede?
Io non consegno mai al venditore l'assegno allegato alla proposta. L'assegno lo tengo io fino alla data del preliminare, dopodichè, quel giorno restituisco l'assegno all'acquirente che ne fa uno intero al venditore.
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Studiando i titoli di credito ho letto le seguenti disposizioni riguardo gli assegni bancari:

"Un assegno bancario è pagabile a vista e deve essere presentato per il pagamento entro 8 giorni (se è pagabile nello stesso Comune, ovvero “su piazza”) oppure 15 giorni (se pagabile in un Comune diverso, ovvero “fuori piazza” ). Scaduti questi termini, chi lo ha emesso può revocarlo dandone avviso alla banca e chi decide di incassarlo in ritardo non può più agire legalmente nel caso risulti scoperto (“azione di protesto”)."

Il mio dubbio è il seguente:
Se il mediatore può consegnare l'assegno allegato ad una proposta d'acquisto solo dopo avvenuta conoscenza del proponente dell'accettazione, è possibile che intercorrano più di 8 giorni tra la data di emissione e quella in cui si va ad incassare l'assegno.
In questo caso se l'assegno risulta scoperto che succede?
E' da interpretare come recesso dalla proposta : liberi tutti, se non altrimenti pattuito.
Ma è un caso altamente improbabile : se il promissario acquirente vuole la casa fa pagare l'assegno in ogni caso o fa un nuovo assegno, come dice Proge. Se ha cambiato idea nel frattempo, non fa pagare l'assegno con eventuale contenzioso dell'agente immobiliare. Ipotesi che avrebbe sottostante ben altri problemi : non volere più procedere ed è meglio metterci una pietra sopra (... la testa dell'acquirente a mò di penale ).
Comunque l'agente può sempre fare una corsa a portare l'assegno al venditore ( io lo farei, non si sa mai ).
 
U

Utente Cancellato 44565

Ospite
Grazie per le risposte. E' molto interessante capire il metodo migliore da utilizzare.

In ogni caso mi viene in mente che:
se il proponente cambia idea e dopo l'ottavo giorno revoca l'assegno che non è ancora stato incassato la proposta/preliminare è in pratica priva di caparra confirmatoria (?).
A quel punto il proponente inadempiente magari si appella al fatto che l'assegno non è stato riscosso entro 8 giorni. Il venditore non può trattenere la caparra (che non ha mai incassato) e forse ha anche difficolta nel pretendere i danni/l'adempimento (?).
Poi magari il venditore chiede i danni al mediatore che non ha provveduto a consegnargli l'assegno in tempo...

Ma forse sto esagerando e mi sto facendo un film...
 

proge2001

Membro Attivo
Agente Immobiliare
E' la prassi che probabiolmente seguono un po tutti, ma se il venditore esige l'assegno prima della scrittura integrativa dovremmo darglielo...:occhi_al_cielo:
Certo! Se il venditore vuole l'assegno all'accettazione della proposta e non al preliminare di compravendita, mi faccio firmare dal proponente una dichiarazione dove mi autorizza a consegnare l'assegno di caparra alla parte venditrice sollevandomi da ogni responsabilità.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Certo! Se il venditore vuole l'assegno all'accettazione della proposta e non al preliminare di compravendita, mi faccio firmare dal proponente una dichiarazione dove mi autorizza a consegnare l'assegno di caparra alla parte venditrice sollevandomi da ogni responsabilità.

La proposta è gia preliminare, la dichiarazione credo sia inutile
 
E

enzo6

Ospite
E' la prassi che probabiolmente seguono un po tutti, ma se il venditore esige l'assegno prima della scrittura integrativa dovremmo darglielo...:occhi_al_cielo:

Sulla modulistica FIAIP è indicata la casistica in cui il proprietario ed acquirente autorizzano AI a detenere assegno fino alla data preliminare.
Mi sembra la strada migliore quella indicata da proge2001 anche perchè mi domando come si faccia ad incassare una caparra senza registrarne il preliminare/proposta.
 

proge2001

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Sulla modulistica FIAIP è indicata la casistica in cui il proprietario ed acquirente autorizzano AI a detenere assegno fino alla data preliminare.
Mi sembra la strada migliore quella indicata da proge2001 anche perchè mi domando come si faccia ad incassare una caparra senza registrarne il preliminare/proposta.​
Tra l'altro, nelle proposte FIAIP in un punto, le parti si obbligano a riportare tutto quanto riportato nella proposta stessa, in un contratto preliminare di compravendita, non venendo consegnata alcuna caparra. la proposta, in pratica, è una preparazione ( se così si può chiamare) al preliminare.
 

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