Sonno

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I miei suoceri vivono in casa mia, acquistata prima del mio matrimonio.
Io e la mia famiglia abitiamo in un'altra casa. I miei suoceri vorrebbero comprare ad un prezzo molto calmierato la mia casa dove loro vivono con la clausola che al momento della loro dipartita la casa passerebbe alle mie figlie che ora hanno 13 e 12 anni. Si può fare nell'atto notarile?
In che modalità?
Grazie
 

francesca63

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No.
Non si possono stipulare in alcun modo patti successori (accordi sulla futura eredità).Sono nulli, privi di qualsiasi efficacia, e , ovviamente, nessun notaio li potrebbe inserire in un atto.
Si potrebbero trovare forme contrattuali lecite per ottenere gli obiettivi famigliari desiderati. Ma bisogna capire bene gli obiettivi.
Poi la scelta dipende anche dal numero di futuri eredi dei tuoi suoceri .
Io sentirei un notaio, al quale esporre la situazione per un consiglio competente.
 

PyerSilvio

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.
Non si possono stipulare in alcun modo patti successori (accordi sulla futura eredità).Sono nulli, privi di qualsiasi efficacia, e , ovviamente, nessun notaio li potrebbe inserire in un atto.

Non e' vero Francesca.

Sono atti che rientrano nell'ambito delle sucessioni a titolo particolare.
Definiti atti di premorienza.

Dove i contratti, traggono la loro efficacia, all'esito della morte dello stipulante.

Tali diritti, passano pure di mano in favore degli eredi discendenti del beneficiario, se questo pre muore allo stipulante.

La stessa linea di principio, avviene nelle transazioni, dove viene prefissata la presenza di legati e o legatari.
Che possono essere investiti della loro qualita' solo per l'effetto della mortis causa.

Su questo argomento, vi era gia' stata una accesa discussione, tra me e la preparatissima Luna.

Quando non voleva sentir parlare di sucessione inter vivos.
 
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francesca63

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Privato Cittadino
Dove i contratti, traggono la loro efficacia, all'esito della morte dello stipulante.
La stessa linea di principio, nelle transazioni dove viene prefissata, la presenza di legati e o legatari.
Che possono essere investiti della loro qualita' solo per l'effetto della mortis causa.
Certo, sono contratti condizionati, dove la condizione è la morte di una persona.
Ma non è tecnicamente quello che viene chiesto.
.
Quando non voleva sentir parlare di sucessione inter vivos.
Anche una vendita è una successione inter vivos.
Parliamone pure, ma i patti successori sono nulli.
Definiti atti di prominienza
Guarda, @PyerSilvio , questa parola non l'ho mai sentita nominare in vita mia.
Ammetto la mia totale ignoranza....mi cogli impreparata.
Ma qualcuno mi spieghi.......o resterò ignorante in eterno.....
 

PyerSilvio

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Ma qualcuno mi spieghi.......o resterò ignorante in eterno.....

Intanto era premorienza.
Mi sono corretto.

Ma no.
Resterai ignorante solo per qualche minuto.
A sopperirti ci pensa il tuo amico Pyer.

Art 1412 (in relazione fin dai primi anni 40.)

Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante:

1. Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest' ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.

2. La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.

Parliamone pure, ma i patti successori sono nulli.

Blasfemia.
Sacrilegio

Gli atti di pre morienza, vengono da sempre e costantemente utilizzati dai notai, che rogano gli atti costitutivi delle societa'.

Diversamente, gente come Lapo Elkann e o le sue casalinghe zie, solo per fare un esempio di facile interpretazione, sarebbero delle normali persone di medio ceto sociale.

Invece con pieno titolo, per effetto di quelle pre disposizioni e non certo per testamento atto tra vivi, che sono divenuti tra i proprietari della accomandita, che controlla l'intero gruppo Fiat.
Composta attualmente da piu di cento soggetti che portano i piu svariati cognomi.

Tutti discendenti del fu Senatore Giovanni Agnelli.

Te capi'...?
 
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francesca63

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Privato Cittadino
Art 1412 (in relazione fin dai primi anni 40.)

Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante:

1. Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest' ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.

2. La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.
Qui si parla di disciplinare la revocabilità della stipulazione che ha per oggetto una prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante e il diritto degli eredi del terzo che premuore allo stipulante ( nella pratica contratti di assicurazione sulla vita a beneficio di un terzo).
Non sono patti successori.
Gli atti di pre morienza, vengono da sempre e costantemente utilizzati dai notai, che rogano gli atti costitutivi delle societa'.
Per società e imprese di famiglia ci sono regole diverse.
Per i privati cittadini i patti successori sono nulli.
 

PyerSilvio

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Per società e imprese di famiglia ci sono regole diverse.
Per i privati cittadini i patti successori sono nulli.

Non mi risulta.

Inoltre pare, che il principio dello jure proprio, sia di antica memoria.

Che non si limita certo nella regolazione di polizze assicurative.
Anche se ne e' un esempio diffuso.
Il principio si estende, nei piu diversi e svariati ambiti, che riguardano ll trsferimento di un diritto, a seguito dell'esito in morte del suo titolare.
Pure se questo frattanto e' ancora vivo e vegeto.

Tanto per citarne una, nella cessione di proprieta' dell'alloggio di edilizia popolare, al discendente dell'assegnatario.
Di solito un ragazzotto allegro sulla trentina.
Che non vede l'ora di riscattarlo e rivenderlo.
Oppure di riattarlo e occuparlo.

Disposizione in atto che di norma avviene tra privati cittadini terrestri e non tra marziani.

Detto cio', i diritti, non si trasmettono per derivazione.
Per questo stesso principio, la sucessione ai discendenti, puo' essere limitata.

Il diritto, sorge direttamente, in capo al soggetto che ne e' il titolare.

Che puo' disporne solo fintanto che e' vivo.
 
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eldic

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Privato Cittadino
non è quello che hai chiesto ma potrebbe essere un surrogato.
vendi l'usufrutto ai tuoi suoceri e doni la nuda proprietà alle tue figlie.
 

francesca63

Moderatore
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Privato Cittadino
Inoltre pare, che il principio dello jure proprio, sia di antica memoria.
La locuzione "iure proprio" è usata nel nostro ordinamento giuridico nell'ambito del diritto privato, soprattutto in materia di successioni mortis causa: identifica i diritti che vengono acquistati a seguito della morte di una persona, ma non per effetto della successione alla medesima (ad esempio, il diritto alla somma oggetto di un'assicurazione stipulata sulla propria vita dal de cuius).
E' una cosa diversa dalla successione.
Tanto per citarne una, nella cessione di proprieta' dell'alloggio di edilizia popolare, al discendente dell'assegnatario.
Di solito un ragazzotto allegro sulla trentina.
Che non vede l'ora di riscattarlo e rivenderlo.
Oppure di riattarlo e occuparlo.
Disposizione in atto che di norma avviene tra privati cittadini terrestri e non tra marziani.
Anche questi non sono patti successori, che sono vietati.
 

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