PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
sempre che lo predisponga !!!!
e comunque il regolamento di tipo contrattuale (ma anche dell'assemblea) stabilisce i modi di usare le parti comuni, eventuali ripartizioni etcc......ma non di certo quali siano.

queste parti sono di sicuro in comunione, per le parti comuni vale quello che indicavo al #3


l'interessato aveva indicato un muro in comune nella parte interrata tra la sua possibile proprietà, villetta singola, e la proprietà limitrofa, quindi > ergo che quel muro è in comunione tra le due proprietà.
se la proprietà limitrofa è un condominio, allora il muro è condominiale per quella proprietà ed al contempo in comune con la villetta singola limitrofa.
per il 50% del condominio e per il 50% della villetta......

SU ........!!!! andiamo un po di elasticità mentale !!!!

è sicuramente un tuo problema !! difficoltà a capire, ritardo cognitivo .......

Spiegaci allora.

Sto fabbricato e’ carne o pesce?


Ma dai Silvana.. e’ indecente.
 

cafelab

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Qui si discute apertamente
l'atteggiamento "Se non sei d'accordo con me sei stupido o ignorante" non è accettabile

Non è che ogni occasione è buona per litigare, chi legge qui potrebbe anche non essere interessato a leggere i vostri battibecchi personali
risolvetevela in privato.
 

Bastimento

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Privato Cittadino
Questo è un argomento che mi ha sempre incuriosito ed interessato.

Le risposte che mi sono sembrate più convincenti e consistenti, mi sono parse quelle di @CheCasa! e @francesca63 .

Intanto non esiste solo la nozione di condominio (con i suoi sottoprodotti e sovraprodotti cioè condominio parziale e supercondominio): esiste anche la nozione di comunione che verrebbe gestita con regole in parte diverse. Ma veniamo al presente caso.

Io propendo per la opinione di Checasa: una delle principali condizioni che portano alla definizione di condominio, è la sua indivisibilità rispetto ai comproprietari: quindi innanzi tutto considererei la proprietà del suolo .
Se questo non è stato frazionato a priori, saranno sempre in un contesto condominiale.
Poi occorre valutare cosa è oggetto di comunione (semplice o condominiale) e quali le modalità di uso: qui è bene discutere e conoscere a priori tutte le possibili condizioni ed interazioni; prima si chiariscono le competenze, meno discussioni sorgeranno in futuro. (manutenzione impianti, viabilità, competenze ecc).
Spesso il costruttore non entra nel dettaglio, per non avvantaggiare o sfavorire i lotti. Lasciando poi nelle pezze gli interessati.
 

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
condominio = dominio in comune qui si deve distinguere nell accezzione legale se sia condominio totale o parziale , è totale se si hanno le facciate in comune , mentre è parziale in quanto l immobile è esclusivo mentre le parti funzionali, alle accessorie sempre esclusive, sono in comune .
Poi occorre vedere se entra in gioco e qui vale il progetto se trattasi di comprensorio o comparto che richede la recinsione del intero lotto al cui acceso alle singole unita immobiliare esclusive e non ( es bifamiliari) facenti parte del comparto medesimo hanno ingresso comune circostanza che secondo quanto illustrato non ricorrebrebbe.

Poi nel ambito generale di tali condomini occorre vedere se si supera il numero che obbliga alla costituzione degli organi o meno , ( come sembrerebbe non ricorrere ) ove i comproprietari regolano direttamente tra di loro oneri e modi di uso delle parti comuni, o invece nell ambito dell organo assembleare e con un amministratore con i criteri di un regolamento e ove in mancanza e o in contrasto secondo legge
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
una delle principali condizioni che portano alla definizione di condominio, è la sua indivisibilità rispetto ai comproprietari: quindi innanzi tutto considererei la proprietà del suolo .

Infatti.

Senza tanto andar di geologia, se le parti esclusive sono divise, ovvero di soggetti diversi, non puo’ esistere la comunione.

Un fondo intero, di proprieta’ di tre persone diverse e’ soggetto, come lo possono essere TUTTI gli immobili, alla disciplina della comunione e Mai piu’ a quella del condominio.

Che subentra, laddove coesistono frazioni di proprieta’ esclusiva, accanto a parti di proprieta’ comune.

Nel caso di specie, gli interrati, i viottoli che conducono ai box, i passi carrai sono in comune.

Senza tanto dover disturbare la geologia applicata del suolo, accanto a queste parti comuni, le unita’ immobiliari sono cinque distinte.

Quindi e’ un condominio.
 
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PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Con tutto il rispetto, il tuo ragionamento sembra più una convinzione che una dimostrazione....

Peccato che tali convinzioni sono condivise da ben DICIASETTE articoli del codice civile.

Vai leggendoteli e fatti aiutare dal marcanto.


A cura di: Avv. Valeria Zatti)

La comunione è un fenomeno giuridico di contitolarità di diritti, che si realizza ogni qual volta più soggetti hanno in comune la proprietà o altro diritto reale su un bene, mobile o immobile che sia, e ciascuno dei partecipanti (detti "comunisti") è proprietario (o titolare del diritto reale, vuoi di godimento, come l'usufrutto, vuoi di garanzia, come il pegno) per l'intero del bene in comunione. A differenza del condominio (per il quale si veda la Guida al Condominio) come vedremo a breve), nella comunione ogni partecipante ha un solo diritto: quello sulla totale proprietà comune indivisa, tanto che non è identificabile, nella res in comunione, una porzione specifica il cui godimento spetti, in via esclusiva, a uno o più dei comunisti.
Alla comunione in senso stretto, il codice dedica ben diciassette articoli, raggruppati nel capo I del titolo VII, a sua volta contenuto nel libro III intitolato "della proprietà" (cfr. artt. 1100 – 1116 c.c.)
 
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Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Un fondo intero, di proprieta’ di tre persone diverse e’ soggetto, come lo possono essere TUTTI gli immobili, alla disciplina della comunione e Mai piu’ a quella del condominio.
Fin qui, al di la del mai più, mi sembra condivisibile.
Che subentra, laddove coesistono frazioni di proprieta’ esclusiva, accanto a parti di proprieta’ comune.
Qui la frase potrebbe essere ambigua: coesistono e accanto sono indicazioni indeterminate dai diversi significati.
Nel caso di specie, gli interrati, i viottoli che conducono ai box, i passi carrai sono in comune.
In comune è termine generico: se alla fine sancisci che il tutto è un condominio, tali parti comuni sono "condominiali"
Senza tanto dover disturbare la geologia applicata del suolo, accanto a queste parti comuni, le unita’ immobiliari sono cinque distinte.
A parte che la geologia non c'azzecca, non ci piove che ci siano 5 u.i. distinte: e chi lo contesta?
Quindi e’ un condominio.
Dato che nessuna delle constatazioni precedenti porta univocamente a stabilire che siamo in condominio, rimane da stabilire se le parti comuni siano da trattare (per quanto pertinente) come comunione o come condominio.
 

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