Wile

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Il dubbio sollevato sulle caratteristiche della caparra (res) è lecito, anche io sapevo che la caparra per esser tale deve esser versata. Francamente penso che sia un po' pericolosa. Preferisco altre strade sinceramente. Inoltre, anche se fosse come dite allora aver usato quell'artefizio non avrebbe poi alcun effetto positivo di tutela.
Scarterei il versamento a rate di una caparra.

Anch'io, proprio per questi dubbi d'interpretazione. Ricordiamo che la decisione di un giudice e' piu' influenzata dalla serata precedente (birreria, partita di calcetto, bunga-bunga, serata in bianco) che dalla giurisprudenza precedente...:shock::^^:

quindi se la caparra di 50.000 euro su una casa di un certo prezzo viene divisa in due, magari 25k e 25k ma ne viene pagata solo la meta' quando il venditore si ritira, quest'ultimo deve restituire 100.000 euro, i 50k che avrebbe dovuto effettivamente incassare e 50k del doppio.
confermate??? un disastro per il venditore. (anche se se lo merita)
Ciao

IMHO no.
Se la caparra e' vista come "penale per il recesso" (con tutti i distinguo dell'improprio paragone tra caparra e penale, ma semplifico, per questa volta), chi recede da un contratto la deve versare all'altra parte, che si deve veder "arricchita" della cifra pattuita. Infatti, continuando il paragone improprio, una penale puo' anche non essere versata affatto per avere comunque effetti sul contratto.

Quindi, posta a 50k questa cifra (non la chiamo piu' penale per evitare confusioni), se recede l'acquirente deve farla avere al venditore. Se ha dato solo una rata da 25k deve versare altri 25k. Viceversa, se recede il venditore, deve far avere all'acquirente 50k dallo stato patrimoniale precedente al contratto, ovvero restituire i 25k versati PIU' i 50k dovuti per il recesso come se la caparra fosse stata versata interamente con gli effetti a cui competono.
I 25k aggiuntivi si configurerebbero come un indebito arricchimento della parte acquirente.

La denominazione "doppia caparra" che si usa spesso (e che anch'io ho impropriamente usato, non ho fatto in tempo ad editare il msg) causa confusione.
Questo sempre IMHO.
 

Umberto Granducato

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Se la caparra e' vista come "penale per il recesso"

io parlavo di confirmatoria, questa è penitenziale.
La denominazione "doppia caparra" che si usa spesso (e che anch'io ho impropriamente usato, non ho fatto in tempo ad editare il msg) causa confusione.
Io ho parlato di unacaparra, non doppia....
Nel caso di caparra confirmatoria quel che dice ccc1956 è corretto secondo me...
 

Wile

Membro Attivo
Privato Cittadino
io parlavo di confirmatoria, questa è penitenziale.

Lo sapevo che avrebbe creato confusione...:disappunto::disappunto:
Allora. Partiamo da zero.
Se faccio un contratto con una clausola (leggasi bene, CLAUSOLA) penitenziale (una penale) per entrambe le parti in caso di recesso, questa penale non e' necesario sia versata, la sua funzione legale e' gia' attiva e valida. Chi recede e' tenuto a versarla alla controparte e il contratto e' titolo per richiederla.
Se faccio un contratto con caparra confirmatoria (o anche caparra penitenziale, a questo punto non ci interessa la distinzione visto che come lei mi insegna la fattispecie di daparra definisce la possibilita' op meno di rivalsa per maggior danno),la legge dice che e' necessario che la caparra venga versata per avere effetti legali SALVO CHE le parti ne concordino un differimento.
E qui interviene una analogia tra clausola penale e caparra confirmatoria/penitenziale.
Ovvero, anche se la caparra non e' stata versata, entrambe le partio concordano sul versamento della stessa alla controparte in caso di recesso. Quindi, anche se non e' stata versata, questa somma dovra' finire nelle tasche di chi NON recede. Come se fosse una clausola penale.

iIo ho parlato di unacaparra, non doppia....
Nel caso di caparra confirmatoria quel che dice ccc1956 è corretto secondo me...

