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Legge Regionale 11 dicembre 2006 , N. 24
Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente
Art. 24
(Impianti termici civili)

(omissis)
3 bis. Negli edifici classificati abitazioni civili e rurali, adibiti a residenza con carattere continuativo, e case per vacanze, per fine-settimana e similari, adibite a residenza con occupazione saltuaria, nell’ambito della categoria E1 individuata all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), è fatto divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi. Sono esclusi dal divieto gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché gli immobili sottoposti, in base allo strumento urbanistico comunale, a interventi di solo restauro o risanamento conservativo in ragione dei loro caratteri storici o artistici.
33. Il comma è stato aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lett. h) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10. Vedi anche art. 15, comma 2 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10.

DGR 3965/15
24 Attività sanzionatoria
art 5:
"v) Mancato rispetto del divieto di riscaldamento di locali non abitati.

L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 3 bis, della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 2.500,00, oltre ad ulteriori € 10,00 per ciascun metro cubo di volume lordo indebitamente climatizzato"
Questo in aggiunta alla rimozione o disattivazione permanente obbligatoria dei corpi scaldanti.

ad integrazione:
art 5
"8.
Chiunque, dopo aver commesso una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) q) r), s), t), u), v), w) commetta, nei successivi dodici mesi, la violazione della medesima disposizione, è soggetto alla sanzione rispettivamente prevista, aumentata fino al doppio."

Prima di quella legge del 2009 infatti era possibile riscaldarle…
L’installazione di un impianto non costituisce mutamento di destinazione d’uso
TAR, Lombardia-Milano, sez. II, sentenza 08/03/2007 n° 382
La circostanza che il locale sia pavimentato e dotato di riscaldamento non è di per sé oggettivamente incompatibile con la qualificazione del vano come "cantina" (intesa, ovviamente, come locale ad uso deposito
 

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