Antonello

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Agente Immobiliare
a mio parere...non parla di preliminare..ma di vendita saltata nonostante sia stata fatta conforme incarico e comunque non accettata:disappunto:

E pertanto non è dovuta la provvigione intera, ma una penale di importo inferiore alla stessa provvigione.
E' indubbio che questi patti devono essere inseriti nell'incarico.
E' il giusto effetto delle clausole vessatorie.
 

Graf

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Certo che sembra che parlino ostrogoto...

Nella mia vita, per un certo periodo, sono stato anche Patrocinatore presso il Tribunale Civile di Roma e di sentenze cosi barocche, ampollose e sostanzialmente oscure, se non esoteriche, ne ho dovute interpretare e “digerire” a centinaia.

La sostanza giuridica di questa sentenza della Corte di Cassazione ( e che quindi fa “giurisprudenza” nel senso che verrà presa come modello interpretativo dai Magistrati dei tribunali gerarchicamente inferiori nel contenzioso futuro ) è molto semplice e chiara: se nel rapporto giuridico contrattuale tra venditore e mediatore immobiliare viene inserita, nero su bianco, una clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla piena provvigione anche nel caso di mancata conclusione dell’affare per fatto imputabile al venditore, tale clausola si presume vessatoria, e quindi INEFFICACE, a norma dell’art.1469 bis del c.c. in quanto di importo manifestamente eccessivo. La sentenza comunque salva anche la posizione giuridica del mediatore là dove dice che, l’adeguatezza del compenso, nel caso di mancata effettuazione dell’affare, debba essere fatto oggetto di apprezzamento da parte del Giudice. Insomma la Cassazione, in questo specifico caso, apprezza e salvaguardia l’attività svolta dal mediatore, tenendo, però, conto del concetto giuridico generale dell’equilibrio economico tra prestazioni.

( Pagare ugualmente la piena mediazione all’agente immobiliare che NON ha adempiuto la sua prestazione configura, ai sensi dell’ 1469 quinquies c.c. uno squilibrio giuridico tra prestazione contrattuali e quindi l’inefficacia della clausola )

Occorre far notare che l'art. 1469 quinquies cod. civ. (il quale sanciva la mera inefficacia della clausola) è stata abrogata per effetto dell'entrata in vigore del c.d. Codice del Consumo (d.lgs. 2005 n.206) che sancisce, non più l’inefficacia della clausola vessatoria, ma la sua nullità.

Naturalmente, se non viene inserita nessuna clausola di questo tenore, nulla sarà dovuto al mediatore in caso di mancata conclusione dell'affare. Come succede nel 99,9% dei casi...

Ma il caso esaminato dalla Corte di Cassazione era molto particolare...
 

Graf

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Il caso giuridico in questione, al di là della sentenza, mostra, infatti, degli aspetti interessanti: il mediatore de quo doveva essere un tipo furbo oltre che giudizioso. E pure convincente se è riuscito ad inserire una simile clausola di “salvaguardia” del proprio lavoro.
In altre parole, avrà detto al venditore: io mi assumo l’incarico di venderti l’immobile ( evidentemente era un immobile di difficile commercializzazione…) e quindi mi impegnerò e farò tutto il possibile per riuscire a concludere positivamente l’affare ma, se nel caso, mi rendessi conto che tu stesso remi contro, mi intralci e mi impedisci, con azioni ostruzionistiche, oppure tacendo notizie importanti sulla casa, di concludere l’affare con terzi, allora mi riservo, con clausola apposita, di chiedere ugualmente l’intera provvigione come risarcimento danni sui generis o come penale.
Insomma, se non era per il tuo inqualificabile comportamento, caro venditore, io la casa l’avrei sicuramente venduta e, quindi, se l’affare non è andato in porto è per tua esclusiva colpa. Perché ne devo andare di mezzo anch’io? Io la mia parte l'ho fatta. Quindi scuci l’intera provvigione che avevamo pattuito e amici come prima.
La Corte di Cassazione non ha ritenuto giuridicamente fondato tale ragionamento considerando vessatoria la clausola, perché andava a sbilanciare i reciproci obblighi contrattuali, però ha riconosciuto al mediatore il diritto a pretendere, comunque, una somma di minore importo. Mica fesso il mediatore.
Come dire, in un contratto tutte le parti sono obbligati, pena risarcimento, ad una reciproca diligenza e buona fede.
 

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