Da quanto hai postato ti è precluso l'aumento della slp anche per la sola porzione del sistema distributivo dell'edificio. Ma dato che nel tuo caso non andresti a snaturare il fabbricato, che l'intervento da te proposto sarebbe di natura facilmente reversibile, che è diretto al recupero del patrimonio edilizio esistente che da come si trova attualmente sarebbe poco sfruttabile, che perseveri la rigenerazione urbana in contrasto al consumo di suolo, che l'aumento di slp sarebbe solo di tipo formale dovuto all'adeguamento del fabbricato alle attuali esigenze abitative,..... Io chiederei una valutazione preventiva del progetto con parere della commissione della qualità architettonica e del paesaggio (o come si chiama dalle tue parti) che di norma può sorvolare su norme di tipo regolamentare a favore della logica e di principi urbanistici. Può comunque dare delle prescrizioni, come quella del divieto dell'slp totale, e a questo punto potrai agire come ti avevo spiegato nel post precedente.
Questo ragionamento non fa una piega (e sarebbe la cosa più logica trattandosi oltretutto di un edificio abbandonato da 30 anni!!).
Cito ancora:
22 Per tutti gli edifici "di particolare interesse storico" o
"caratterizzanti il tessuto storico" destinati a funzioni di pubblica
utilità sono consentiti, previa deliberazione del C.C., interventi
edilizi di adeguamento alle esigenze funzionali, in aggiunta a
quelli indicati nella tabella dei tipi di intervento.
23 Nel caso in cui venga dimostrato, attraverso idonea
documentazione, l'errata classificazione degli edifici di
particolare interesse storico con relativa pertinenza e degli
edifici caratterizzanti il tessuto storico, oppure venga riscontrata
una condizione di oggettivo degrado che ne pregiudichi il
recupero, il corretto inserimento nel gruppo di edifici di
appartenenza sarà assunto con deliberazione del Consiglio
Comunale ai sensi dell'art. 17 comma 8 lettera a) della L.U.R.
previa segnalazione alla competente Sovrintendenza per i Beni
Ambientali e Architettonici del Piemonte.
[*] Nota variante: id 93, var. n. 37 - Variante normativa , approvata il
25/03/2002 , mecc. 0111925/009
23bis Eventuali interventi in aggiunta a quelli indicati nella Tabella
dei tipi di intervento per la relativa classe di appartenenza
possono essere assentiti con Deliberazione del Consiglio
Comunale sentita la Sovrintendenza per i Beni Ambientali e
Architettonici del Piemonte la quale dovrà esprimersi sulla base
di un dettagliato progetto.
Tale disposizione, che non comporta pertanto l'iter procedurale
della correzione di errore materiale, non è applicabile agli edifici
di gran prestigio (gruppo 1) e agli edifici di rilevante valore storico (gruppo 2) classificati dal piano di interesse storico
artistico ai sensi dell'art. 24 comma 1 punto 2 della L.U.R. ai
quali si applicano le disposizioni dell'art. 17 comma 4 della
L.U.R..
[*] Nota variante: id 93, var. n. 37 - Variante normativa , approvata il
25/03/2002 , mecc. 0111925/009
Quindi potrebbe essere nel mio diritto farlo!Ma praticamente quando sono andata a parlare dai tecnici in comune mi hanno detto che poteva essere una questione di anni! (in Consiglio Comunale affrontano temi un po'più importanti rispetto a questo) ..e non è detto che te lo concedano!
Della serie lascia perdere. In più sarebbe una cosa che dovrebbe affrontare il proprietario attuale! perchè io non potrei comprare (prima-seconda casa) finchè non avrei certezza sull'esito!
L'unico sprazzo di luce che vedevo era quello del quesito iniziale. Dare evidenza che non si tratta di una scala ad uso comune.