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Utente Cancellato 56861

Ospite
Ingelman grazie per la risposta ma non ho capito. Intanto pregherei di non formulare altre domande su questo post altrimenti le risposte si confondono e non si capisce a chi è rivolto... Dunque ricapitolando: Il padre dovrebbe aprire un conto intestato a mia figlia e poi con quell'importo acquistare casa? Non è simile al discorso donazione? Comunque la ragazza è figlia unica ed è nullatenente e come dicevo, è sullo stato di famiglia del padre
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Dunque ricapitolando: Il padre dovrebbe aprire un conto intestato a mia figlia e poi con quell'importo acquistare casa? Non è simile al discorso donazione?
Non serve aprire il conto alla figlia
gli assegni li preparerà il genitore e i soldi usciranno dal conto di quest'ultimo
L'importante che nell'atto di compravendita sia riportato che i soldi provengono appunto dalle scorte economiche del genitore, ovviamente gli assegni verranno riportati in atto.

E' di fatto una donazione di denaro che ai fini fiscali non può essere tassata se volta ad accrescere il patrimonio del figlio in caso di acquisto di un immobile, in questo caso si pagano solo le imposte di registro e nulla è dovuto per la donazione di denaro.
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
ovviamente il concetto è assimilabile alla donazione di un immobile ma c'è una differenza anche se la giurisprudenza a riguardo sostiene che se nell'atto è dichiarato che l'immobile è stato acquistato con i soldi del genitore l'oggetto della donazione indiretta non sono i soldi ma l'immobile acquistato
(appunto ti dicevo in precedenza che comunque se ci sono persone, altri fratelli, questi un domani potrebbero comunque vantare dei diritti perchè se c'è stata una lesione di leggittima un eventuale azione revocatoria riguarderà l'immobile e non il denaro donato.

ma tu hai detto che è figlia unica

comunque la provenienza dell'acquisto è un atto di compravendita anche se si è potuta realizzare grazie ad una donazione indiretta (denaro" che a differenza della donazione immobiliare non pregiudica una vendita futura.

C'è stata una sentenza della Corte di Cassazione che ha chiarito questo aspetto le eventuali azioni di riduzione o di restituzione avanzate dagli eredi legittimi nei confronti del beneficiario della donazione non possono mai coinvolgere i successivi acquirenti dell’immobile oggetto di donazione indiretta
(sentenza n° 11496 del 12 maggio 2010).

ti posto anche la sentenza ....
anzi ho trovato un articolo del Sole24ore che ne parla

La casa dribbla i rischi delle donazioni - Il Sole 24 ORE
 
U

Utente Cancellato 56861

Ospite
Mamma mia... che dire di più Ingelman, sei stato chiaro ed esaustivo, grazie davvero! Ora avrei un ultimo dubbio, se avrai ancora pazienza: il preliminare è stato già stipulato davanti al notaio e questa cosa della donazione il notaio lo ha fatto presente successivamente. Quanto consigli tu può essere inserito nell'atto finale se nel preliminare non è stato menzionato? Grazie ancora
 
U

Utente Cancellato 56861

Ospite
Dimenticavo... quando si parla di contratto per persona da nominare è diverso da quanto hai spiegato tu? Non c'entra nulla?
 

Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
Dimenticavo... quando si parla di contratto per persona da nominare è diverso da quanto hai spiegato tu? Non c'entra nulla?
si non c'entra nulla, il contratto a cui fai riferimento è quando chi sottoscrive si riserva la facoltà di nominare chi deve acquistare i diritti ed assumersi gli obblighi che scaturiscono da questo contratto. Mi spiego? Tu firmi un preliminare dove ti riservi di dire, se non compro io comprerà la persona che mi riserverò di nominare entro un termine stabilito. Nulla a che fare con la donazione indiretta.
 
U

Utente Cancellato 56861

Ospite
Grazie Rosa. Quindi con la donazione indiretta Il padre dichiara, nell'atto finale, che uno dei due appartamenti che sta acquistando, decide di "donarlo" con i suoi proventi, alla figlia che viene nominata proprietaria di una "prima casa", giusto? Questo passaggio, se così può essere definito, viene ufficializzato con gli assegni del padre che paga, a parte, l'appartamento in questione. E per questa operazione pagherà solo le imposte di registro (sempre riferito alla figlia). Perdonatemi se ripeto, ma il mio ex non avendo spiegato prima, mi ha reso la ricerca più complicata... e poi il fatto che abbiano già fatto il preliminare, nell'atto definitivo può essere riportata questa variazione? O non si può fare più nulla?
 

Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
Quindi con la donazione indiretta Il padre dichiara, nell'atto finale, che uno dei due appartamenti che sta acquistando, decide di "donarlo" con i suoi proventi, alla figlia che viene nominata proprietaria di una "prima casa", giusto?
ora non ti seguo.
Quando è capitato a me, il notaio ha fatto prima una donazione diretta di denaro al figlio, dopo di che il figlio ha acquistato l'appartamento dichiarando che i soldi erano stati donati dal padre.
C'è un particolare importante, se il figlio, in atto dichiara che il saldo del prezzo è stato pagato dal padre, l'oggetto della donazione non sono i soldi ma l'appartamento.
 
U

Utente Cancellato 56861

Ospite
Non serve aprire il conto alla figlia
gli assegni li preparerà il genitore e i soldi usciranno dal conto di quest'ultimo
L'importante che nell'atto di compravendita sia riportato che i soldi provengono appunto dalle scorte economiche del genitore, ovviamente gli assegni verranno riportati in atto.

E' di fatto una donazione di denaro che ai fini fiscali non può essere tassata se volta ad accrescere il patrimonio del figlio in caso di acquisto di un immobile, in questo caso si pagano solo le imposte di registro e nulla è dovuto per la donazione di denaro.

Rosa, io ho interpretato quello che ha scritto sopra Ingelman... Quindi, se è come sostieni tu, occorre un atto, sempre dal notaio, dove il padre cede questa somma di danaro alla figlia. Questo passaggio va denunciato sull'atto di compravendita dell'immobile da mia figlia che appunto dichiara di aver ricevuto i soldi, come risulta dalla scrittura privata, dal genitore.
 

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