Era riferito ad una mia frase erronea alla fine di un messaggio. Poteva ingererare confusione.
E ribadisco il mio punto di vista.
1) Recesso dell'acquirente:
a)versamento intera caparra->il venditore si trattiene la caparra e arrivederci, salvo maggior danno (se confirmatoria)
b)versamento parziale della caparra->il venditore rivendica in forza del contratto la parte restante, salvo maggior danno (se confirmatoria)
c)nessun versamento di caparra>il venditore rivendica in forza del contratto tutta la caparra non versata, salvo maggior danno (se confirmatoria)

2) Recesso dell'acquirente:
a)versamento intera caparra->il venditore versa il doppio della caparra all'acquirente, salvo maggior danno (se confirmatoria)
b)versamento parziale della caparra->il venditore restituisce all'acquirente la quota versata piu' l'importo totale della caparra, salvo maggior danno (se confirmatoria)
c)nessun versamento di caparra>il venditore versa all'acquirente l'importo della caparra non versata, salvo maggior danno (se confirmatoria)

Spero di essere stato chiaro.
Consiglio comunque di sentire un legale perche' e' una situazione a dir poco preoccupante.
 

Umberto Granducato

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Agente Immobiliare
Se faccio un contratto con caparra confirmatoria (o anche caparra penitenziale, a questo punto non ci interessa la distinzione visto che come lei mi insegna la fattispecie di daparra definisce la possibilita' op meno di rivalsa per maggior danno)

No la differenza è sostanziale e non solo riguardante la rivalsa per maggior danno. La differenza è che con la confirmatoria la parte adempiente può chiedere l'esecuzione specifica del contratto. Questo significa che al venditore inadempiente la causa potrebbe bloccargli la vendita per diversi anni. Con la penitenziale questo non succede.

Consiglio comunque di sentire un legale perche' e' una situazione a dir poco preoccupante.

già fatto ovviamente
 

ccc1956

Membro Senior
Professionista
Aggiunto dopo 10 minuti :

Lo sapevo che avrebbe creato confusione...:disappunto::disappunto:
Allora. Partiamo da zero.
Se faccio un contratto con una clausola (leggasi bene, CLAUSOLA) penitenziale (una penale) per entrambe le parti in caso di recesso, questa penale non e' necesario sia versata, la sua funzione legale e' gia' attiva e valida. Chi recede e' tenuto a versarla alla controparte e il contratto e' titolo per richiederla.
Se faccio un contratto con caparra confirmatoria (o anche caparra penitenziale, a questo punto non ci interessa la distinzione visto che come lei mi insegna la fattispecie di daparra definisce la possibilita' op meno di rivalsa per maggior danno),la legge dice che e' necessario che la caparra venga versata per avere effetti legali SALVO CHE le parti ne concordino un differimento.
E qui interviene una analogia tra clausola penale e caparra confirmatoria/penitenziale.
Ovvero, anche se la caparra non e' stata versata, entrambe le partio concordano sul versamento della stessa alla controparte in caso di recesso. Quindi, anche se non e' stata versata, questa somma dovra' finire nelle tasche di chi NON recede. Come se fosse una clausola penale.



Era riferito ad una mia frase erronea alla fine di un messaggio. Poteva ingererare confusione.
E ribadisco il mio punto di vista.
1) Recesso dell'acquirente:
a)versamento intera caparra->il venditore si trattiene la caparra e arrivederci, salvo maggior danno (se confirmatoria)
b)versamento parziale della caparra->il venditore rivendica in forza del contratto la parte restante, salvo maggior danno (se confirmatoria)
c)nessun versamento di caparra>il venditore rivendica in forza del contratto tutta la caparra non versata, salvo maggior danno (se confirmatoria)

2) Recesso dell'acquirente:
a)versamento intera caparra->il venditore versa il doppio della caparra all'acquirente, salvo maggior danno (se confirmatoria)
b)versamento parziale della caparra->il venditore restituisce all'acquirente la quota versata piu' l'importo totale della caparra, salvo maggior danno (se confirmatoria)
c)nessun versamento di caparra>il venditore versa all'acquirente l'importo della caparra non versata, salvo maggior danno (se confirmatoria)

Spero di essere stato chiaro.
Consiglio comunque di sentire un legale perche' e' una situazione a dir poco preoccupante.

recesso del venditore .......................volevi forse dire
si', adesso ho capito.
grazie
 

ccc1956

Membro Senior
Professionista
Lo sapevo che avrebbe creato confusione...:disappunto::disappunto:
Allora. Partiamo da zero.
Se faccio un contratto con una clausola (leggasi bene, CLAUSOLA) penitenziale (una penale) per entrambe le parti in caso di recesso, questa penale non e' necesario sia versata, la sua funzione legale e' gia' attiva e valida. Chi recede e' tenuto a versarla alla controparte e il contratto e' titolo per richiederla.
Se faccio un contratto con caparra confirmatoria (o anche caparra penitenziale, a questo punto non ci interessa la distinzione visto che come lei mi insegna la fattispecie di daparra definisce la possibilita' op meno di rivalsa per maggior danno),la legge dice che e' necessario che la caparra venga versata per avere effetti legali SALVO CHE le parti ne concordino un differimento.
E qui interviene una analogia tra clausola penale e caparra confirmatoria/penitenziale.
Ovvero, anche se la caparra non e' stata versata, entrambe le partio concordano sul versamento della stessa alla controparte in caso di recesso. Quindi, anche se non e' stata versata, questa somma dovra' finire nelle tasche di chi NON recede. Come se fosse una clausola penale.

opinioni??????



