sempre che lo predisponga !!!!
e comunque il regolamento di tipo contrattuale (ma anche dell'assemblea) stabilisce i modi di usare le parti comuni, eventuali ripartizioni etcc......ma non di certo quali siano.
queste parti sono di sicuro in comunione, per le parti comuni vale quello che indicavo al #3
l'interessato aveva indicato un muro in comune nella parte interrata tra la sua possibile proprietà, villetta singola, e la proprietà limitrofa, quindi > ergo che quel muro è in comunione tra le due proprietà.
se la proprietà limitrofa è un condominio, allora il muro è condominiale per quella proprietà ed al contempo in comune con la villetta singola limitrofa.
per il 50% del condominio e per il 50% della villetta......
SU ........!!!! andiamo un po di elasticità mentale !!!!
è sicuramente un tuo problema !! difficoltà a capire, ritardo cognitivo .......
Spiegaci allora.
Sto fabbricato e’ carne o pesce?
Smettiamola.
Ma dai Silvana.. e’ indecente.