Era riferito ad una mia frase erronea alla fine di un messaggio. Poteva ingererare confusione.
E ribadisco il mio punto di vista.
1) Recesso dell'acquirente:
a)versamento intera caparra->il venditore si trattiene la caparra e arrivederci, salvo maggior danno (se confirmatoria)
b)versamento parziale della caparra->il venditore rivendica in forza del contratto la parte restante, salvo maggior danno (se confirmatoria)
c)nessun versamento di caparra>il venditore rivendica in forza del contratto tutta la caparra non versata, salvo maggior danno (se confirmatoria)

2) Recesso dell'acquirente:
a)versamento intera caparra->il venditore versa il doppio della caparra all'acquirente, salvo maggior danno (se confirmatoria)
b)versamento parziale della caparra->il venditore restituisce all'acquirente la quota versata piu' l'importo totale della caparra, salvo maggior danno (se confirmatoria)
c)nessun versamento di caparra>il venditore versa all'acquirente l'importo della caparra non versata, salvo maggior danno (se confirmatoria)

Spero di essere stato chiaro.
Consiglio comunque di sentire un legale perche' e' una situazione a dir poco preoccupante.

questo e' quello che mi ha risposto un legale estremamente capace.

La caparra confirmatoria è un accessorio del contratto, quindi non sono necessari né l'inserimento di una specifica clausola che la contenga, né, in effetti, il suo versamento effettivo.
Ha la peculiarietà che esiste solo dal momento del suo pagamento, è la c.d. realità della clausola.
La realità, quindi, permette, al tempo stesso, successivi versamenti integrativi della caparra confirmatoria, essendo efficaci e cogenti tra le parti, quindi, solo quelli effettivamente versati, fino al versamento dei successivi.
E', inoltre, ovvio che tali somme sono anche acconti, sebbene non in senso propriamente tecnico, quindi non a titolo di mero anticipo sul prezzo di acquisto.


Quindi esattamente il contrario di quello che pensavamo.
 

GuglielmoP

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Premetto che non sono arrivato a leggere tutte le risposte date (quindi, magari, ripeterò cose già dette):confuso:

Per quel che riguarda la caparra una cosa è stabilire l'ammontare totale di questa, un'altra è stabilire le modalità in cui essa verrà versata. Su una proposta d'acquisto, accettata e sottoscritta per presa visione dal proponente, potrebbe esserci la dicitura "quanto ad € (es.) 10.000 a titolo di caparra confirmatoria che saranno versati nei seguenti modi. Quanto ad € 5.000 al momento della sottoscrizione della presente proposta. Quanto ad €5.000 entro il ... e non oltre al....". Questo significa semplicemente che l'importo totale della caparra ammonta ad €10.000 (ed è su questa cifra che ci si deve basare, tanto in caso di contenzioso che per il famoso o,50% da versare per registrazione spese) e che tale cifra sarà devoluta in due trance.
 

ccc1956

Membro Senior
Professionista
Premetto che non sono arrivato a leggere tutte le risposte date (quindi, magari, ripeterò cose già dette):confuso:

Per quel che riguarda la caparra una cosa è stabilire l'ammontare totale di questa, un'altra è stabilire le modalità in cui essa verrà versata. Su una proposta d'acquisto, accettata e sottoscritta per presa visione dal proponente, potrebbe esserci la dicitura "quanto ad € (es.) 10.000 a titolo di caparra confirmatoria che saranno versati nei seguenti modi. Quanto ad € 5.000 al momento della sottoscrizione della presente proposta. Quanto ad €5.000 entro il ... e non oltre al....". Questo significa semplicemente che l'importo totale della caparra ammonta ad €10.000 (ed è su questa cifra che ci si deve basare, tanto in caso di contenzioso che per il famoso o,50% da versare per registrazione spese) e che tale cifra sarà devoluta in due trance.

la domanda pero' era un'altra.
se l'acquirente si ritira prima di aver versato la seconda tranche della caparra cosa succede???
E se si ritira il venditore prima di aver incassato la seconda parte???
ci sono pareri discordanti.
 

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